Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2022, n. 15610

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2022, n. 15610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15610
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEANDRO ORSI CARLOS ALFONSO nato il 22/10/1981 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'i dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, tra l'altro, dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta da C A L O, intesa ad essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento all'esecuzione delle pene irrogategli per avere commesso, tra il 2012 ed il 2020, i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione. Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta sia precluso, da un canto, dall'essere stato egli protagonista di un'evasione mentre era sottoposto, per altra causa, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con conseguente applicazione del divieto previsto dall'art. 58-quater, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, e, dall'altro, dall'assenza, in concreto, delle condizioni cui la legge subordine l'accesso alla misura alternativa alla detenzione.

2. C A L O propone, con l'assistenza dell'avv. S F, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza tratto argomento dall'art. 58- quater, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, norma che non si applica in relazione alle condotte di evasione tenute in stato di custodia cautelare, anziché nel corso dell'espiazione di pena irrevocabile.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, nel caso di specie, si applichi il divieto triennale di ammissione alle misure alternative previsto dall'art. 58- quater, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, nei confronti del condannato che «sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale». Così facendo, ha trascurato di considerare che C A L O è stato autore, il 7 febbraio 2020, di un'evasione, trovandosi in regime di arresti domiciliari, condotta non idonea, secondo un consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, a rendere operativa la citata preclusione, destinata ad essere applicata esclusivamente con riferimento a condotte tenute dopo l'espiazione della pena e non anche a quelle poste in essere in costanza di sottoposizione a misura cautelare (Sez. 1, n. 7514 del 27/01/2011, Fragale, Rv. 249805;
Sez. 1, n. 4202 del 21/10/1992, Brusegan, Rv. 192372). Tanto non basta, tuttavia, ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, la cui motivazione appare, comunque, rispondente, per le ragioni di seguito esposte, ai canoni che governano l'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità dell'invocata misura alternativa alla detenzione.
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