Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2023, n. 31431
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Il cd. "preliminare di preliminare", pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un "affare" idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12522/2018 Numero sezionale 3192/2023 Numero di raccolta generale 31431/2023 Data pubblicazione 13/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Oggetto: Mediazione – Conclusione affare Composta da – “Preliminare di preliminare” ALDO CARRATO - Presidente PATRIZIA PAPA - Consigliere R.G.N. 12522/2018 e GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere 37208/2019 FEDERICO ROLFI - Consigliere Rel. DANILO CHIECA - Consigliere Ud. 11 ottobre 2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti ed iscritti a nn. 12522/2018 e 37208/2019 R.G. proposti da: ricorso R.G. 12522/2018 LAGARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO n. 19, presso lo studio dell'avvocato P M che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P F e POTOTSCHNIG CRISTINA;
– ricorrente –
contro
Numero registro generale 12522/2018 Numero sezionale 3192/2023 Numero di raccolta generale 31431/2023 Data pubblicazione 13/11/2023 ELECTA REAL ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domicilio telematico, rappresentata e difesa dall'avvocato R G;
– controricorrente – nonché
contro
P F S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA n. 133, presso lo studio dell'avvocato M R che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati VILLANI PAOLO FEDERICO e GIUSSANI ANDREA;
– controricorrente e ricorrente incidentale – nonché
contro
INTERIMMOBILIARE SRL, HELIOS SRL, COEMI - COOPERATIVA EDILE MURATORI ITALIA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. CACCINI n. 1, presso lo studio dell'avvocato VILLATA RICCARDO che le rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché
contro
MMA INT S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 1501/2018 depositata il 22/03/2018. ricorso R.G. 37208/2019 P F S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA n. 133, Sez. S2 - R.G. 12522/2018 + 37208/2019 – PU 11 ottobre 2023 - Pagina nr. 2 di 39 Numero registro generale 12522/2018 Numero sezionale 3192/2023 Numero di raccolta generale 31431/2023 Data pubblicazione 13/11/2023 presso lo studio dell'avvocato M R che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati VILLANI PAOLO FEDERICO e GIUSSANI ANDREA;
– ricorrente –
contro
ELECTA REAL ESTATE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domicilio telematico, rappresentata e difesa dall'avvocato R G;
– controricorrente – nonché
contro
LAGARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO n. 19, presso lo studio dell'avvocato P M che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P F e POTOTSCHNIG CRISTINA;
– controricorrente – nonché
contro
INTERIMMOBILIARE SRL, HELIOS SRL, COEMI - COOPERATIVA EDILE MURATORI ITALIA S.R.L., MMA INT SA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
– intimate – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 4032/2019 depositata il 04/10/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2023 dal Consigliere F R;
Sez. S2 - R.G. 12522/2018 + 37208/2019 – PU 11 ottobre 2023 - Pagina nr. 3 di 39 Numero registro generale 12522/2018 Numero sezionale 3192/2023 Numero di raccolta generale 31431/2023 Data pubblicazione 13/11/2023 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C C, che ha concluso, quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 12522/2018, per l'estinzione del ricorso principale ed il rigetto dei ricorsi incidentali e, riguardo al giudizio iscritto al n. 37208/2019, per l'inammissibilità del ricorso;
udito per LAGARE SPA l'Avv. M P;
udito per ELECTA REAL ESTATE S.R.L. l'Avv. V C, su delega orale dell'Avv. G R;
udito per P F S l'Avv. R M;
udito per INTERIMMOBILIARE SRL, HELIOS SRL, COEMI - COOPERATIVA EDILE MURATORI ITALIA S.R.L. l'Avv. S A V.
