Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/09/2020, n. 20867

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In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/09/2020, n. 20867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20867
Data del deposito : 30 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

20867-20 REPUBBLICA ITAIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÀ FRANCESCO TIRELLI - Primo Presidente f.f. - SANITARIA Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO Ud. 22/09/2020 - FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - PU R.G.N. 35807/2018 Consigliere - ADRIANA DORONZO Bom 20867 Rep. ANTONIO VAITUTTI - Consigliere - M AO - Consigliere - GIACOMO MARIA STALA Consigliere - ABERTO GIUSTI Consigliere - A CINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 35807-2018 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCAE N. 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIAE DELLE ACCADEMIE 47, presso lo studio dell'avvocato G N C, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

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contro

CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIAE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato P S R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1890/2018 della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA, depositata il 10/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato G G.

Fatti di causa

1. La Casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a. chiese ed ottenne nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano - Sulmona L'Aquila dal Tribunale di Avezzano decreto ingiuntivo del 24/11/2009 per l'importo di € 3.050.784,18 per sorta e interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo di quanto dovuto per prestazioni sanitarie erogate nel corso del 2007 in base al contratto di convenzionamento con la controparte del 14/03/2005;
e l'opposizione dell'ingiunta fu respinta, con condanna anche alle spese di lite, dal tribunale, che dapprima disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, ritenne ritualmente fornita la prova delle prestazioni e generiche le contestazioni.

2. L'appello dell'ASL, articolato su sei motivi, fu respinto dalla corte territoriale dell'Aquila, la quale: - ribadita la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, disattese le eccezioni di nullità delle clausole contrattuali sul diritto Ric. 2018 n. 35807 sez. SU - ud. 22-09-2020 -2- del compenso per i ricoveri da trasferimenti da altre strutture e per quelli in via di urgenza, per non essere stata ritualmente dedotta la prima e per essere legittima la clausola quanto alla seconda, ma pure per la novità degli accertamenti in fatto sollecitati in appello quanto alla sussistenza o rilevanza del requisito dell'urgenza ed alla contraddittorietà tra le risultanze dei verbali ispettivi del 19/06/2008 e del 29/10/2009;
respinse le doglianze dell'ingiunta basate sulla sopravvenienza delle sentenze del Consiglio di Stato sulle delibere di Giunta regionale per la determinazione del compenso: sia perché tardivamente proposte, sia perché in ogni caso non pertinenti per la diversità delle fattispecie, quelle riguardando i contenziosi con altre Case di cura private e sul presupposto di un vuoto regolamentare invece insussistente nella specie, mentre nei rapporti tra le odierne parti era intervenuta anzi sentenza TAR n. 980 del 2008, neppure impugnata;
rilevò la carenza di valida impugnazione della ratio decidendi della prima sentenza di non contestazione dell'esecuzione effettiva delle prestazioni, anziché - come invano prospettato dall'appellante - in non consentita analogica applicazione della normativa sugli appalti di opere pubbliche;
- prima di respingere le doglianze sulla mancata compensazione delle spese di lite, applicò Cass. 20391 del 2016 sulla spettanza degli interessi di mora nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. 3. Per la cassazione di detta sentenza di appello, pubblicata il 10/10/2018 col n. 1890 e indicata come notificata lo stesso giorno, ha proposto ricorso, articolato su cinque motivi e notificandolo con atto spedito a mezzo posta il 07/12/2018, l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila;
resiste con controricorso, poi - illustrato da memoria, la Casa di cura privata Di Lorenzo spa. Ragioni della decisione I. Il primo motivo di ricorso. Ric. 2018 n. 35807 sez. SU - ud, 22-09-2020 -3- 1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente ASL lamenta «Difetto di giurisdizione (art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. c) del d.lgs. 104/10 e s.m.i.». Si sostiene al riguardo che il contenzioso tra le parti era all'esercizio del potere pubblicistico in materia di connessO organizzazione del servizio sanitario ed alla validità di atti autoritativi di tipo organizzativo-contabile, in particolar modo involgendo il potere di tariffazione delle prestazioni erogate ed i limiti di spesa fissati, nonché il contenuto del rapporto concessorio e le prestazioni rese nell'espletamento del servizio pubblico. Pertanto, la stessa pronuncia di Cass. Sez. U. 10149 del 2012, richiamata dalla CdA, avrebbe dovuto confermare tale conclusione, perché riconosce devolute al giudice ordinario le sole controversie aventi contenuto strettamente patrimoniale, sicché quando invece, come nella specie, si coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la giurisdizione è appunto del giudice amministrativo (invocando, sul punto, pure Cons. Stato 3638/13).

2. Il motivo va disatteso, alla stregua del consolidato approdo della giurisprudenza di legittimità per il quale spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto le prestazioni a carico dell'amministrazione quali corrispettivi di prestazioni erogate nell'ambito di una concessione di pubblico servizio sanitario, anche - e dei ove si invochi la disapplicazione non l'annullamento provvedimenti amministrativi che ne costituiscono i presupposti idonei a delimitarne l'oggetto, come i tetti di spesa (Cass. Sez. U. 20/09/2019, n. 23536), perfino quando di quelli sia invocata la caducazione in sede amministrativa a travolgimento delle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle prestazioni eccedenti (Cass. Sez. U. ord. 16/10/2019, n. 26200).

3. Infatti (Cass. 02/11/2018, n. 28053), in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di c.d. accreditamento provvisorio, Ric. 2018 n. 35807 sez. SU - ud. 22-09-2020 -4- appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria;
peraltro, ove la ASL opponga alla domanda di pagamento (petitum formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il petitum sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte replicationes, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ASL;
in quest'ultimo caso, poiché il petitum sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di

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