Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24502
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da ER AN nato a [...] il [...] DA GI nata a [...] il [...] MA NA nato a [...] il [...] ON LI nato a [...] il [...] CE IG nato a [...] il [...] RU TO nato a [...] il [...] ER RA nata a [...] il [...] TR LO nato a [...] il [...] SA NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari in data 24/1/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza;udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Andrea Venegoni ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi di ON LI, ER AN, RU TO, MA NA, ER RA, DA GI, CE IG e SA NO e l'accoglimento del ricorso di TR LO con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni dell'avv. TO Delogu , difensore di TR LO/ che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento e dell'avv. Antonino Ordile,difensore di MA NA,che si è riportato al ricorso ed ai motivi aggiunti insistendo per l'accoglimento•
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 24/1/2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Cagliari del 10/11/2020, che aveva condannato gli odierni ricorrenti, ed altri imputati non ricorrenti, per vari reati di rapina aggravata, riciclaggio, furto aggravato, detenzione illegale di sostanze stupefacenti e porto di armi, rideterminando la sola pecuniaria irrogata a CE IG e RU TO, sostituendo la pena accessoria applicata a MA NA (interdizione temporanea per la durata della pena e non interdizione perpetua) confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione EI AN e RU TO i quali, con un unico atto impugnatorio, deducono:
2.1. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), in relazione al capo 27 ( art. 73 d.p.r. 309/90): la Corte d'appello ha ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti sulla base di un conversazione in cui RU faceva riferimento al numero 8, affermando, in maniera apodittica, che si trattasse di 800 grammi di cocaina. Le affermazioni della Corte d'appello sarebbero generiche e prive di riscontri, la fattispecie andava comunque riqualificata ai sensi dell'art. 73, co. 5, d.p.r. 309/90. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la partecipazione di RU alla rapina posta in essere, in concorso con altri, in danno delle p.o. Littera e Bratz. Il percorso logico della Corte d'appello che àncora il giudizio di responsabilità alle conversazioni intercorse con CE e DD, sarebbe ambiguo, posto che RU aveva, normalmente, frequenti contatti quotidiani con i due imputati e dalle conversazioni intercettate ( in particolare quella del 13.3.2029 valorizzata dalla Corte), non si ricaverebbe affatto il ruolo di basista attribuito a RU.
2.3. Con il terzo motivo, relativo al capo 24) (detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco), si contesta l'omessa motivazione non avendo la Corte d'appello preso in considerazione le doglianze difensive con le quali si censurava la valenza dimostrativa dell'intercettazione ambientale in cui si ode un colpo d'arma da fuoco posto che la difesa aveva dimostrato che si era trattato di un petardo.
2.4. Con l'ultimo motivo si contesta, l'applicazione della recidiva posto che l'imputato vanta un solo precedente penale a pena patteggiata che non ha rilevo ai fini della aggravante.
3. MA NA articola otto motivi di ricorso. In data 14.3.2023 il difensore ha depositato una memoria contenente sette motivi nuovi e in data 15/4/2023 ha depositato una memoria difensiva di replica. In sintesi, negli atti difensivi, si avanzano censure concernenti il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per i due episodi di spaccio di sostanza stupefacente (capi 19 e 25), a dire del difensore fondata su labili indizi e non su prove certe.
3.1. In particolare, con il primo motivo, si censura la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate tra ER e RU all'interno dell'abitacolo dell'autovettura in cui essi viaggiavano, da cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente ricavato la prova dell'intervenuta cessione ( da MA a ER e RU) di un chilo di cocaina ( capo 19). Dalla conversazione potrebbe logicamente desumersi che essi acquistarono da MA solo 5 grammi di cocaina posto che il riferimento all'importo di euro 38.000,00 quale prezzo della partita di droga, sarebbe una mera congettura della Corte di merito dato che nella conversazione i correi si limitavano a citare il numero 38. Aggiunge il ricorrente che solo ER, e non anche RU, si presentò al cospetto di MA per procedere al presunto acquisto, pertanto doveva escludersi che l'incontro avesse avuto ad oggetto la consegna del chilo di cocaina di cui entrambi, RU ed ER, parlavano.
3.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge ( art. 530 c. 2 c.p.p.) . La Corte d'appello, pur mancando la prova di reità, avrebbe omesso di pronunciare sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato.
3.3.Con il terzo motivo, si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 73, c. 1, d.p.r. 309/90 (capo 19). Mancherebbe la prova della quantità e della qualità della sostanza stupefacente asseritamente ceduta da MA. L'unico elemento certo sarebbe la cessione, in una occasione, di 5 grammi di cocaina e in un'altra occasione, di 1 grammo.
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte avrebbe valorizzato il contenuto della intercettazione ambientale n. 498 in cui RU ed ER parlavano della bontà della droga acquistata da MA (5 gr.) e del prezzo, per ricavarne la prova della successiva cessione, di un chilo di cocaina, ritenendo che quello precedente fosse stato un "provino";
mancherebbe ad avviso del ricorrente la prova che si due si fossero recati, successivamente, da MA per acquistare lo stupefacente, pertanto non poteva ritenersi integrato il reato contestato .
3.5 Il quinto e sesto motivo riguardano il capo 25 (cessione da MA a ER e RU di 800 grammi di cocaina), si eccepisce il vizio di violazione di legge. La Corte d'appello ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, sulla base di !abili indizi quando invece le regole di comune esperienza avrebbero dovuto portare la Corte ad assolvere l'imputato,. essendo illogico che un quantitativo come quello ipotizzato in sentenza potesse essere trasportato dall'acquirente in mano o indosso.
3.6. Alla luce di tali considerazioni la Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato mancando elementi certi del dato ponderale, della qualità della sostanza, del corrispettivo pagato per l'acquisto della sostanza stupefacente, l'omessa pronuncia assolutoria integra il vizio violazione di legge.
3.7. Con il settimo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che la Corte avrebbe erroneamente ricavato dalla conversazione n. 518 del 26/4/2019, posto che il riferimento a "pastiglia" e "all'elefante", secondo la difesa, riguardavano droga leggera.
3.8. Con l'ultimo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge non avendo la Corte d'appello, in mancanza di elementi certi circa il dato ponderale, derubricato i reati contestati nella fattispecie meno grave di cui all'art. 73, co.5, d.p.r. 309/90. 3.9. Come detto il ricorrente ha articolato motivi nuovi e depositato una memoria di replica con i quali insiste nei motivi del ricorso principale.
4.TR LO articola due motivi di ricorso, con il primo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alli art. 602, co. 1, bis c.p.p., da cui deriverebbe la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. b) e c) e 180 c.p.p. La Corte d'appello a fronte della richiesta di pena concordata, non avrebbe disposto la prosecuzione del giudizio ma avrebbe rigettato la proposta pronunciando direttamente la sentenza. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione ala mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p., ovvero all'applicazione dell'istituto della continuazione con altro reato, già giudicato con sentenza del Tribunale di Cagliari del 4/5/2019, che la Corte ha rigettato assumendo, erroneamente, che si trattava di sostanza