Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/01/2023, n. 479
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In tema di responsabilità civile, l'inserimento e il mantenimento, nell'archivio storico digitale di un quotidiano, di articoli di stampa, il cui contenuto diffamatorio sia stato già accertato con sentenza passata in giudicato, integra una nuova e autonoma fattispecie illecita, qualora comporti la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (all'immagine, anche sociale, alla reputazione personale e professionale, o alla vita di relazione), essendo differenti sia il tempo, sia la forma, sia la finalità della veicolazione delle notizie, la cui lesività deve essere valutata in concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del caso, secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2043 c.c., con onere probatorio a carico del soggetto leso anche, se del caso, ricorrendo a presunzioni, in ordine a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di accertamento da parte del giudice del merito.
In tema di responsabilità risarcitoria causata dall'inserimento e dal mantenimento di informazioni lesive di diritti personali costituzionalmente garantiti nell'archivio storico digitale di un quotidiano a diffusione nazionale, risultano inapplicabili le norme della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e succ. modd. e in particolare quella dettata dall'art.11 sulla responsabilità oggettiva del proprietario e dell'editore della testata giornalistica, in quanto il detto archivio storico digitale non è qualificabile come prodotto editoriale su supporto informatico avente i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo - avendo una finalità meramente compilativa, documentarista e storica - che, conseguentemente, non rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della citata legge.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 32149/2020 Numero sezionale 4042/2022 Numero di raccolta generale 479/2023 Data pubblicazione 11/01/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: FRANCESCO A.GENOVESE Presidente Diritti della personalita' – Lesione - UMBERTO L. C. G. SCOTTI Consigliere Archivio storico C P Consigliere-Rel. digitale di quotidiano LAURA TRICOMI Consigliere Ud.15/11/2022 M CI Consigliere CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32149/2020 R.G. proposto da: REGIONE PIEMONTE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato P G (PFNGRL57B09H501K) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P C (MNAPCR66D16L219V) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente principale- nonché sul ricorso iscritto allo stesso n. 32149/2020 R.G. proposto da: G N NORK S, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato P M (PPPMRS60A65G273P), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P C (PVSCRL56B01L219K) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente incidentale- Numero registro generale 32149/2020 Numero sezionale 4042/2022 Numero di raccolta generale 479/2023
contro
Data pubblicazione 11/01/2023 LUCIBELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell'avvocato PISONI FABIO (PSNFBA76D06F205K), rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIBELLO LUDOVICO (LCBLVC75P17L628P), DE VITA ANNARITA (DVTNRT78D43L628Q) per procure speciali allegate ai controricorsi -controricorrente- nonchè
contro
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA, IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 866/2020 depositata il 06/04/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere C P.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 3288/2018 pubblicata il 21.3.2018, il Tribunale di Milano rigettava le domande avanzate da Giuseppe L nei confronti di Italiana Editrice s.p.a., ora Gedi News Network s.p.a., la Regione Piemonte e la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in liquidazione volte ad ottenere: a) il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'inserimento e mantenimento nell'archivio digitale accessibile dal sito internet www.Archiviolastampa.it di determinati articoli, in dettaglio indicati nell'atto di citazione, risalenti al 1996, pubblicati sull'edizione cartacea del quotidiano La Stampa e già qualificati come diffamatori dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 35652/04 pronunciata in data 9 novembre 2004;
b) l'immediata espunzione degli articoli per 2 di 19 Numero registro generale 32149/2020 Numero sezionale 4042/2022 cui è causa dall'archivio storico on line e, comunque, l'eliminazione Numero di raccolta generale 479/2023 dagli stessi delle affermazioni diffamatorie, nonché di ogni Data pubblicazione 11/01/2023 riferimento nominativo o fotografico all'Avv. L, e, in via subordinata, l'annotazione a margine di ogni articolo della sentenza di condanna del Tribunale di Torino n. 35652 del 9 novembre 2004, mediante l'adozione di procedure idonee ad informare il lettore dell'intervenuta pronuncia.
