Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 05594
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PULERA' CARMINE nato a SAN GIUSTO CANAVESE il 25/01/1969 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di fiducia dell'imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 4 dicembre 2020, con cui P C era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 186, commi 7 e 2-bis, C.d.S., perché, coinvolto in un incidente stradale autonomo, trovandosi alla guida di auto Volkswagen di proprietà di terzi, era trasportato presso l'ospedale di Cuorgnè ed opponeva il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per il tasso alcolemico, allontanandosi volontariamente dall'ospedale prima dell'espletamento delle analisi (in Favria il 5 giugno 2017). Il P era finito con l'auto suindicata fuori strada, nei pressi di un passaggio a livello, procurandosi lesioni lievi, senza coinvolgere altri veicoli. I militari accorsi sul posto avevano la netta impressione che l'imputato avesse assunto alcool, per cui svolgevano un esame precursore con esito positivo;
per tale ragione lo informavano che in ospedale sarebbe stato sottoposto ad esami del san- gue. Il P prestava il proprio consenso. I militari restavano sul posto perché l'auto intralciava il traffico, mentre il P era trasportato in ospedale mediante ambulanza. Giunti successivamente al nosoco- mio, i militari apprendevano che il P non si era sottoposto ad esami clinici, aveva rifiutato ogni cura e si era allontanato, senza poi rispondere al numero telefonico rilasciato in accettazione.
2. Il P, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la Corte di appello non ha accertato se l'imputato fosse stato ef- fettivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il verbale di contestazione non faceva menzione degli avvisi effettuati nei con- fronti dell'imputato;
la comunicazione di notizia di reato e la relazione di P.G. davano atto dell'avviso, ma non della risposta del P;
il verbale di accertamento urgente dava atto dell'avviso e della risposta. Il verbale avrebbe dovuto indicare tutti i fatti avvenuti e gli atti giuridicamente rilevanti compiuti nel corso dell'accertamento. L'as- sunto secondo cui l'avviso era stato dato il giorno prima della redazione del verbale era contraddittorio, in quanto esso non compariva nella comunicazione di notizia di reato. I riferimenti del verbalizzante agli adempimenti effettuati "generalmente" e "sempre" non dimostravano che essi fossero stati eseguiti anche nel caso del P. Il teste, inoltre, inizialmente ricordava le ragioni della bianchettatura presente nel verbale, dando poi atto, a seguito di osservazione controluce del documento, che riguardava la mancata sottoposizione del mezzo a sequestro. Per ritenere provato l'avviso tramite testimonianza, il giudice deve dare conto delle specifiche ragioni sot- tese alla mancanza dell'avviso.
2.2. Violazione dell'art. 5 cod. pen.. Si osserva che il P si era allontanato dall'ospedale nella convinzione di poter rifiutare il prelievo ematico e ciò, anche in quanto all'epoca dei fatti sussisteva un contrasto giurisprudenziale in ordine all'esistenza di un diritto al consenso informato della persona da sottoporre ad accertamento presso la struttura sanitaria per scopi investigativi. Lo stesso Tribunale, sul punto, aderiva all'indirizzo superato all'epoca dei fatti.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. Si rileva che erano state valutate negativamente legittime modalità di esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato. Il precedente penale non costituiva indice di particolare pericolosità, in quanto commesso a breve distanza di tempo dalla vicenda in oggetto. Nei successivi quattro anni il P non aveva commesso ulteriori reati.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata con- cessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si evidenziano al riguardo le medesime argomentazioni prospettate al par.
2.3..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia per l'espletamento dell'esame alcolime- trico, è manifestamente infondato. Va ricordato in proposito che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assi- stere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accerta- menti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefa- ciente degli
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di fiducia dell'imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 4 dicembre 2020, con cui P C era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 186, commi 7 e 2-bis, C.d.S., perché, coinvolto in un incidente stradale autonomo, trovandosi alla guida di auto Volkswagen di proprietà di terzi, era trasportato presso l'ospedale di Cuorgnè ed opponeva il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per il tasso alcolemico, allontanandosi volontariamente dall'ospedale prima dell'espletamento delle analisi (in Favria il 5 giugno 2017). Il P era finito con l'auto suindicata fuori strada, nei pressi di un passaggio a livello, procurandosi lesioni lievi, senza coinvolgere altri veicoli. I militari accorsi sul posto avevano la netta impressione che l'imputato avesse assunto alcool, per cui svolgevano un esame precursore con esito positivo;
per tale ragione lo informavano che in ospedale sarebbe stato sottoposto ad esami del san- gue. Il P prestava il proprio consenso. I militari restavano sul posto perché l'auto intralciava il traffico, mentre il P era trasportato in ospedale mediante ambulanza. Giunti successivamente al nosoco- mio, i militari apprendevano che il P non si era sottoposto ad esami clinici, aveva rifiutato ogni cura e si era allontanato, senza poi rispondere al numero telefonico rilasciato in accettazione.
2. Il P, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la Corte di appello non ha accertato se l'imputato fosse stato ef- fettivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il verbale di contestazione non faceva menzione degli avvisi effettuati nei con- fronti dell'imputato;
la comunicazione di notizia di reato e la relazione di P.G. davano atto dell'avviso, ma non della risposta del P;
il verbale di accertamento urgente dava atto dell'avviso e della risposta. Il verbale avrebbe dovuto indicare tutti i fatti avvenuti e gli atti giuridicamente rilevanti compiuti nel corso dell'accertamento. L'as- sunto secondo cui l'avviso era stato dato il giorno prima della redazione del verbale era contraddittorio, in quanto esso non compariva nella comunicazione di notizia di reato. I riferimenti del verbalizzante agli adempimenti effettuati "generalmente" e "sempre" non dimostravano che essi fossero stati eseguiti anche nel caso del P. Il teste, inoltre, inizialmente ricordava le ragioni della bianchettatura presente nel verbale, dando poi atto, a seguito di osservazione controluce del documento, che riguardava la mancata sottoposizione del mezzo a sequestro. Per ritenere provato l'avviso tramite testimonianza, il giudice deve dare conto delle specifiche ragioni sot- tese alla mancanza dell'avviso.
2.2. Violazione dell'art. 5 cod. pen.. Si osserva che il P si era allontanato dall'ospedale nella convinzione di poter rifiutare il prelievo ematico e ciò, anche in quanto all'epoca dei fatti sussisteva un contrasto giurisprudenziale in ordine all'esistenza di un diritto al consenso informato della persona da sottoporre ad accertamento presso la struttura sanitaria per scopi investigativi. Lo stesso Tribunale, sul punto, aderiva all'indirizzo superato all'epoca dei fatti.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. Si rileva che erano state valutate negativamente legittime modalità di esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato. Il precedente penale non costituiva indice di particolare pericolosità, in quanto commesso a breve distanza di tempo dalla vicenda in oggetto. Nei successivi quattro anni il P non aveva commesso ulteriori reati.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata con- cessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si evidenziano al riguardo le medesime argomentazioni prospettate al par.
2.3..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia per l'espletamento dell'esame alcolime- trico, è manifestamente infondato. Va ricordato in proposito che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assi- stere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accerta- menti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefa- ciente degli
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