Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 6829
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In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AZIONE LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente SURROGATORIA CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud.05/10/2023 PU IRENE AMBROSI Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15812/2021 R.G. proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dell'avvocato FRANCO TASSONI FRANCO ([...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 40, pec: francotassoni@ordineavvocatiroma.org -ricorrente –
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA ROSSI ANDREA ([...]) e LETIZIA CRIPPA ([...]) ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144. pec: a.rossi@postacert.inail.it l.crippa@postacert.inail.it 1 Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 -controricorrente- nonchè
contro
INAIL -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 120/2020 depositata il 14/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
L'Inail, costituendosi in un giudizio di risarcimento del danno azionato da AN AL, gravemente danneggiato in un sinistro stradale la cui responsabilità esclusiva fu attribuita ad RE TA, rappresentò che, trattandosi di infortunio in itinere, aveva costituito in favore dell'infortunato una rendita ragguagliata al 40% dei postumi permanenti ed aveva versato la somma totale di € 539.030,33 per la quale agiva in rivalsa. Nel giudizio si costituì anche Fondiaria Sai SpA, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ora Unipolsai Assicurazioni SpA) la quale, eccependo l'incapienza del massimale assicurativo in conseguenza della presenza di numerosi danneggiati nel medesimo sinistro, chiese che la domanda di rivalsa di Inail fosse rigettata. Il Tribunale di Larino, rilevato che il massimale posto a disposizione della compagnia era incapiente ed inidoneo a soddisfare tutte le pretese risarcitorie, rigettò la domanda dell'Inail, qualificata quale di surroga, in base al seguente ragionamento: “il Giudice deve prima accertare quali sono i danni alla persona non risarciti dall'ente previdenziale e, successivamente, solo dopo il soddisfacimento del credito del danneggiato, consentire l'ingresso sul residuo massimale 2 Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 all'azione dell'Inail contro l'assicuratore del responsabile del sinistro. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, poiché il risarcimento dovuto al danneggiato supera il massimale di polizza, dovrà escludersi del tutto il diritto di surroga dell'Inail, così come previsto dall'art. 142 Codice Assicurazioni”. L'Inail propose appello sostenendo l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado per aver rigettato la sua domanda di surroga pur avendo affermato la responsabilità dell'assicurato nella determinazione del sinistro ed avendo accertato la responsabilità per mala gestio della Fondiaria Sai ed il conseguente