Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2021, n. 8777

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In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.

In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al profilo del difetto di terzietà del giudice, perché la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione) e il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, peraltro compatibili col diritto comunitario, assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata in tale materia al C.N.F., pur avendo questo anche una funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, i quali ultimi esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, risultando così manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati (artt. 24, 102 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale sollevata con specifico riguardo alle loro competenze disciplinari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/03/2021, n. 8777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8777
Data del deposito : 30 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

M N° 8 777-2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE - Primo Presidente f.f. -ADELAIDE AMENDOLA AVVOCATI ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - Ud. 09/03/2021- LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - U.P.cam. RG.N. 28323/2020RG.N. - Consigliere - ALBERTO GIUSTI hon 8777 Rep. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE -- Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28323-2020 proposto da: Z C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato F G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M Z;

- ricorrente -

104 1 2

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI'-CESENA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 219/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 06/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il consiglio distrettuale di disciplina di Bologna ha applicato - all'avv. C Z la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, in relazione alla responsabilità per l'illecito di cui agli artt. 9 e 50 del codice deontologico, già artt. 6 e 14 del previgente codice, per avere egli omesso di dichiarare, nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi in cui difendeva se stesso, la circostanza di fatto che il terzo aveva già pagato quanto dovuto al creditore prima della notifica dell'atto di pignoramento, in tal modo ottenendo l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. - Il ricorso dal predetto proposto innanzi al Consiglio nazionale 2. forense è stato rigettato con sentenza deliberata il 15 febbraio 2020 e depositata il 6 novembre 2020. II C.N.F. ha affermato che: a) correttamente è stata respinta, nel corso del procedimento innanzi a sé, l'istanza di rinvio dell'udienza del 15 febbraio 2020, avendo il ricorrente già ottenuto il rinvio delle precedenti udienze del Ric. 2020 n. 28323 sez. SU - ud. 09-03-2021 -2- 12 dicembre 2019, 16 gennaio 2020 e 18 gennaio 2020, ed essendo stata specificamente indicata dallo stesso incolpato l'udienza del 15 febbraio 2020, che inammissibilmente egli aveva tentato ancora di rinviare, allegando impegni privati di natura contrattuale;
b) la non agevole lettura di questioni, motivi e sottomotivi, reiterati e ridondanti, ha condotto ad individuare ivi la proposizione di tredici motivi definiti “questioni preliminari" ed ulteriori sedici censure, per un totale di ventinove motivi;
quindi, ha ritenuto che: b) quanto ai primi tredici motivi: 1-13) il sistema disciplinare forense, che essi sospettano di illegittimità costituzionale, eurounitaria ed internazionale, è invece legittimo, posto che i consigli locali non sono giudici, né il sistema in questione viola l'art. 111 cost. con riguardo alla fase giurisdizionale;
in particolare: 1) la primautè del diritto unionale e della Cedu, sostenuta dal ricorrente, non impone affatto la rimessione degli atti alla Corte di giustizia, alla Commissione UE ed al Consiglio d'Europa, in quanto la specialità dell'ordinamento forense non collide con ¡ principî menzionati;
2) i consigli distrettuali di disciplina, lungi da doversi ritenere contrari a quei principî per non essere organi imparziali, sono legittimi proprio perché il procedimento disciplinare è emanazione della categoria coinvolta, in grado di giudicare consapevolmente circa la violazione dei doveri deontologici, mentre detti consigli hanno natura amministrativa e non giurisdizionale;
3) nessun favor accusationis e violazione del principio di presunzione di innocenza è sostenibile, essendo compito dell'organo disciplinare acquisire prove certe della responsabilità dell'incolpato, operando al contrario in pieno, anche in sede disciplinare, la presunzione di non colpevolezza;
Ric. 2020 n. 28323 sez. SU - ud. 09-03-2021 -3- N 4) nessuna illegittimità di configura per la mancanza di un doppio grado di merito, né il C.N.F., in contrario all'assunto, costituisce un giudice di legittimità, ma potendo esso risolvere questioni sia in fatto, sia in diritto, ivi compresa l'attività istruttoria, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 63, comma 5, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, richiamato dall'art. 36 I. 31 dicembre 2012, n. 247;
