Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2021, n. 05420
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Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2718-2020 proposto da: ORECCHIONI ANNA, rappresentata e difesa da sé medesima unitamente agli avvocati A M e G F P, presso lo studio del quale in ROMA, VIA
CARLO DOSSI
15, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 141/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 05/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. L E;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato C C per delega dell'avvocato P G F. Ric. 2020 n. 02718 sez. SU - ud. 17-11-2020 -2-
FATTI DI CAUSA
1 - II Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 141 del 2019, confermò il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia che aveva ritenuto l'avv. A O responsabile dei fatti di cui alla contestazione disciplinare (violazione degli artt. 18, 19 e 22 del Codice Deontologico, per essere venuta meno, nei rapporti con la stampa, ai criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste nel rispetto dei doveri di segretezza e riservatezza, nonché per aver posto in essere condotte vietate per l'acquisizione della clientela, infine per non aver mantenuto nei confronti di colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà) e le aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per quattro mesi.
2 - Il Consiglio Nazionale Forense rilevò che dai documenti acquisiti al procedimento, consistenti in articoli di giornale e presenti in rete, risultava pienamente provato che la ricorrente aveva rilasciato interviste relative al contenuto dei processi da lei seguiti come difensore, era comparsa in trasmissioni televisive con sembianze alterate, interpretando ruoli in processi inventati, aveva ingaggiato un'attrice chiedendole di interpretare in televisione la parte di una naufraga della nave Costa Concordia, da lei stessa assistita con successo, aveva proposto giudizi di classe chiaramente infondati, dopo averne magnificato sui giornali il sicuro positivo risultato (casi relativi ai c.d. libretti di risparmio antichi), conseguendone la condanna alle spese dì lite per innumerevoli suoi assistiti, e, in relazione agli stessi giudizi, aveva indicato come recapito
CARLO DOSSI
15, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 141/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 05/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. L E;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato C C per delega dell'avvocato P G F. Ric. 2020 n. 02718 sez. SU - ud. 17-11-2020 -2-
FATTI DI CAUSA
1 - II Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 141 del 2019, confermò il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia che aveva ritenuto l'avv. A O responsabile dei fatti di cui alla contestazione disciplinare (violazione degli artt. 18, 19 e 22 del Codice Deontologico, per essere venuta meno, nei rapporti con la stampa, ai criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste nel rispetto dei doveri di segretezza e riservatezza, nonché per aver posto in essere condotte vietate per l'acquisizione della clientela, infine per non aver mantenuto nei confronti di colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà) e le aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per quattro mesi.
2 - Il Consiglio Nazionale Forense rilevò che dai documenti acquisiti al procedimento, consistenti in articoli di giornale e presenti in rete, risultava pienamente provato che la ricorrente aveva rilasciato interviste relative al contenuto dei processi da lei seguiti come difensore, era comparsa in trasmissioni televisive con sembianze alterate, interpretando ruoli in processi inventati, aveva ingaggiato un'attrice chiedendole di interpretare in televisione la parte di una naufraga della nave Costa Concordia, da lei stessa assistita con successo, aveva proposto giudizi di classe chiaramente infondati, dopo averne magnificato sui giornali il sicuro positivo risultato (casi relativi ai c.d. libretti di risparmio antichi), conseguendone la condanna alle spese dì lite per innumerevoli suoi assistiti, e, in relazione agli stessi giudizi, aveva indicato come recapito
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