Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2024, n. 10234

CASS
Sentenza
25 gennaio 2024
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
25 gennaio 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2024, n. 10234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10234
Data del deposito : 25 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 0234-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.169 Dott. LUCA RAMACCI Presidente Dott. DONATELLA GALTERIO Consigliere rel UP 25/1/2024 R.G.N.N. 33204/23 Dott. EMANUELA GAI Consigliere Dott. GIUSEPPE NOVIELLO Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE nei confronti di OR BR (CUI 04UPKFA9, nato in [...] il [...] KP ON NW (CUI 057SXHB), nato in [...] il [...] MA AD (CUI 05CBBDP), nato in [...] il [...]6 TE AL (CUI 05GJIPW), nato in [...] il [...] OD AN ET (CUI 050NE2G), nato in [...] il [...] GH SU BE (CUI 052061W), nato in [...] l'[...] UO GS (CUI 05C8FMN), nato in [...] il [...] UE CE (CUI 03IINM1), nato in [...] il [...] ON OS (CUI 05BP666), nato in [...] il [...] EB IF (CUI 05BVJZM), nato in [...] il [...] BO US (CUI 05ANK1Y), nato in [...] 1'8.6.1998 nonché da TE AL, come sopra generalizzato ON OS, come sopra generalizzato BO US, come sopra generalizzato avverso la sentenza in data 1.4.2021 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 80 lett.g) T.U. Stup. e per il rigetto dei ricorsi nel resto RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1.4.2021 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio, svoltosi con rito abbreviato, dal Tribunale di Arezzo che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati in epigrafe trascritti per plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti di variegata tipologia commesse in forma individuale e continuativa all'interno di un parco pubblico in Arezzo, trasformato in una piazza di spaccio, ai sensi dell'art. 73, commi primo, quarto e sesto comma d.P.R. 309/1990 con l'aggravante della prossimità a plessi scolastici ex art. 80 lett. g) e della cessione eseguita in favore di soggetti minorenni di cui all'art. 80 lett. a), ha riqualificato i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 nonché escluso la configurabilità di entrambe le suddette circostanze, riducendo la pena costoro inflitta, rideterminata per GH DA, EN IF, BO TI ed OK EM in due anni e dieci giorni di reclusione ed € 3.000 di multa, per OR HI in due anni e due mesi di reclusione ed € 4.000 di multa, per SA NT, DO SL, MA AD, OK IN, KP ON e TE AG in due anni e cinque mesi di reclusione ed € 4.000 di multa, con conseguente revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione sia Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, sia gli imputati TE, NY ed BO.

2. L'organo della pubblica accusa contesta con un unico motivo tanto la configurabilità della fattispecie di lieve entità, quanto l'esclusione della aggravante ex art. 80 lett. g).

2.1. In relazione al primo profilo deduce che, a dispetto della modica entità delle singole cessioni, il Parco fosse stato trasformato in una vera e propria piazza di spaccio stante la stabile occupazione del territorio da parte degli spacciatori e il controllo su di esso esercitato in forma capillare, così come dimostrato dall'utilizzo di anfratti naturali per l'occultamento e il deposito della droga, dal monitoraggio dell'area finalizzato a prevenire i controlli delle forze dell'ordine, dall'occupazione da parte di ciascuno della medesima postazione che gli veniva dagli altri rispettata 2 e riconosciuta. A tali connotazioni si aggiungeva, secondo quanto emerso dal servizio di osservazione svolto dalla PG per svariati mesi, una forma sia pur rudimentale di organizzazione, costituita dall'aiuto reciproco prestatosi dagli uni con gli altri, dalla cooperazione al momento del bisogno, dalle fonti comuni di approvvigionamento, dalla mancanza di un'effettiva concorrenza, da rodate modalità comuni di vendita tali da assicurare costantemente la presenza della merce, ben potendo ognuno ricorrere, nel caso in cui ne fosse sprovvisto, alle riserve disponibili degli altri e la conseguente continuativa presenza in numero elevato di avventori che venivano in tal modo, certi di trovare il prodotto richiesto e fornito loro dal pusher il proprio numero di cellulare, fidelizzati alla piazza. Tutti i suddetti elementi, complessivamente considerati in conformità ai parametri dettati dall'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, costituiscono, secondo il Procuratore ricorrente, indici inequivoci di una concreta offensività rispetto alla quale, non dovendo tutti quelli elencati dal legislatore ricorrere simultaneamente, il dato quantitativo delle singole cessioni degrada a fattore subvalente, come già affermato da plurimi arresti di questa Corte di cui, fra i più recenti, le sentenze n. 6871 dell'8.7.2016 e n.13982 del 20.2.2028. 2.2. In relazione all'aggravante di cui all'art. 80 lett. g) ne contesta l'esclusione rilevando come la piazza di spaccio del Parco del Pionta sia attigua, cartine topografiche alla mano, a due succursali del liceo tecnico Galileo, ad un asilo per bambini, al dipartimento di Scienze della Formazione e ad una residenza psichiatrica della ASL, come gli avventori fossero maggiormente presenti negli orari di entrata e di uscita dalle scuole e come le cessioni in contestazione fossero tutte avvenute in luoghi contigui all'asilo, al campo da calcio e al parcheggio della residenza psichiatrica. Osserva che il termine "contiguità” menzionato dalla norma di riferimento in relazione alle scuole, alle comunità giovanili, alle caserme, alle carceri, agli ospedali e alle strutture per la riabilitazione e la cura dei tossicodipendenti trovando la sua giustificazione nella maggiore pericolosità della condotta compiuta in luoghi frequentati da giovani o comunque da soggetti deboli, meritevoli di una maggiore tutela, debba intendersi quale sinonimo di vicinanza e non già di confine tra il luoghi come se gli uni dovessero essere adiacenti agli altri. Siffatto rilievo vale, secondo quanto dedotto dal ricorrente, anche per le cessioni avvenute nelle zone più interne del Parco, quali quelle perfezionatesi nella zona cd. del "Poggetto" considerato che per raggiungerla si impiegano non più di due minuti a piedi, fermo restando che la maggior parte delle transazioni avvenivano in prossimità delle entrate del giardino pubblico.

3. Le censure sollevate dal TE, dall'NY e dall'BO con l'unico motivo di cui si compone il ricorso a firma dell'avv. Angelo Nicotera da costoro congiuntamente proposto si incentrano sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.. Lamentano la manifesta illogicità 3 della sentenza impugnata che, nel valorizzare a fondamento del diniego la continuità delle cessioni nel tempo, aveva tralasciato di esaminare se le singole condotte avessero o meno prodotto un lucro di particolare tenuità, configurante il nucleo essenziale della circostanza invocata, così come chiarito dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 24990 del 30.1.2020, secondo cui la speciale tenuità del lucro o dell'offesa deve essere valutata, anche quando all'agente siano imputate una pluralità di condotte unificate dal vincolo della continuazione, in relazione alla singola condotta delittuosa. Rilevano al riguardo come i singoli episodi di spaccio avessero ad oggetto tutti quantitativi modestissimi di stupefacente, a volte addirittura inferiori ad una dose, il cui corrispettivo si aggirava intorno a pochissime decine di euro e come gli

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi