Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/01/2019, n. 02187
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16292/2012 R.G. proposto da O.M.C. - Officine Meccaniche Collumbertesi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M N, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. V S, viale Angelico n. 38;- ricorrente -contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gE uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto depositata il 29 novembre 2011 n. 94/19/11. Lette le conclusioni del P.G., dott. S D M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2018 dal Cons. S L;RILEVATO CHE: - Il ricorrente in epigrafe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento dell'aopello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva accolto il ricorso del contribuente, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 854030100281/2008, mediante il quale, per l'anno di imposta 2003» sul presupposto dell'inesistenza soggettiva delle operazioni intrattenute da O.M.C. s.p.a. con Trade Sider s.r.l. - soggetto di cui la Guardia di Finanza aveva accertato la fittizietà - aveva recuperato a tassazione costi per euro 182.086,00 nonché l'importo di euro 36.147,00, per indebita detrazione IVA;Il ricorso del contribuente è affidato a quattro motivi;L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. -3, c.p.c., il contribuente lamenta la violazione falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo i giudici della Commissione tributaria regionale ritenuto l'ammissibilità dell'appello nonostante la mancanza di specificità dei motivi d'impugnazione;- Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il contribuente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la Commissione tributaria regionale allargato l'ambito di cognizione rispetto al primo grado, in violazione del c.d. divieto dei "nove" in appello presidiato dalla richiamata norma;- Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente censura, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la contraddittoria motivazione della sentenza sul punto dell'inesistenza della Trade Sider s.r.1., avendo i giudici apoditticamente considerato "pacifica" una circostanza controversa e decisiva;con il medesimo motivo di ricorso, viene, altresì, denunciata la violazione o falsa appiicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 109 del TUIR, 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, 7 della I. n. 212 del 2000, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., posto che i giudici d'appello, a fronte della prova dell'esistenza oggettiva delle operazioni fatturate, ne hanno ritenuto l'inesistenza soggettiva, nonostante la mancata prova della sussistenza di un soggetto interponente e di un accordo simulatorio fra quest'ultimo e l'odierna ricorrente;ancora col medesimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degn arti. 2697 c.c., 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 109 del TUIR, 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, 7 della I. n. 212 del 2000, 56 del d.P.R. n. 633 def 1972 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere i giudici d'appello fatto gravare sul contribuente oneri probatori riconduclili• all'Amministrazione, segnatamente ascrivendo al primo "l'onere di provare la inconsapevolezza della frode altrui", nonché soggiungendo che "l'eventuale sussistenza di una condizione-di bu-ona-fede-èjrrilevante ai fini IVA";infine, col medesimo motivo di ricorso, viene censurata, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, 109 del TUIR, 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, 115 e 116 c.p.c. nonché, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, per avere i giudici d'appello negato "ingresso alla prova contraria offerta dall'appellata";- Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per essere contemplata nella decisione in parola la seguente statuizione: "tali considerazioni, riferite alla detrazione dell'IVA, valgono anche per il mancato riconoscimento dei costi relativi agli acquisti, questione questa che peraltro non ha costituito neppure in via subordinata, motivo specifico di ricorso";con il medesimo motivo di ricorso si denuncia, altresì, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 109 del TUIR, 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, del 1997, 7 della I. n. 212 del 2000, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché "vizio motivazionale (art. 360 n. 5 c.p.c.)", per avere la Commissione tributaria regionale riferito tout court le considerazioni rese per negare la detrazione dell'IVA al mancato riconoscimento dei costi relativi agli acquisti, la cui indeducibilità postulava una specifica indagine in ordine al rispetto delle condizioni di cui all'art. 109 del TUIR;- Il primo motivo di ricorso è infondato;- Con esso la ricorrente si duole dell'omesso rilievo, ad opera della Commissione tributaria regionale, del difetto di specificità dei motivi di impugnazione;- Giova considerare che i motivi d'appello, ancorchè debbano essere enunciati con sufficiente grado di specificità, come preteso dall'art. 342 c.p.c., non devono affatto contenere, -a --pena d'inammissibilità del gravame, l'indicazione espressa delle norme di diritto invocate dall'appellante a :;upporto delle proprie doglianze, in quanto la norma or ora evocata non pone al riguardo una regola corrispondente a quella dettata', con riferimento al ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. 22502 del 2014);- In tal senso, in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non é richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione;- I motivi erano funzionali, nel caso che occupa, al raggiungimento del proprio scopo, non dovendosi esigere l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., sez. un., n. 27199 del 2017;Cass. n. 15535 del 2018);- Del resto, come chiarito da questa Corte, a fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice deL gravame di percepire con certezza il connuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 2814 del 2016);- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso;- Ancorché la ricorrente miri a delineare alla stregua di questione nuova quella riguardante "la supposta conoscenza/consapevolezza in capo alla 0.M.C. della frode posta in essere dalla Trade Sider S.r.l.", essa costituiva profilo intrinseco alla primigenia contestazione erariale, posto che, ogni qualvolta l'Ufficio denunci nell'atto impositivo la non riferibilità delle operazioni al soggetto formalmente emittente le fatture, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano le condizioni, oggettive o soggettive, per la detrazione, mentre spetta al contribuente, una volta raggiunta questa prova, "fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente" (v. Cass. n. 21104 del 2018);specificamente, in altri termini, in caso di operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione è tenuta ab initio a provare le due circostanze costitutive dell'evasione fiscale: l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, e quindi che il soggetto formale emittente non è quello reale ma ha natura di interposto o "cartiera";che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere - eczo il profilo della necessaria consapevolezza - che la cessione si inseriva in una evasione IVA (v. Cass. 21104 del 2018, anche per gli ulteriori rinvii);- Il tern motivo di ricorso appare infondato, sia laddove - sub 3.2., sub 3.3. e sub 3.4. prima parte - denuncia violazioni di norme;sia laddove- sub 3.1. e 3.4. seconda parte - censura la decisione d'appello sotto il profilo del deficit motivazionale;- La tematica della detraibilità dell'IVA in caso di fatturazione per operazioni inesistenti, o comunque inserite in un meccanismo negoziale finalizzato alla frode fiscale, è questione oggetto di numerose decisioni di questa Corte, che hanno investito principalmente - anche alla luce dei ripetuti interventi della Corte di Giustizia in materia - gli aspetti
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