Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2009, n. 11396

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L'obbligazione del garante di un concordato preventivo viene ad esistenza solo in quanto - ed a partire dal momento in cui - la proposta concordataria alla quale essa accede è approvata dai creditori, che della garanzia medesima sono beneficiari, ed a condizione che il concordato sia poi omologato. Ne consegue che, ai fini della identificazione del "forum contractus", in riferimento alla controversia relativa all'adempimento delle obbligazioni assunte da chi ha garantito il concordato, occorre avere riguardo al luogo in cui il concordato medesimo sia stato approvato dai creditori, giacché tale approvazione investe anche la garanzia che ad esso accede e che solo in tal modo si perfeziona.

In caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura concordataria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2009, n. 11396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11396
Data del deposito : 18 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE ABBRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
FALLIMENTO NUSAM S.P.A. (01718021007), in persona del Curatore pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato SGROMO GIOVAMBATTISTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2943/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2009 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito l'Avvocato Giovambattista SGROMO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO che ha concluso per l'accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso, rinvio per il resto ad una sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 luglio 2001 il curatore del fallimento della società NU s.p.a. - fallimento dichiarato a seguito della risoluzione per insufficienza dell'attivo di un precedente concordato preventivo per la cui esecuzione l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Regione RU aveva prestato fideiussione sino all'importo di L. 4.000.000.000 - citò detto ente in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere il pagamento dell'indicata somma.
Il tribunale, dopo una prima sentenza non definitiva del 21 novembre 2001, con la quale furono disattese le eccezioni preliminari di rito proposte dall'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione RU (in prosieguo SA), succeduta all'ente convenuto in forza della L.R. n. 62 del 1996, in data 13 ottobre 2004 pronunciò sentenza definitiva di rigetto della domanda proposta dalla curatela del fallimento.
Entrambe tali pronunce furono impugnate e la Corte d'appello di Roma, dopo aver riunito i giudizi, con sentenza resa il 19 giugno 2006 rigettò il gravame proposto dall'SA (in via principale avverso la decisione non definitiva ed in via incidentale avverso quella definitiva);
accolse invece quello proposto dalla curatela del fallimento contro la decisione definitiva, condannando perciò l'SA al pagamento della somma oggetto della pattuita garanzia. Detta corte, per quanto ancora in questa sede interessa, osservò:
che era infondata l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto la legge istitutiva dell'SA deroga alle norme di contabilità dello Stato che fanno coincidere il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di un ente pubblico con quello ove è ubicato il suo ufficio di tesoreria;
che era del pari infondata l'eccezione di difetto di legittimazione del curatore del fallimento ad escutere la garanzia pattuita con riguardo al precedente concordato poi risolto, non ostandovi l'eventualità che sulla medesima garanzia possano soddisfarsi anche creditori diversi da quelli che all'origine avevano approvato la proposta concordataria;

che la garanzia, da reputarsi validamente assunta, era da ricondurre a quelle previste dalla L. Fall., art. 160, comma 2, n. 1, (nel testo all'epoca vigente), ed operava pertanto in favore del fallimento;
che dai documenti acquisiti al giudizio di primo grado - non essendo consentito produrne altri in appello - poteva dedursi la piena sussistenza delle condizioni al cui verificarsi l'operatività di detta garanzia era subordinata.
Avverso tale sentenza l'SA ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi, illustrati poi anche con memoria, ai quali la curatela del fallimento della NU ha resistito con controricorso, del pari illustrato con successiva memoria. Con ordinanza n. 16059 del 13 giugno 2008, la prima sezione civile di questa corte, facendo riferimento al già accennato tema della legittimazione del curatore ad escutere la garanzia prestata per l'adempimento di un concordato preventivo successivamente risolto per insufficienza dell'attivo, dopo aver ricordato l'orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento di tale legittimazione, ha rilevato che la dottrina ha mosso a questo orientamento seri rilievi critici ed ha aggiunto che esso non appare del tutto coerente con il diverso indirizzo seguito, sempre in tema di legittimazione del curatore del fallimento ad escutere le garanzie prestate da terzi, nell'ipotesi di concordato fallimentare poi risolto.
La divergenza dei riferiti orientamenti e la particolare importanza della questione hanno comportato l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
La difesa del fallimento ha depositato un'ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Prima di affrontare il tema in relazione al quale il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, occorre farsi carico di due questioni il cui esame è logicamente preliminare e che, rispettivamente, riguardano: a) l'eccepita inammissibilità del ricorso;
b) la competenza territoriale del giudice adito, messa in discussione dai primi due motivi del ricorso.

2. L'inammissibilità (o nullità) del ricorso proposto dall'SA, col patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stata eccepita sotto un duplice profilo: perché difetta ogni menzione della procura speciale al difensore, e perché non è indicato il provvedimento col quale l'ente ha conferito l'incarico di patrocinio alla predetta Avvocatura.

2.1. Si tratta di eccezioni prive di ogni fondamento, alla stregua del consolidato principio per il quale anche nell'ipotesi - che qui ricorre - di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, ne' che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 45, anche al patrocinio facoltativo si applica l'art. 1, comma 2, citato Decreto, in base al quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, pur quando le norme ordinarie prevedano il mandato speciale, purché consti la loro qualità (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. un.21 luglio 1999, n. 484, Cass. 14 settembre 2006, n. 19786, e Cass. 16
ottobre 2008, n. 25268
).

3. L'ente ricorrente insiste nel sostenere che non già il Tribunale di Roma, bensì quello di Avezzano, fosse territorialmente competente a decidere la presente controversia.
L'eccezione è stata disattesa, in primo grado, sia sotto il profilo del forum contractus sia sotto quello del forum destinatae solutionis.
In ordine al primo profilo il tribunale ha infatti ritenuto, trattandosi di un contratto con obbligazione a carico del solo proponente, che detta obbligazione fosse sorta in Roma, cioè nel luogo in cui la società NU, destinataria della proposta, la aveva ricevuta. Quanto al secondo profilo, lo stesso tribunale, muovendo dal presupposto che l'SA non è soggetta alle norme di contabilità dello Stato, ha reputato che l'obbligazione da essa assunta non fosse da eseguire presso la tesoreria dell'ente in Avezzano, bensì in Roma dove la garanzia prestata per l'adempimento del concordato preventivo avrebbe potuto essere escussa.
Entrambi tali affermazioni della sentenza di primo grado sono state, a suo tempo, impugnate dall'SA;
ma la corte d'appello si è soffermata solo sulla seconda di esse ed, avendo condiviso sul punto l'opinione del tribunale, non si è ulteriormente occupata del forum contractus.
Anche le censure formulate con il ricorso per cassazione, di conseguenza,

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