Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/07/2020, n. 16267

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/07/2020, n. 16267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16267
Data del deposito : 30 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso n. 31712-2018 proposto da: S F, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PICO DELLA MIRANDOLA

56/H, presso lo studio dell'avvocato M B, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SCAFATI SVILUPPO, s.p.a., in persona del curatore p.t.;
- intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 24/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, dott. R C.

RILEVATO CHE

Con decreto del 24.9.18 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettò l'opposizione allo stato passivo del fallimento della Scafati Sviluppo s.p.a., proposta da F S avverso il decreto del giudice delegato, confermando la relativa motivazione secondo cui era da escludere l'insinuazione al passivo della somma vantata poiché la domanda era fondata su un decreto ingiuntivo non munito della dichiarazione di esecutorietà alla data della dichiarazione di fallimento. Ricorre in cassazione il S con due motivi, illustrati con memoria. Il giudice designato ha formulato la memoria ex art. 380bis, c.p.c.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 99 I.f., avendo il Tribunale ritenuto inammissibile la documentazione prodotta con l'opposizione allo stato passivo a sostegno del credito oggetto d'insinuazione al passivo. Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame dei documenti prodotti con l'opposizione allo stato passivo. I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Il Tribunale ha respinto l'opposizione allo stato passivo perché fondata su un decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo e che, dunque, non era opponibile al fallimento. Va osservato che i documenti prodotti, come consentito dall'art.99 I.fall., in sede di opposizione allo stato passivo, analiticamente descritti in ricorso e ad esso allegati (diretti Ric. 2018 n. 31712 sez. M1 - ud. 05-06-2020 -2- espressamente a rappresentare il rapporto sottostante al decreto ingiuntivo, relativo all'attività di amministratore della società fallita per determinati periodi) non sono stati ritenuti inammissibili dal Tribunale, che però non ha esaminato i fatti ivi rappresentati, la cui allegazione in giudizio era da ritenere implicita nella descrizione del contenuto dei documenti, e si è limitato a ribadire la inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo non esecutivo. Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un prtrriter decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., n. 16812/18;
n. 19150/16). Nel caso concreto, il Tribunale ha fondato la propria decisione esclusivamente sul decreto ingiuntivo emesso, senza esaminare i documenti regolarmente prodotti ed allegati al ricorso, con descrizione del relativo contenuto, che configurano la prova del rapporto sottostante inerente all'attività lavorativa svolta quale amministratore della società poi dichiarata fallita. Per quanto esposto, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per il regime delle spese del grado di legittimità. Ric. 2018 n. 31712 sez. M1 - ud. 05-06-2020 -3-
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