2. Con sentenza n. 866/2020, pubblicata il 6-2-2020, la Corte d'appello di Milano ha accolto parzialmente il gravame proposto dall'Avv. L, riformando in parte la sentenza di primo grado e, per l'effetto, ha condannato la Gedi News Network s.p.a., la Regione Piemonte e la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in liquidazione, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'odierno controricorrente e liquidati in Euro 31.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo, dichiarando compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condannando gli appellati al pagamento in favore dell'Avv. L dei restanti 2/3. La Corte territoriale, nell'accogliere il primo motivo d'appello, ha affermato che: α) con l'inserimento e la permanenza degli articoli e delle relative notizie nell'archivio digitale, nonostante l'accertata illegittimità del testo, si era prodotta, in danno dell'appellante, una ulteriore lesione dei diritti della personalità di quest'ultimo, non coperta dal precedente giudicato di cui alla sentenza civile di condanna del Tribunale di Torino del 9-11-2004, ossia si trattava di un'ulteriore condotta diffamatoria posta in essere a mezzo della pubblicazione su supporto non cartaceo, attuata in epoca successiva a quella oggetto del primo giudizio e con differenti modalità;
β) in particolare, l'inserimento e il mantenimento degli articoli nell'archivio on line era da considerarsi alla stregua di una nuova pubblicazione, rilevante ai sensi dell'art. 595 cod. pen., poiché quella su supporto informatico integra un prodotto editoriale e perciò rileva ai fini del citato art. 595, rendendo 3 di 19 Numero registro generale 32149/2020 Numero sezionale 4042/2022 Numero di raccolta generale 479/2023 applicabile la disciplina sulla stampa;
γ) il permanere sul sito della Data pubblicazione 11/01/2023 notizia e degli articoli di stampa in oggetto aveva pertanto provocato dei danni nella sfera giuridica dell'appellante, da intendersi quali lesioni, con relativa sofferenza, del soggetto che é titolare dei diritti costituzionalmente garantiti della personalità, nella specie dei diritti all'immagine ed alla reputazione personale e professionale;
δ) spettava all'appellante il danno non patrimoniale, risarcibile in tutti i casi in cui il fatto lesivo avesse integrato una fattispecie di reato, nel caso in esame giudizialmente accertata, onde il danno era liquidato equitativamente facendo riferimento ai parametri dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2019, ravvisandosi nel caso di specie gli estremi della diffamazione di elevata gravità (quarto scaglione), mentre era stata rigettata la domanda di aggiornamento dei dati mediante annotazione della sentenza di condanna del Tribunale di Torino a margine di ciascuna pubblicazione, restando così confermata la sentenza di primo grado sul punto, per non avere il L lamentato l'illecito sotto il profilo della protezione dei dati personali.
3. Avverso questa sentenza la Regione Piemonte (di seguito per brevità Regione) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito da Giuseppe L. Avverso la medesima sentenza la Gedi News Network s.p.a. (di seguito per brevità Gedi) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e pure resistito da Giuseppe L. La Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura in liquidazione è rimasta intimata.
4. I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. La Regione, il cui ricorso è stato notificato lo stesso giorno di quello notificato dalla Gedi, ma in orario anteriore, denuncia: i) con il primo 4 di 19 Numero registro generale 32149/2020 Numero sezionale 4042/2022 Numero di raccolta generale 479/2023 motivo, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e Data pubblicazione 11/01/2023 falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., con riferimento al reato di diffamazione, per avere la Corte di merito dichiarato che la pubblicazione degli articoli in questione nell'archivio storico digitale del quotidiano La Stampa integra un nuovo illecito diffamatorio, distinto ed autonomo rispetto a quello già commesso in sede di pubblicazione degli articoli in formato cartaceo, dovendo, peraltro, ritenersi prescritto il diritto azionato che trovava fonte in fatti del 1996;
ii) con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., in riferimento agli elementi del danno aquiliano, per avere la Corte di merito dichiarato sussistere la responsabilità extracontrattuale dell'odierna ricorrente pur in assenza dei presupposti (oggettivo, soggettivo e nesso causale) richiesti dalla citata norma;
iii) con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art. 2051 cod. civ., per avere la sentenza impugnata riconosciuto la responsabilità dell'odierna ricorrente in qualità di nuda proprietaria dell'archivio storico digitale;
iv) con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1 n. 4 e n.5, cod. proc. civ. per omessa motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d'appello motivato in ordine alla fonte della responsabilità della Regione.
6. La Gedi denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione, censurata ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., degli artt.2043 cod. civ. e 595 cod. pen. in tema di illecito diffamatorio, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'inserimento e il mantenimento di articoli, già giudicati diffamatori, nell'archivio storico digitale di un quotidiano consultabile on line, non indicizzato ai motori di ricerca, integri un nuovo illecito diffamatorio rilevante ai fini dell'art. 595 cod. proc.;
in particolare deduce che l'archivio digitale in questione, sottoposto a vincolo di interesse 5 di 19 Numero registro generale 32149/2020 Numero sezionale 4042/2022 Numero di raccolta generale 479/2023 culturale da parte della Sovraintendenza e a divieto di Data pubblicazione 11/01/2023 smembramento, ha finalità di conservazione e documentazione storica, non è un prodotto editoriale a cui è applicabile la disciplina della stampa, ma semmai assoggettato alla disciplina del trattamento dei dati personali, che non rientrava nell'oggetto della domanda del L, e in ogni caso, in relazione a detta ultima disciplina, la Gedi, in quanto non titolare del sito e dell'archivio e neppure