Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2020, n. 26759

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2020, n. 26759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26759
Data del deposito : 25 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 8868-2013 proposto da: AREA LITE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato FABIO PACE (ex art. 135), giusta procura a margine;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM.TRIB.REG. di MLANO, depositata il 03/02/2012;
udita la relazione della "causa svolta "nella pubblica udienza del 17/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato PACE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di Causa

La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate con cui era rettificato il dovuto per effetto della domanda di condono presentata dal contribuente . La commissione Tributaria provinciale di Milano , a seguito del ricorso del contribuente soc. Area Lite (già

ILMO

Illuminazione di L D e c. sas ), annullava la cartella. Tale sentenza riteneva la rettifica della dichiarazione di condono avvenuta oltre i termini di legge ed era confermata in appello . Su ricorso della Agenzia delle Entrate , la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata ritenendo nei termini la rettifica eseguita e rinviava alla Cr'gdi Milano per il riesame degli altri originari motivi di
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