Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 02683
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di CHIODAREL.LI Simona, nata a Cassino il 03/03/1975 C R, nato a Napoli il 23/10/1979, C G, nato a Napoli il 23/10/1983;
avverso la sentenza del 20/5/2021 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. P M, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di R e G C, ed il rigetto del ricorso del terzo imputato;
udito il difensore di S C, avv. M P, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, chiedendo in subordine la rimessione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado;
letta la memoria, trasmessa a mezzo p.e.c., dal difensore di G e R Cigliano, avv. Mario D'Alessandro, con cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata rappresentando in subordine la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe - che ha dichiarato inammissibile, per intempestività, l'appello proposto dal difensore della C ed ha rigettato nel merito quelli proposti da R e G C, contro la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Milano in data 4 novembre 2019, per concorso in ricettazione - propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati, che deducono a ragione delle impugnazioni i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. S C 1.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 161, 601, 178 e 179 cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale notificato l'avviso di fissazione dell'udienza di appello solo al difensore di ufficio dell'appellante, peraltro solo nella predetta qualità professionale, e non anche quale domiciliatario ex lege dell'imputata, mentre la notifica dei detto avviso alla imputata veniva tentata, non presso il domicilio tempestivamente eletto dalla stessa (Cassino, via Sandro Pertini n. 1), bensì presso il domicilio di residenza (via Garigliano n. 98), ove l'imputata risultava irreperibile Consegue la nullità del giudizio per difetto di contradditorio, con la conseguente nullità della sentenza.
1.2. Mancanza assoluta di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) della ravvisata intempestività della proposta impugnazione di merito. Il dispositivo di condanna, letto in udienza il 4 novembre 2019, recava indicazione della riserva di giorni 45 per il deposito dei motivi;
la sentenza veniva effettivamente depositata il 17 dicembre successivo, entro il termine riservato;
tuttavia il testo della sentenza depositata recava una diversa indicazione (giorni 30) del termine riservato dal giudice per il deposito, sicché il difensore, nella erronea convinzione, determinata dall'equivoco provocato dalla lettura del testo della sentenza, che il deposito della sentenza fosse intervenuto oltre il termine dato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., nella vana attesa della notifica dell'avviso di deposito (art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) si determinava a proporre impugnazione solo il 19 giugno 2020. Tale atto di appello era ritenuto intempestivo dalla Corte con motivazione che la ricorrente stima assente o, al più meramente apparente, giacché non dà conto delle ragioni per le quali, nel contrasto tra l'indicazione contenuta nel dispositivo e quella portata dalla motivazione, debba prevalere la prima (peraltro oggetto di correzione di errore materiale per differente statuizione), né la Corte affronta il tema dell'errore di fatto incolpevole della parte, giacché provocato dall'equivocità delle indicazioni offerte dal giudice in sentenza.
1.3. In subordine, la difesa chiede di essere rimessa nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.. 2. G e R Cigliano, 2.1. inosservanza della legge processuale, evidenziata dalla illogicità manifesta della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito divisato penale responsabilità degli imputati, per i delitti di ricettazione delle somme oggetto di fraudolenta appropriazione, versate sui conti- deposito identificati dal numero delle carte prepagate in possesso degli imputati (carte contenute in una valigetta oggetto del furto denunziato il 14 giugno 2022), pur in assenza di prova (contrastata anzi dalla detta
avverso la sentenza del 20/5/2021 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. P M, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di R e G C, ed il rigetto del ricorso del terzo imputato;
udito il difensore di S C, avv. M P, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, chiedendo in subordine la rimessione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado;
letta la memoria, trasmessa a mezzo p.e.c., dal difensore di G e R Cigliano, avv. Mario D'Alessandro, con cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata rappresentando in subordine la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe - che ha dichiarato inammissibile, per intempestività, l'appello proposto dal difensore della C ed ha rigettato nel merito quelli proposti da R e G C, contro la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Milano in data 4 novembre 2019, per concorso in ricettazione - propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati, che deducono a ragione delle impugnazioni i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. S C 1.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 161, 601, 178 e 179 cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale notificato l'avviso di fissazione dell'udienza di appello solo al difensore di ufficio dell'appellante, peraltro solo nella predetta qualità professionale, e non anche quale domiciliatario ex lege dell'imputata, mentre la notifica dei detto avviso alla imputata veniva tentata, non presso il domicilio tempestivamente eletto dalla stessa (Cassino, via Sandro Pertini n. 1), bensì presso il domicilio di residenza (via Garigliano n. 98), ove l'imputata risultava irreperibile Consegue la nullità del giudizio per difetto di contradditorio, con la conseguente nullità della sentenza.
1.2. Mancanza assoluta di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) della ravvisata intempestività della proposta impugnazione di merito. Il dispositivo di condanna, letto in udienza il 4 novembre 2019, recava indicazione della riserva di giorni 45 per il deposito dei motivi;
la sentenza veniva effettivamente depositata il 17 dicembre successivo, entro il termine riservato;
tuttavia il testo della sentenza depositata recava una diversa indicazione (giorni 30) del termine riservato dal giudice per il deposito, sicché il difensore, nella erronea convinzione, determinata dall'equivoco provocato dalla lettura del testo della sentenza, che il deposito della sentenza fosse intervenuto oltre il termine dato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., nella vana attesa della notifica dell'avviso di deposito (art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) si determinava a proporre impugnazione solo il 19 giugno 2020. Tale atto di appello era ritenuto intempestivo dalla Corte con motivazione che la ricorrente stima assente o, al più meramente apparente, giacché non dà conto delle ragioni per le quali, nel contrasto tra l'indicazione contenuta nel dispositivo e quella portata dalla motivazione, debba prevalere la prima (peraltro oggetto di correzione di errore materiale per differente statuizione), né la Corte affronta il tema dell'errore di fatto incolpevole della parte, giacché provocato dall'equivocità delle indicazioni offerte dal giudice in sentenza.
1.3. In subordine, la difesa chiede di essere rimessa nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.. 2. G e R Cigliano, 2.1. inosservanza della legge processuale, evidenziata dalla illogicità manifesta della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito divisato penale responsabilità degli imputati, per i delitti di ricettazione delle somme oggetto di fraudolenta appropriazione, versate sui conti- deposito identificati dal numero delle carte prepagate in possesso degli imputati (carte contenute in una valigetta oggetto del furto denunziato il 14 giugno 2022), pur in assenza di prova (contrastata anzi dalla detta
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