Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14815
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LINARDI M GVANNA nato a CORIGLIANO CALABRO il 14/07/1973 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, adita in sede di opposizione, ha rigettato l'istanza con cui M G L aveva chiesto revocarsi la confisca di due beni immobili di sua proprietà disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies d.I., 8 legge 1992, n. 306 (oggi trasfuso nell'art. 240- bis cod. pen.), con la sentenza di condanna del coniuge, A G, per il reato usura. A ragione della decisione evidenzia che, anche ammettendo l'idoneità delle prove nuove, costituite dagli estratti di ruolo rilasciati dalla Agenzia delle Entrate, ad attestare la provenienza della provvista economica utilizzata per l'acquisto degli immobili dal mancato versamento negli anni precedenti di imposte sul reddito, si tratterebbe comunque di circostanza irrilevante. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, il principio in forza del quale il condannato per un reato spia non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro impiegato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale si applica anche in relazione ai cespiti acquistati prima dell'entrata in vigore dell'art. 31 della legge, 17 ottobre 2017, n. 161, che lo ha espressamente introdotto nell'ordinamento. In ogni caso, il giudice della cognizione, nel disporre la confisca, aveva preso in esame il dato fattualp dell'e istenza di un notevole flusso finanziario sottratto al _ fisco, ma lo aveva te4o irrilevante in considerazione della mancata allegazione sia della precisa entità che collocazippe tè porale di tali redditi. La nuova documentazione non sopperisce a tali Gar-41:gi-p~. Se chiarisce l'epoca in cui era avvenuta la sottrazione delle somme al fisco, non fornisce, invece, alcuna indicazione sui costi sostenuti per le attività produttive sicché non può determinarsi la consistenza del guadagno netto conseguito. 2. Ricorre per cassazione la Linardi, nella qualità di terza proprietaria, per il tramite del difensore nonché procuratore speciale avv. Pasquale Di Iacovo, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione degli artt. 31 della legge n. 161 del 2017, 12 -sexies del d.l. n.306 del 1992, convertito con modifiche nella I., 7 agosto 1992, n. 356 nonché degli artt. 11, comma 1, R.D., 16 marzo 1942 n. 262 e 200, comma primo, cod. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione abbia considerato la richiesta di revoca della confisca fondata sulla riproposizione di elementi già esaminati nel procedimento definito dalla sentenza di condanna irrevocabile, La nuova documentazione, al contrario di quella prodotta in sede di cognizione, rappresenta il preciso ammontare delle imposte evase dal coniuge destinatario della statuizione di confisca negli anni precedenti all'acquisto dei beni assoggettati alla misura ablatoria. L'ordinanza ha erroneamente considerato estensibile ai beni acquistati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 la regola probatoria in base alla quale la presunzione relativa alla loro origine criminosa non può essere superata giustificando la provenienza del denaro impiegato con l'evasione fiscale. Nel senso dell'impossibilità di applicare retroattivamente il divieto si è pronunciata la giurisprudenza nettamente prevalente della Corte di cassazione con l'unica eccezione della sentenza richiamata dal provvedimento impugnato, che, tuttavia, si riferisce al diverso caso in cui il procedimento di conrisca. Dur avente ad oggetto un bene acquistato prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, era stato promosso successivamente a tale modifica normativa. Per la confisca disposta a carico di G, promossa e definita prima dell'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, continua a trovare applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza precedente alla modifica normativa, in base al quale nel giudizio di proporzionalità deve tenersi conto anche dei redditi derivanti da attività lecita sottratti al fisco.
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