Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2017, n. 29915
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L'art. 63 del d.lgs. n 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al "diritto all'assunzione" (comma 1) e riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle "procedure concorsuali di assunzione" (comma 4), dettando una regola processuale che appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa di stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, d.lgs. cit.) mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l'esercizio del potere pubblico attribuito alla P.A. di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una domanda proposta nei confronti di una ASL da un fisioterapista, già assunto con plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il quale lamentava la propria esclusione dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale precario, ritenuta una vera e propria procedura concorsuale, di cui erano contestate le modalità di svolgimento).
Sul provvedimento
Testo completo
299 15/ 17 E Rg n 15075/2016 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI CANZIO · Primo Presidente - Giurisdizione stabilizzazione VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione - personale precario Ud. 24/10/2017 - GIOVANNI AMOROSO · Presidente Sezione - PU Rel. Consigliere - R.G.N. 15075/2016 ENRICA D'ANTONIO Kon29915 MAGDA CRISTIANO - Consigliere - Rep. - Consigliere - ETTORE CIRILLO C. LUCIA TRIA - Consigliere - UMBERTO BERRINO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15075-2016 proposto da: O A, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell'avvocato G D S, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA DI COSTANZA 39, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE PERROTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato E G;
- controricorrente -
658 1 Rg n 15075/2016 avverso la sentenza n. 1404/2015 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 21/12/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RDO FUZIO, che ha concluso per la declaratoria del giudice amministrativo;
uditi gli avvocati Giuseppe Di Simone ed Alfredo Cirillo per delega dell'avvocato Eugenio Garritano.
Fatti di causa
La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola che, sulla domanda proposta da Aldo Orilio nei confronti della ASL di Cosenza, con cui il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di co.co.co. ,con decorrenza dall'1/1/2007, e della conseguente esclusione dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale precario, di cui al bando dell'ASP del 6/10/2008 , aveva riconosciuto la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Con il ricorso in appello il ricorrente aveva dedotto che la pronuncia di difetto di giurisdizione era errata, in quanto egli non intendeva dedurre irregolarità o vizi in relazione alla procedura concorsuale, essendosi limitato a richiedere che venisse inserito all'interno della graduatoria formata dall'ASP di Cosenza in posizione utile per l'assunzione , poiché illegittimamente escluso da tale graduatoria di merito ;
che la sua esclusione dalle procedure di stabilizzazione, sull'assunto che non possedeva l'anzianità, era errata in quanto in possesso di tale anzianità ;
che era illegittima la disposta sospensione dall'attività di co.co.co, non rispondendo al vero che non fosse in possesso del titolo abilitante alla professione di fisioterapista. Secondo la Corte d'appello l'Orilio era stato escluso dal novero dei soggetti da stabilizzare per difetto dei presupposti indicati dal bando che prevedeva una procedura selettiva, con prova scritta ed orale ;che, pertanto, la controversia si collocava nella fase anteriore a quella 2 Rg n 15075/2016 dell'approvazione della