Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2022, n. 37497
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
5.2( LL SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18133/2016 R.G., proposto DA A G, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), elettivamente domiciliato in Roma;
RICORRENTE ED il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), in persona del Sindaco pro tempore;
INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 18 aprile 2016 n. 3642/28/2016;
dato atto che la causa è decisa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, essendo stata fatta espressa richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2022 dal Dott. G L S;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba, che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
A G ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 18 aprile 2016 n. 3642/28/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione (con ricorsi proposti in via autonoma e riuniti per connessione) di tre avvisi di accertamento per il mancato versamento relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 con riguardo alla proprietà della casa di abitazione in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 87, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 23 maggio 2015 n. 3784/06/2015, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che: 1) l'omessa convocazione del contribuente dopo l'istanza rivolta all'ente impositore per la proposta di accertamento con adesione non era causa di nullità degli atti impositivi;
2) il conferimento in fondo patrimoniale dell'immobile in questione - che non era destinato ad abitazione principale - era irrilevante ai fini della soggettività passiva per l'ICI, essendone egli l'unico proprietario;
3) la riduzione dell'ICI per l'abitazione principale non poteva essere riconosciuta per l'immobile in questione, tenendo conto che il contribuente era residente (con il coniuge ed i figli) presso altro immobile, per il quale il coniuge aveva usufruito del medesimo beneficio;
4) il contribuente aveva fissato la residenza anagrafica (con il proprio nucleo familiare) presso altro immobile nel periodo compreso dal 7 ottobre 2002 al 30 novembre 2011;
5) gli atti impositivi non erano affetti da nullità per omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, essendo stato commesso soltanto un errore di calcolo nella loro determinazione sulla base dell'importo minimo. Il ricorso è affidato a sei motivi. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) è rimasto intimato. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha chiesto la discussione orale della causa. Lo stesso ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DI RICORSO
1. Con il primo motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, con riferimento all'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondo grado la nullità degli atti impositivi per mancata attuazione del procedimento di accertamento con adesione, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod, proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che la seconda convocazione del contribuente - con lettera raccomandata A.R. inviata il 29 settembre 2014 - nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione non era stata regolarmente recapitata al contribuente prima dell'incontro fissato per il 13 ottobre 2014, essendosi perfezionata la compiuta giacenza il 31 ottobre 2014, dopo la scadenza della sospensione del termine per l'impugnazione il 27 ottobre 2014. 2. Con il secondo motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 cod. civ. e 40, comma 3, del D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la compiuta giacenza della lettera raccomandata A.R. inviata dall'ente impositore il 13 (recte: 31) ottobre 2014 per la nuova convocazione del contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione fosse irrilevante, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che il perfezionamento della compiuta giacenza oltre la scadenza della sospensione del termine per l'impugnazione avesse impedito l'audizione del contribuente.
3. Con il terzo motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 144, 167 e 168 cod. civ., 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126 e 8 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, ai fini dell'agevolazione per l'ICI, il conferimento dell'immobile in questione in fondo patrimoniale (con rogito notarile dell'8 luglio 2014) fosse irrilevante, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che l'immobile in questione fosse vincolato alla soddisfazione dei bisogni familiari, essendo irrilevante, ai fini dell'agevolazione per l'ICI, la fissazione della residenza del coniuge del contribuente in altro immobile di sua proprietà.
4. Con il quarto motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, 43, 44 e 45, con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la dichiarazione confessoria del contribuente circa un'unica residenza effettiva, con la comunicazione del 15 novembre 2011, prot. n. 39001, fosse inutilizzabile, senza valutare il contenuto della contestuale comunicazione del 15 novembre 2011, prot. n. 39002, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che la comunicazione del 15 novembre 2011, prot. n. 39002, riconoscesse l'ubicazione della residenza effettiva nell'immobile in questione.
5. Con il quinto motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 2729 cod. civ., con riferimento all'art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la residenza effettiva del contribuente nell'immobile in questione (luogo adibito anche a studio professionale) fosse rilevante ai fini dell'agevolazione per l'ICI, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che il contribuente avesse fissato la residenza effettiva (oltre che lo studio professionale) nell'immobile in questione per il periodo compreso dall'anno 2002 all'anno 2011. 6. Con il sesto motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, con riferimento agli artt. 1430 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che gli atti impositivi fossero affetti da nullità anche per la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, essendo affette da un mero errore di calcolo in ordine al quantum, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che le sanzioni amministrative dovessero essere determinati in base al principio del cumulo giuridico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono infondati.
