Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2020, n. 09346

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2020, n. 09346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09346
Data del deposito : 9 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL PA CL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 12.3.2018 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Vito Felici, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12.3.2018 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza in data 14.4.2016 del Giudice dell'udienza preliminare di Torino che aveva condannato PA CL LL, esclusa l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, ritenute la recidiva e la continuazione ed applicata la riduzione del rito, alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed C 90.000,00 di multa, oltre spese, per plurimi trasporti di hashish: 600 chili nel capo A), 150 nel capo B) e 300 nel capo C). 2 L'imputato presenta quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, siccome le condotte contestate erano avvenute in Spagna e quindi vi era il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. Con il secondo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, poiché egli si era trovato in Italia in virtù dell'estradizione dalla Spagna per fatti diversi da quelli del presente procedimento e le condotte contestate erano anteriori all'estradizione, sicché non poteva essere giudicato in mancanza dell'estensione dell'estradizione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, Convenzione europea di estradizione del 1957, resa esecutiva con la I. n. 300 del 30 gennaio 1963. Con il terzo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, perché il criterio del multiplo della dose giornaliera era anacronistico. Con il quarto eccepisce la violazione di legge ed il

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