FATTI DI CAUSA
Il ricorso R.G. 12522/2018 1. Con la sentenza n. 1501/2018 (depositata in data 22 marzo 2018), la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione delle appellate LAGARE S.P.A., POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI S.G.R.P.A., MMA INT. S.A., INTERIMMOBILIARE S.R.L., HELIOS S.R.L. e CO.E.M.I. - COOPERATIVA EDILE MURATORI ITALIA S.R.L., ha accolto l'appello proposto dalla ELECTA REAL ESTATE S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 13927/2012 (pubblicata in data 12 dicembre 2012), condannando la società LAGARE S.P.A. alla corresponsione in favore della ELECTA REAL ESTATE S.R.L. dell'importo di € 1.350.000,00, oltre accessori, nonché le società POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI S.G.R.P.A., MMA INT. S.A., INTERIMMOBILIARE S.R.L., HELIOS S.R.L. e CO.E.M.I. - COOPERATIVA EDILE MURATORI ITALIA S.R.L. in solido tra loro, a Sez. S2 - R.G. 12522/2018 + 37208/2019 – PU 11 ottobre 2023 - Pagina nr. 4 di 39 Numero registro generale 12522/2018 Numero sezionale 3192/2023 Numero di raccolta generale 31431/2023 Data pubblicazione 13/11/2023 corrispondere sempre alla ELECTA REAL ESTATE S.R.L. la somma di € 1.350.000,00. 2. ELECTA REAL ESTATE S.R.L., infatti, aveva convenuto, innanzi il Tribunale di Milano, le società LAGARE S.P.A., POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI S.G.R.P.A., MMA INT. S.A., INTERIMMOBILIARE S.R.L., HELIOS S.R.L. e CO.E.M.I. - COOPERATIVA EDILE MURATORI ITALIA S.R.L. – la prima società nella qualità di acquirente e le altre compagini quali venditrici – esponendo di avere svolto in favore delle convenute attività di mediazione in relazione ad un'operazione immobiliare di rilevante valore. In particolare, la ELECTA REAL ESTATE S.R.L. aveva riferito: − di avere ricevuto dalla società LM REAL ESTATE SPA, ma per conto delle società “venditrici” - interessate a pervenire alla cessione di immobili alle medesime “riconducibili (…) attraverso la partecipazione sociale ed il controllo del capitale sociale delle società proprietarie” - incarico di individuare possibili compratori degli immobili in questione;
− di avere individuato nella LAGARE S.P.A. il soggetto interessato all'acquisto, fornendo quindi le informazioni principali sulla compravendita;
− che, all'esito di una serie di incontri, in una riunione tenutasi il 18 gennaio 2007 alla presenza dei rappresentanti di LM REAL ESTATE SPA, CO.E.M.I. - COOPERATIVA EDILE MURATORI ITALIA S.R.L., LAGARE S.P.A. e della stessa attrice, erano stati definiti sia il prezzo di acquisto sia i costi di bonifica degli immobili;
Sez. S2 - R.G. 12522/2018 + 37208/2019 – PU 11 ottobre 2023 - Pagina nr. 5 di 39 Numero registro generale 12522/2018 Numero sezionale 3192/2023 Numero di raccolta generale 31431/2023 Data pubblicazione 13/11/2023 − che nel marzo 2007 l'acquirente LAGARE S.P.A. si era dichiarata pronta ad inviare la proposta definitiva di acquisto;
− di avere essa attrice, conseguentemente, sollecitato le parti a provvedere al pagamento della provvigione, apprendendo tuttavia che nell'accordo definitivo per la vendita, concluso il 10 maggio 2007, era assente l'indicazione della stessa ELECTA REAL ESTATE S.R.L. quale società di mediazione;
− di essersi vista respingere la richiesta di pagamento con la motivazione che la vendita era avvenuta a favore di altro soggetto e cioè la BENI STABILI SPA. Sulla base di tali premesse, l'attrice aveva dedotto il proprio diritto ad ottenere il pagamento della provvigione, essendo le parti pervenute alla conclusione di una proposta di acquisto e dovendosi, quindi, ritenere concluso l'affare nonostante la presenza di un impegno delle parti a concludere un successivo contratto preliminare, in considerazione del fatto che tale successivo contratto preliminare non avrebbe aggiunto alcunché alle previsioni già esaurientemente dettagliate nell'accordo. Costituitesi regolarmente tutte le convenute, contestando sotto molteplici profili la fondatezza delle pretese attoree, il Tribunale di Milano – con la citata sentenza n. 13927/2012 - aveva respinto la domanda, ritenendo che la proposta irrevocabile accettata il 16 maggio 2007 - che per l'attrice integrava gli estremi della conclusione dell'affare - non costituisse un contratto preliminare ma un mero accordo in vista della futura conclusione del preliminare vero e proprio, come tale privo di effetto vincolante e non qualificabile come “conclusione dell'affare”. Sez. S2 - R.G. 12522/2018 + 37208/2019 – PU 11 ottobre 2023 - Pagina nr. 6 di 39 Numero registro generale 12522/2018 Numero sezionale 3192/2023 Numero di raccolta generale 31431/2023 Data pubblicazione 13/11/2023 3. Nel riformare la sentenza del Tribunale di Milano, la Corte d'appello ha invece ritenuto, sulla scorta di un'analisi delle previsioni contenute nell'intesa del 10 maggio 2007 e richiamando gli orientamenti di questa Corte in materia, che l'intesa in questione costituisse un contratto preliminare con il quale le parti si erano impegnate alla successiva conclusione di un contratto preliminare, come tale idoneo a costituire “conclusione dell'affare” ed a fondare il diritto dell'appellante ELECTA REAL ESTATE S.R.L. a conseguire la provvigione dalle parti ritenute contraenti.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano ha presentato ricorso LAGARE S.P.A. Hanno presentato ricorso incidentale POLIS FONDI S.G.R.p.A. (già POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI S.G.R.p.A.) e – congiuntamente - INTERIMMOBILIARE S.R.L., HELIOS S.R.L., CO.E.M.I. - COOPERATIVA EDILE MURATORI ITALIA S.R.L. Ha resistito con controricorso ELECTA REAL ESTATE S.R.L. È rimasta intimata MMA INT. S.A.
5. Hanno depositato memorie: − LAGARE S.P.A. − POLIS FONDI S.G.R.P.A. − sempre