Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25982

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25982
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento a carico di CC GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2022 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 3 marzo 2004 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, irrevocabile dal 14 dicembre 2004, GI CC era riconosciuto colpevole di omicidio aggravato, e di una serie di reati concorrenti, ed era condannato, in applicazione dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., alla pena principale unica dell'ergastolo, con isolamento diurno per il periodo di un anno e due mesi. L'esecuzione aveva inizio il 2 novembre 2009. Il 13 maggio 2011 terminava l'espiazione dell'isolamento diurno. Con successiva sentenza 13 luglio 2020, divenuta anch'essa irrevocabile, la Corte di appello di Napoli, adita quale giudice della revisione, revocava la condanna, limitatamente all'omicidio suddetto, e ad uno dei reati satellite, prosciogliendo CC da entrambi per non aver commesso il fatto. La pena principale, per i reati concorrenti residui, era per l'effetto rideterminata nella misura di ventiquattro anni di reclusione. CC proponeva quindi istanza diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 184, primo comma, cod. pen., la conseguente riduzione alla metà della pena riferibile ai reati concorrenti e la scarcerazione per intervenuta espiazione. La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza 10 giugno 2021 accoglieva l'istanza provvedendo in sua conformità. Il provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., era confermato in sede di opposizione per mezzo dell'ordinanza in epigrafe indicata.

2. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di opposizione, ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, per violazione della legge penale. Secondo il ricorrente, l'art. 184, primo comma, cod. pen., nel prevedere il dimezzamento della pena già inflitta per i reati concorrenti con l'ergastolo, inasprito con l'isolamento diurna a norma dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., alla condizione che la pena perpetua risulti estinta per effetto di amnistia, indulto o grazia, e che l'isolamento risulti scontato, descriverebbe una fattispecie affatto diversa da quella odierna. Né sussisterebbero i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 184, primo comma, cod. pen. al caso in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, alla stregua delle considerazioni seguenti.

2. Come è noto, per l'ipotesi di concorso materiale di reati il vigente codice penale ha ripudiato, sul versante sanzionatorio, sia il sistema dell'assorbimento, sia quello dell'indiscriminato cumulo giuridico, ritenuti eccessivamente indulgenti, e si è ispirato ai principi, delineati dagli artt. 73 segg., del cumulo materiale delle pene, seppure temperato attraverso la fissazione di limiti massimi

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