Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/03/2017, n. 7663
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Spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per danno erariale proposta da un comune nei confronti degli amministratori della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per omesso versamento dei relativi introiti, atteso che l’attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale svolta dalla detta società ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicchè il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'"iter" procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, nè il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, e neppure la compensabilità dell’obbligazione del concessionario con il credito relativo all’aggio, essendo configurabile l’operatività della compensazione anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico allorchè specifiche norme la prevedano.
Sul provvedimento
Testo completo
7663/ 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITÁ CONCESSIONARIO Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - RISCOSSIONE - GIURISDIZIONE Dott. ETTORE BUCCIANTE Presidente Sezione - Ud. 08/11/2016 - Presidente Sezione - PU Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - R.G.N. 5717/2014 Dott. STEFANO PETITTI Go . 7663 Rep. - Consigliere - Dott. ANIELLO NAPPI C.I. Dott. DOMENICO CHINDEMI -Consigliere - - Consigliere - Dott. FELICE MAN - Rel. Consigliere - Dott. CARLO DE CHIARA Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5717-2014 proposto da: SA TR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI 21, presso lo studio dell'avvocato LO BORIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO IONATA, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
630 16
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
OI SQ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO MORRONE, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
TI TO LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LB 18, presso lo studio dell'avvocato CARMELO COMEGNA, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
ON LO ES, RT LB, NG AN, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, COMUNE DI RUBANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 497/2013 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE ROMA, depositata PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO il 09/07/2013;
pubblica udienzaudita la relazione della causa svolta nella dell'8/11/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
uditi gli avvocati LO BORIONI, IA SA, per delega dell'avvocato Alfredo Morrone, e Carmelo COMEGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali adesivi. Ric. 2014 n. 05717 sez. SU - ud. 08-11-2016 -2- FATTI DI CAUSA 1. A seguito di denuncia di danno erariale inoltrata dal Comune di Rubano, emerse il mancato versamento nelle casse di quest'ultimo degli introiti del servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per tutto l'anno 2008 e per il primo semestre 2009, da parte della concessionaria del servizio Gestor s.p.a., cui era poi subentrata Tributi Italia s.p.a.
2. Il Comune ottenne, per il recupero delle somme dovutegli, decreto ingiuntivo nei confronti delle predette società, opposto dalle intimate davanti Tribunale di Padova.
3. La Procura Regionale presso la Corte dei Conti propose invece azione di responsabilità amministrativa-contabile, che diede luogo alla condanna di Tributi Italia s.p.a. e dei suoi amministratori, tra cui in particolare (per quanto qui rileva) i sig.ri IA AG, LE FR, AN LA e IT LO TI, confermata in grado di appello. La Sezione Giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti, nel respingere le impugnazioni dei predetti amministratori, ha tra l'altro confermato la statuizione