1.1 Come è noto, l'art. 6 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218 ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale") prevede che: «1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto
RICORRENTE ED il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), in persona del Sindaco pro tempore;
INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 18 aprile 2016 n. 3642/28/2016;
dato atto che la causa è decisa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, essendo stata fatta espressa richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 novembre 2022 dal Dott. G L S;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba, che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
A G ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 18 aprile 2016 n. 3642/28/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione (con ricorsi proposti in via autonoma e riuniti per connessione) di tre avvisi di accertamento per il mancato versamento relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 con riguardo alla proprietà della casa di abitazione in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 87, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 23 maggio 2015 n. 3784/06/2015, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che: 1) l'omessa convocazione del contribuente dopo l'istanza rivolta all'ente impositore per la proposta di accertamento con adesione non era causa di nullità degli atti impositivi;
2) il conferimento in fondo patrimoniale dell'immobile in questione - che non era destinato ad abitazione principale - era irrilevante ai fini della soggettività passiva per l'ICI, essendone egli l'unico proprietario;
3) la riduzione dell'ICI per l'abitazione principale non poteva essere riconosciuta per l'immobile in questione, tenendo conto che il contribuente era residente (con il coniuge ed i figli) presso altro immobile, per il quale il coniuge aveva usufruito del medesimo beneficio;
4) il contribuente aveva fissato la residenza anagrafica (con il proprio nucleo familiare) presso altro immobile nel periodo compreso dal 7 ottobre 2002 al 30 novembre 2011;
5) gli atti impositivi non erano affetti da nullità per omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, essendo stato commesso soltanto un errore di calcolo nella loro determinazione sulla base dell'importo minimo. Il ricorso è affidato a sei motivi. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) è rimasto intimato. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha chiesto la discussione orale della causa. Lo stesso ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DI RICORSO
1. Con il primo motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, con riferimento all'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondo grado la nullità degli atti impositivi per mancata attuazione del procedimento di accertamento con adesione, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod, proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che la seconda convocazione del contribuente - con lettera raccomandata A.R. inviata il 29 settembre 2014 - nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione non era stata regolarmente recapitata al contribuente prima dell'incontro fissato per il 13 ottobre 2014, essendosi perfezionata la compiuta giacenza il 31 ottobre 2014, dopo la scadenza della sospensione del termine per l'impugnazione il 27 ottobre 2014. 2. Con il secondo motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 cod. civ. e 40, comma 3, del D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la compiuta giacenza della lettera raccomandata A.R. inviata dall'ente impositore il 13 (recte: 31) ottobre 2014 per la nuova convocazione del contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione fosse irrilevante, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che il perfezionamento della compiuta giacenza oltre la scadenza della sospensione del termine per l'impugnazione avesse impedito l'audizione del contribuente.
3. Con il terzo motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 144, 167 e 168 cod. civ., 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126 e 8 del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, ai fini dell'agevolazione per l'ICI, il conferimento dell'immobile in questione in fondo patrimoniale (con rogito notarile dell'8 luglio 2014) fosse irrilevante, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che l'immobile in questione fosse vincolato alla soddisfazione dei bisogni familiari, essendo irrilevante, ai fini dell'agevolazione per l'ICI, la fissazione della residenza del coniuge del contribuente in altro immobile di sua proprietà.
4. Con il quarto motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, 43, 44 e 45, con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la dichiarazione confessoria del contribuente circa un'unica residenza effettiva, con la comunicazione del 15 novembre 2011, prot. n. 39001, fosse inutilizzabile, senza valutare il contenuto della contestuale comunicazione del 15 novembre 2011, prot. n. 39002, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che la comunicazione del 15 novembre 2011, prot. n. 39002, riconoscesse l'ubicazione della residenza effettiva nell'immobile in questione.
5. Con il quinto motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 2729 cod. civ., con riferimento all'art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la residenza effettiva del contribuente nell'immobile in questione (luogo adibito anche a studio professionale) fosse rilevante ai fini dell'agevolazione per l'ICI, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che il contribuente avesse fissato la residenza effettiva (oltre che lo studio professionale) nell'immobile in questione per il periodo compreso dall'anno 2002 all'anno 2011. 6. Con il sesto motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, con riferimento agli artt. 1430 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che gli atti impositivi fossero affetti da nullità anche per la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative, essendo affette da un mero errore di calcolo in ordine al quantum, nonché motivazione contraddittoria, illogica ed apparente su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che le sanzioni amministrative dovessero essere determinati in base al principio del cumulo giuridico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta - sono infondati.
1.1 Come è noto, l'art. 6 del D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218 ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale") prevede che: «1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
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