Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/08/2018, n. 20429
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 1703-2014 proposto da: PENNACCHIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO DI M e PASQUALE PACIFICO;
- ricorrente -
contro
DI M FORA, rappresentata e difesa dagli avvocati P C e G DI M;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 3288/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere G F. Esposizione del fatto P F, premesso di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo, sito in Ischia, confinante con altro fabbricato, di proprietà di F D M, conveniva quest'ultima innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo che la convenuta era solita occupare il viottolo comune con motocicli ed oggetti vari, rendendone impossibile l'utilizzo e ne chiedeva la condanna a lasciare libero il viottolo comune oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. La Corte d'Appello di Napoli confermava integralmente la sentenza di primo grado. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso per cassazione, con due motivi, P F. La D M resiste con controricorso. Considerato in diritto Il primo motivo denuncia l'omesso esame della domanda attorea e la aullit dei a sentenza impugnata, nonché la violazione degli art.112,115,116, 132 cpc, la violazione dell'art. 849 c.c., degli artt. 1102 e 1117 cc., in relazione agli art. 360 nn.3) e 4) cpc, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di prendere in esame la domanda proposta dal ricorrente, avente natura reale, qualificandola erroneamente come domanda di natura personale. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale, sempre in conseguenza dell'errata qualificazione della propria domanda, abbia erroneamente dichiarato inammissibile la propria domanda di accertamento di cessazione della turbativa e di ripristino dello stato dei luoghi, e respinto la richiesta di ammissione di nuove prove in appello. I motivi, che, in quanto strettamente connessi vanno unitariamente esaminati, sono
- ricorrente -
contro
DI M FORA, rappresentata e difesa dagli avvocati P C e G DI M;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 3288/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere G F. Esposizione del fatto P F, premesso di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo, sito in Ischia, confinante con altro fabbricato, di proprietà di F D M, conveniva quest'ultima innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo che la convenuta era solita occupare il viottolo comune con motocicli ed oggetti vari, rendendone impossibile l'utilizzo e ne chiedeva la condanna a lasciare libero il viottolo comune oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. La Corte d'Appello di Napoli confermava integralmente la sentenza di primo grado. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso per cassazione, con due motivi, P F. La D M resiste con controricorso. Considerato in diritto Il primo motivo denuncia l'omesso esame della domanda attorea e la aullit dei a sentenza impugnata, nonché la violazione degli art.112,115,116, 132 cpc, la violazione dell'art. 849 c.c., degli artt. 1102 e 1117 cc., in relazione agli art. 360 nn.3) e 4) cpc, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di prendere in esame la domanda proposta dal ricorrente, avente natura reale, qualificandola erroneamente come domanda di natura personale. Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale, sempre in conseguenza dell'errata qualificazione della propria domanda, abbia erroneamente dichiarato inammissibile la propria domanda di accertamento di cessazione della turbativa e di ripristino dello stato dei luoghi, e respinto la richiesta di ammissione di nuove prove in appello. I motivi, che, in quanto strettamente connessi vanno unitariamente esaminati, sono
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