Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/04/2021, n. 12991

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 06/04/2021, n. 12991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12991
Data del deposito : 6 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UGOLINI ALESSIO nato a ROMA il 15/11/1971 UGOLINI VITTORIO nato a ROMA il 05/07/1944 FEGATELLI LUCA nato a L'AQUILA il 20/12/1964 avverso l'ordinanza del 15/07/2020 del Tribunale per il riesame di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG *

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., decidendo in sede di rinvio (a seguito di annullamento disposto da Sez. 3, n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020), con ordinanza del 15 luglio - 23 luglio 2020, in parziale riforma del decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 20 maggio 2019 aveva disposto sia il sequestro preventivo di una serie di beni (ai sensi degli artt. 452-quaterdecies cod. pen., 256, commi 2 e 3, e 258, comma 4, del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e 483 cod. pen.) sia il sequestro preventivo anche per equivalente del profitto del reato (ai sensi dell'art. 452- quaterdecies cod. pen.) nella misura della somma di denaro di 1.013.489,21 euro nei confronti degli indagati A U, V U e L F e di una serie di società di capitali, invece, ha disposto: in linea principale, il sequestro preventivo della stessa somma di denaro di 1.013.489,21 euro nei confronti di quattro società di capitali (cioè S.E.P. - Società ecologica pontina s.r.I., So.ge.ri.t. s.r.I., Demetra s.r.l. ed Adastrea s.r.I.) quale profitto dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-undecies, comma 2, lett. f), del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, alle stesse ascritto, in relazione al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.;
in subordine, ove le società non abbiano la disponibilità, in cassa o nei rapporti bancari-finanziari alle stesse riconducibili, della somma indicata, il sequestro preventivo di beni (immobili, mobili, titoli) o utilità di cui le stesse abbiano la disponibilità per un valore equivalente all'importo del suddetto profitto;
in ulteriore subordine, nel caso in cui sia impossibile eseguire, in tutto o in parte, il disposto sequestro, ha disposto: nei confronti delle medesime quattro persone giuridiche il sequestro preventivo della somma di denaro di 1.013.489,21 euro eventualmente rinvenuta nella casse delle società o nei rapporti bancari/finanziari alle stesse riconducibili quale profitto del- reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. contestato a tutti gli indagati;
in ulteriore subordine, infine, ha disposto a carico di tutti gli indagati, in solido tra loro, il sequestro preventivo della medesima somma (ovvero della differenza tra tale importo e quello concretamente rinvenuto presso le società) ovvero di beni (immobili, mobili, titoli) o utilità di cui gli stessi abbiano la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tali somme;
confermando nel resto il decreto impugnato.

2. Attesa la complessità della vicenda, appare necessario un resoconto dell'antefatto, basandosi sulla motivazione del provvedimento impugnato, sul contenuto degli atti di parte e, soprattutto, sulla parte motiva della richiamata decisione di Sez. 3, n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020. La Procura della Repubblica di Roma procede, per quanto in questa sede rileva, nei confronti di A U, di V U e di L F (i primi due quali gestori o soci di riferimento della s.r.l. "Società Ecologica Pontina", acronimo S.E.P., l'ultimo quale dirigente della Regione Lazio) per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), abbandono incontrollato di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva (art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006) in relazione alla ipotizzata realizzazione da parte della S.E.P., che era autorizzata a trattare la quota umida dei rifiuti differenziati di un serie di Comuni in provincia di Latina, di compost (fertilizzante ottenuto mediante un processo di triturazione e fermentazione - compostaggio - di rifiuti organici) non di qualità - a causa della ritenuta cattiva gestione dell'impianto di trattamento e di processi produttivi non corretti - da ritenersi non idoneo come fertilizzante ma, in realtà, costituente rifiuto speciale sia pure non pericoloso;
in particolare, a partire dall'anno 2014 tale compost sarebbe stato inviato non già, come doveroso, alla discarica autorizzata, essendo un rifiuto speciale ma invece, tramite s.r.l. possedute dagli Ugolini o dagli stessi controllate (So.ge.ri.t, Demetra, Adrastea), ceduto ad aziende agricole che lo avrebbero poi versato nei propri fondi, mentre altra parte sarebbe stata illegalmente interrata dalla stessa S.E.P., che avrebbe così, in definitiva, realizzato un ingente .quantitativo di spesa corrispondente al risparmi della spesa che avrebbe dovuto, invece, sostenere per smaltire in maniera legale presso discariche autorizzate il compost "fuori specifica". Il profitto così realizzato è stato stimato da parte degli organi investigativi pari a 1.013.489,21 euro. Al titolare di un laboratorio di analisi, estraneo al presente procedimento, si contesta il reato di falso ideologico in relazione a certificati di analisi che si assumono essere falsi in relazione alla attestazione della conformità ai parametri di legge del c.d. compost di qualità. Su richiesta del P.M., il G.i.p. il 20 maggio 2019 ha, dunque, disposto: il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. pen. ("impeditivo") dei terreni, mezzi, strumenti e beni delle società che sarebbero stati impiegati nella commissione dei reati;
ed il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. pen. e del profitto del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., quantificato, appunto, in 1.013.489,21 euro;
tale sequestro è stato disposto sia nei confronti di tutti gli indagati - persone fisiche che delle società coinvolte, cui si addebita la violazione degli artt. 5 e 25- undecies, del d. Igs. n. 231 del 2001 in relazione ai reati ambientali. Proposta richiesta di riesame, avendo il 23 luglio 2019 il Tribunale di Roma confermato il decreto del G.i.p., la Corte di cassazione, adita dalla difesa, con sentenza n. 15276 del 27/11/2019, dep. 2020, ha così disposto: «Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al sequestro a fini di confisca per equivalente nei confronti degli indagati e rinvia al Tribunale di Roma sezione misure cautelari reali;
rigetta nel resto il ricorso». Il percorso motivazionale della S.C., nella parte che qui rileva (nn.
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