Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2005, n. 9957
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE SPA, RO RE, TOSIN MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro pro tempore, e per quanto possa occorrere per la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VICENZA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis (atto di costituzione del 4.07.2003);
- resistente con mandato -
e sul 2^ ricorso n. 17910/03 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro pro tempore, e per quanto possa occorrere per la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VICENZA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;
- ricorrenti -
contro
IE SPA, RO RE, TOSIN MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 16/02 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 21/05/02 - R.G.N. 17/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/02/05 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del proc. n. 14223/03 ed accoglimento del proc. n. 17910/03.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 febbraio 2001 la IE s.p.a., EN SS e AR OS proposero opposizione avverso l'ordinanza con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza aveva loro ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, per aver omesso di comunicare alla Sezione circoscrizionale per l'Impiego l'assunzione di 50 lavoratori dipendenti ed aver assunto i predetti lavoratori sprovvisti di libretto nonché per aver omesso di consegnare a 43 dipendenti all'atto della loro assunzione una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola.
Con sentenza del 21 maggio 2002 il Tribunale di Bassano del Grappa annullò le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni previste dall'art. 9 bis commi primo e secondo della Legge 28 novembre 1996 n. 608, disponendo con separata ordinanza per la
prosecuzione del giudizio.
Premette il giudicante che, non essendovi stretta connessione fra le violazioni accertate e le omissioni contributive, la competenza dell'organo amministrativo (Direzione provinciale del Lavoro) ad irrogare concretamente la sanzione in esame, sussisteva. La collocazione dell'art. 116 comma 12 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 all'interno della rubrica "Misure per favorire l'emersione del
lavoro irregolare" ed il relativo dato testuale ("la norma non abroga le disposizioni di legge che prevedono violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie o di collocamento, ma abolisce le relative sanzioni") conducono a ritenere che la norma abbia portata retroattiva.
Poiché il collocamento è un sistema istituzionale predisposto per la mediazione fra domanda ed offerta di lavoro ai fini della collocazione od assunzione dei lavoratori, le norme sul collocamento disciplinano il rapporto ira datori di lavoro e soggetti autorizzati alla mediazione.
Tale è la disposizione prevista dall'art. 9 bis commi 1 e secondo della legge 28 novembre 1996 n. 608 (in quanto attinente direttamente all'assunzione;
la relativa violazione ha anche natura formale). Non sono norme sul collocamento le disposizioni che disciplinano attività posteriori all'assunzione (come l'assunzione di lavoratori provvisti di libretto di lavoro e la consegna al lavoratore di dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola).
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la IE s.p.a., EN SS e AR OS, percorrendo le linee d'un unico motivo, coltivato con memoria. Separato ricorso (che è da qualificare come ricorso incidentale: e plurimis, Cass. 11 gennaio 1986 n. 135) propongono il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VICENZA, percorrendo le linee d'un unico motivo;
la IE S.p.a., EN SS e AR OS resistono con controricorso, coltivato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 116 dodicesimo comma della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dell'art. 9 bis terzo comma della Legge n. 608 del 1996
nonché dell'art. 5 della Legge 10 gennaio 1935 n. 112, i ricorrenti principali sostengono che la ragione ritenuta dal giudicante per escludere che le disposizioni ancora in controversia siano norme sul collocamento - ragione costituita dal fatto che queste disposizioni postulano un'assunzione già avvenuta - non è fondata, in quanto dovrebbe condurre ad escludere anche la disposizione che regola la comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'Impiego dell'avvenuta