Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2018, n. 13779

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2018, n. 13779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13779
Data del deposito : 23 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XHIMA FATOS nato il 28/02/1964 avverso l'ordinanza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere C M;
lette/sentite le conclusioni del PG 1A2( juGs elULZ

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Catania, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, accoglieva l'istanza di riparazione presentata da X F per l'ingiusta detenzione subita dal 8.3.2002 al 13.2.2008, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Catania relativamente a numerose imputazioni in materia di stupefacenti, armi, prostituzione, riduzione in schiavitù e sequestro di persona, dai quali era stato assolto con sentenze del Tribunale di Catania del 22.12.2008, della Corte di Appello di Catania del 22.10.2007 e della Corte di Assise di Siracusa del 15.12.2009, tutte irrevocabili. Nello stabilire il periodo cui andava riferito l'indennizzo, i giudici della riparazione consideravano che nei confronti dello X risultava emesso un provvedimento di cumulo delle pene datato 12.3.2004 a seguito di condanna per i reati di cui agli artt.588, 629, 336 e 552 c.p. e dunque, ai sensi dell'art.314, comma 4, c.p.p. il diritto alla riparazione andava escluso per quella parte della custodia cautelare, decorrente dal 7.2.2002 e con scadenza al 7.11.2006, che era da computarsi a tale provvedimento di espiazione di pena definitiva. Tenuto conto poi delle circostanze oggettive e soggettive, dovute al fatto che lo stato di custodia era stato sofferto da persona già in stato di detenzione per espiazione pena, liquidava la somma di C 150,00 al giorno per un totale di C 64.650,00. 2. Ha proposto ricorso l'interessato, tramite il difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art.314, comma 4, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che in relazione alla condanna ad anni 4 e mesi 9 di reclusione, con decorrenza dal giorno 7.2.2002, lo X aveva usufruito per più volte del beneficio della liberazione anticipata, a ritroso dal giorno 7.11.2006 al giorno 27.12.2005, per un totale di 315 giorni, e dunque aveva diritto ad usufruire dell'indennizzo per tale periodo.
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