Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2021, n. 13975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2021, n. 13975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13975
Data del deposito : 14 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente E N e 2c>._ sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA parte offesa nel procedimento c/ GUGLIELMI ROSSANO nato a MESAGNE il 09/09/1970 avverso l'ordinanza del 05/10/2020 del TRIBUNALE MILITARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/ ~e le conclusioni del PG H" CeLe_ etL( ,,,,j4 r u o Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 5 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona accoglieva l'istanza, avanzata dall'imputato R G, di sospensione del procedimento per la messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis e 464-quater cod. proc. pen. per la durata di mesi cinque, con obbligo, all'esito del quale periodo, di risarcire il danno a favore della persona offesa, Amministrazione militare, liquidato in via forfettaria nella somma di euro 500,00, a devolvere all'Istituto Andrea Doria-Orfani della Marina militare. A fondamento della decisione, rilevava che la pena irrogabile per il delitto di furto militare rientra nei limiti di anni quattro di reclusione, non dovendosi considerare la circostanza aggravante contestata e non ricorrendo situazioni ostative.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte militare di appello, il quale ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 168-bis, comma 1, cod. pen. e vizio di motivazione, che è apparente, illogica e criptica. Secondo il ricorrente, il reato ascritto all'imputato, per il grado rivestito e l'utilizzo di congegno fraudolento, costituisce un reato grave punito con pena detentiva da tre a dieci anni e con la rimozione, se non con la degradazione e, nel caso specifico, la gravità oggettiva è confermata dall'entità del pregiudizio arrecato all'Amministrazione, posto che l'imputato fruiva di alloggio a titolo sostanzialmente gratuito, dovendo soltanto corrispondere le spese per consumi idrici ed elettrici;
inoltre, anche il rapporto fiduciario con l'Amministrazione è stato gravemente compromesso. A fronte di tali elementi il provvedimento ammissivo alla messa alla prova non tiene conto della oggettiva gravità del fatto e della ratio dell'istituto e la motivazione è intrinsecamente contraddittoria per avere ritenuto che l'imputato si fosse mostrato consapevole di quanto commesso, desumendo però tale conclusione dall'effetto deterrente derivante dal procedimento e dalla scelta di sottoporsi ad un programma di lavori di pubblica utilità. Al contrarìo, dagli atti nulla indica che l'imputato abbia maturato un personale ravvedimento per non avere mai chiarito modalità e tempi della prolungata azione appropriativi, per cui deve ritenersi che il suo nucleo familiare abbia fruito di erogazione di energia elettrica gratuitamente sin dal luglio 2017, ossia dall'assegnazione dell'alloggio ASI, senza però che siano state rappresentate condizioni di difficoltà economica a giustificare quanto commesso e che abbia spontaneamente offerto di risarcire il danno. Ancor più contraddittoria risulta l'ordinanza allorchè ha proceduto alla quantificazione della somma a titolo di risarcimento del danno in modo forfettario, pari a due o tre fatture dei consumi, non all'entità effettiva del danno arrecato;
non emergono i criteri utilizzati. Il legislatore ha previsto il risarcimento del danno quale condizione cui è subordinata l'ammissione alla messa alla prova e lo stesso deve 1 A)- essere determinato in entità che favorisca il recupero dell'imputato e che sia corrispondente alle sue condizioni di vita ed al pregiudizio subito dalla vittima, oltre che allo sforzo massimo che il soggetto possa sostenere in base alle sue condizioni economiche. Nel caso specifico il Giudice ha omesso di valutare tutti questi elementi e non ha verificato l'adeguatezza del programma sotto il profilo dell'apprezzabilità dello sforzo che l'imputato deve affrontare per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Inoltre, manca l'analisi dell'intensità del dolo e della condotta susseguente ai fatti, dalla quale emerge comunque l'assenza di segni di effettiva resipiscenza.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale militare presso la Corte di cassazione, dr. L M F, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Con memoria in data 23 marzo 2021 la difesa ha dedotto che il ricorrente nelle more della trattazione del procedimento ha già provveduto a corrispondere il risarcimento del danno stabilito con l'ordinanza impugnata e che tale provvedimento è del tutto legittimo perché rispettoso dei criteri legali per l'ammissione alla messa alla prova e corredato da congrua motivazione. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito indicati.

1.11 Procuratore ricorrente muove serrate critiche all'ordinanza impugnata per avere ammesso l'imputato all'istituto previsto dall'art. 168-bis cod. pen., pur in assenza dei presupposti legittimanti. In particolare, contesta la decisione quanto all'apprezzamento della gravità del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva, all'atteggiamento di reale
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