Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2021, n. 23093

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2021, n. 23093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23093
Data del deposito : 10 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M S nato a OTTAVIANO il 08/02/1986 avverso la sentenza del 11/01/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETE REudita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale L T, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata emessa 1'11 gennaio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti di S M, imputato del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi ad un unico motivo, per violazione di legge con riferimento all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, fondata sulla commissione del reato in orario notturno, mentre il fatto, come evincibile dall'orario riportato sulle immagini estratte dal circuito di videosorveglianza, era stato commesso tra le ore 07.07.14 e le ore 07.07.50. A conforto della tesi della non riconducibilità dell'orario del misfatto a quello notturno, il ricorrente ricorda anche che l'art. 251 cod. proc. pen., nel definire l'orario notturno quanto alla disciplina delle perquisizioni, indica la fascia oraria 22-7. A ciò il ricorrente aggiunge anche il richiamo ad una recente pronunzia di questa Corte, che reputa insufficiente, ad integrare la circostanza aggravante in parola, la sola commissione del fatto in orario notturno, in assenza di altre circostanze che denotino una diminuzione delle possibilità di difesa sia pubblica che privata ed in presenza, al contrario, di un sistema di videosorveglianza.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché il Giudice del patteggiamento ha evidenziato le circostanze, accanto
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