5) le garanzie sono assicurate, in quanto, ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, della 1. n. 247 del 2012 e del reg. n. 2 del 2014, al procedimento, ove non autosufficiente, si applicano disposizioni del codice di procedura penale innanzi al consiglio distrettuale di disciplina e del codice di procedura civile innanzi al C.N.F.;
6) la reiterata censura di assenza di indipendenza ed imparzialità del consiglio distrettuale di disciplina è inammissibile, posto il costante principio, enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, che riconosce piena legittimità al procedimento disciplinare innanzi agli organi territoriali;
7) il motivo, il quale lamenta la mancata applicazione al procedimento delle disposizioni poste da trattati internazionali, è aspecifico, in quanto del tutto generico e pretestuoso;
8) la doglianza di non potere l'incolpato, in base al regolamento del consiglio distrettuale di disciplina di Bologna, esaminare i fascicoli di altri incolpati è inammissibile, mentre l'art. 21 del codice deontologico prevede la determinazione della sanzione in forza di una valutazione del caso concreto e di tutte le circostanze, non potendo sussistere nessun automatismo sanzionatorio;
9) la denunciata illegittimità del procedimento disciplinare forense, il quale non prevederebbe sanzioni in caso di esposti infondati, non ha pregio, atteso che l'art. 14, comma 1, reg. cnf n. 2 del 2014 prevede l'archiviazione degli esposti manifestamente infondati previa comunicazione all'incolpato, appunto per permettergli eventuali azioni risarcitorie, mentre la presunta carenza Ric. 2020 n. 28323 sez. SU - ud. 09-03-2021 -4- 2 procedimentale non eliderebbe, per sé, l'illecito disciplinare commesso;
10) non ha pregio il motivo che pretende di ritenere incompatibili anche avvocati di un foro diverso da quello dell'incolpato, come ampiamente argomentato con riguardo alle numerose istanze di ricusazione avanzate dal suddetto;
11) nessuna norma, contrariamente all'assunto, esclude la possibilità di intraprendere azioni risarcitorie contro i singoli componenti dei collegi disciplinari;
12) l'assenza di un sistema obbligatorio di responsabilità civile dei medesimi non rileva in nessun modo, con riguardo alla presunta lesione del diritto di difesa;
13) il motivo, che richiama vagamente la violazione di tutti i diritti fondamentali, è del tutto aspecifico;
b") quanto alle ulteriori sedici doglianze: 14) correttamente il consiglio distrettuale di disciplina di Bologna ha disatteso l'istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen., non essendo l'istituto applicabile al procedimento amministrativo innanzi detto consiglio;
15) le istanze di ricusazione presentate innanzi al consiglio distrettuale di Bologna sono state giustamente reputate inammissibili, onde il motivo proposto innanzi al C.N.F. è manifestamente infondato: invero, le quattro istanze di ricusazione, proposte dal ricorrente nei confronti del consiglio distrettuale di disciplina di Bologna, nonché le ulteriori avanzate in tre udienze nei mesi di novembre e dicembre 2017, hanno avuto sufficiente risposta nelle declaratorie di inammissibilità ivi assunte, essendo state proposte genericamente nei confronti dell'intero collegio;
16) l'allegata mancata concessione dell'ulteriore rinvio, come pure l'omessa fonoregistrazione dell'udienza innanzi al consiglio distrettuale di disciplina di Bologna e la mancata verbalizzazione delle Ric. 2020 n. 28323 sez. SU - ud. 09-03-2021 -5- esternazioni del relatore circa le dichiarazioni della teste (collega delegata dal ricorrente per la partecipazione alle udienze) non sono elementi tali da poter in nessun modo incidere sulla responsabilità dell'incolpato, ampiamente provata;
17) infondata è la censura sul difetto di rappresentanza in capo al dipendente dell'ASL di Ravenna, che diede origine al procedimento disciplinare, dal momento che l'esposto fu sottoscritto dal direttore dell'azienda, ed essendo l'azione disciplinare comunque officiosa;
18) la condanna è stata esattamente correlata al capo di incolpazione, mentre l'errata menzione di norme non sussiste, nessuna nullità essendo in ogni caso prospettabile quando l'incolpato, come nella specie, sia stato reso edotto del fatto addebitato e posto nella condizione di difendersi;
19) il motivo, con il quale l'incolpato insisteva sulla circostanza che il fascicolo di studio, consegnato alla sostituta per l'udienza, contenesse anche la risposta della ASL Romagna da produrre in giudizio, non prodotta per esclusivo errore della collega, non è stato ritenuto formulato quale idoneo motivo specifico di impugnazione;
20) il motivo, con il quale l'incolpato insisteva sulla circostanza alternativa, secondo cui la sostituta per l'udienza avrebbe mostrato al g.e. la risposta della ASL Romagna, senza che, però, ciò fosse verbalizzato, prospetta fatti diversi e non verosimili, che non emergono dagli atti del processo esecutivo, dalle testimonianze e dai documenti in atti;
21) la tesi della responsabilità esclusiva della sostituta non ha trovato conferma probatoria, al contrario essendosi questa attenuta alle precise istruzioni ricevute;
in ogni caso, l'art. 7 del codice deontologico rende disciplinarmente responsabile il dominus anche per il fatto dei collaboratori e sostituti;
22) irrilevante che il g.e. non adottò nessun provvedimento contro l'istante per

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