Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2019, n. 13532
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 11486-2017 proposto da: C S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO
25, presso lo studio dell'avvocato N P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F P;
- ricorrente -
contro
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato I G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, GIUSEPPE FERRARA;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1246/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2017 R.G.N. 4779/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato LIBRIZZI per delega verbale avvocato P N;
udito l'Avvocato S M per delega verbale Avvocato GENTILE IOLANDA.
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1246/2017 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta da S C avverso l'ordinanza dichiarativa della legittimità del licenziamento allo stesso intimato da Enel Distribuzione s.p.a., ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima società nel giudizio di opposizione.
1.1. In particolare il giudice del reclamo, premesso che, per come pacifico, la comunicazione della ordinanza ex art. 1, comma 49, legge 28/6/2012 n. 92 all'indirizzo PEC dell'Avv. Nunzio Pinelli, procuratore domiciliatario del Caruso unitamente all'Avv. P L, non era stata consegnata per <> e, quindi, per causa imputabile al destinatario, rilevato che si era proceduto alla comunicazione mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221, escluso l'obbligo di comunicazione all'indirizzo PEC dell'altro procuratore domiciliatario del Caruso, ha confermato la statuizione di inammissibilità della opposizione in quanto tardiva, ulteriormente osservando che l'opponente non aveva neppure rispettato il termine semestrale di impugnazione stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. ;
il deposito della opposizione era, infatti, avvenuto solo in data 18.11.2015 a fronte di un'ordinanza emessa in data 18.11.2014;
la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione travolgeva anche la domanda riconvenzionale della società stante il giudicato ormai formatosi sulla domanda opposta.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Stefano Caruso sulla base di due motivi, ciascuno articolato in più profili;
i l'intimato ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.
3. Entrambe le parti hanno depositato memorie, sia ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (in relazione alla originaria adunanza camerale fissata per il giorno 10 ottobre 2018 all'esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo) ,sia ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. (in relazione alla fissazione del ricorso per la udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019). Ragioni della decisione Sintesi dei motivi di ricorso principale.
1. Con il primo motivo di ricorso principale Stefano Caruso deduce: ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: a) ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., del principio di parità di trattamento, del diritto di difesa, e violazione dell'art. 113 cod. proc. civ.;
b) ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 49 e 51, legge n. 92/2012 cit., degli artt. 16 e 16 sexies legge n. 179/2012 cit. e legge 21/1/1994 n. 53;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., dell'art. 1, commi 49 e 51 Legge n. 92/2012 cit.. 1.1. Sotto il primo profilo deduce la mancata considerazione della circostanza che ad Enel Distribuzione s.p.a., parimenti assistita da due procuratori con mandato disgiunto e congiunto, la ordinanza de qua era stata comunicata ad entrambi i procuratori . Sotto il profilo della
CRESCENZIO
25, presso lo studio dell'avvocato N P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F P;
- ricorrente -
contro
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato I G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, GIUSEPPE FERRARA;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1246/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2017 R.G.N. 4779/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato LIBRIZZI per delega verbale avvocato P N;
udito l'Avvocato S M per delega verbale Avvocato GENTILE IOLANDA.
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1246/2017 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta da S C avverso l'ordinanza dichiarativa della legittimità del licenziamento allo stesso intimato da Enel Distribuzione s.p.a., ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima società nel giudizio di opposizione.
1.1. In particolare il giudice del reclamo, premesso che, per come pacifico, la comunicazione della ordinanza ex art. 1, comma 49, legge 28/6/2012 n. 92 all'indirizzo PEC dell'Avv. Nunzio Pinelli, procuratore domiciliatario del Caruso unitamente all'Avv. P L, non era stata consegnata per <
il deposito della opposizione era, infatti, avvenuto solo in data 18.11.2015 a fronte di un'ordinanza emessa in data 18.11.2014;
la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione travolgeva anche la domanda riconvenzionale della società stante il giudicato ormai formatosi sulla domanda opposta.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Stefano Caruso sulla base di due motivi, ciascuno articolato in più profili;
i l'intimato ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.
3. Entrambe le parti hanno depositato memorie, sia ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (in relazione alla originaria adunanza camerale fissata per il giorno 10 ottobre 2018 all'esito della quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo) ,sia ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. (in relazione alla fissazione del ricorso per la udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019). Ragioni della decisione Sintesi dei motivi di ricorso principale.
1. Con il primo motivo di ricorso principale Stefano Caruso deduce: ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: a) ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., del principio di parità di trattamento, del diritto di difesa, e violazione dell'art. 113 cod. proc. civ.;
b) ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 49 e 51, legge n. 92/2012 cit., degli artt. 16 e 16 sexies legge n. 179/2012 cit. e legge 21/1/1994 n. 53;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., dell'art. 1, commi 49 e 51 Legge n. 92/2012 cit.. 1.1. Sotto il primo profilo deduce la mancata considerazione della circostanza che ad Enel Distribuzione s.p.a., parimenti assistita da due procuratori con mandato disgiunto e congiunto, la ordinanza de qua era stata comunicata ad entrambi i procuratori . Sotto il profilo della
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