Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/05/2018, n. 12259

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/05/2018, n. 12259
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12259
Data del deposito : 18 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 784-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CAPPONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CORRIDONI

14, presso lo studio dell'avvocato S V, rappresentato e difeso dall'avvocato A P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 243/2010 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA, depositata il 20/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. M R. R.G.N. 784/11 Udienza del 12 dicembre 2011

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 l'Agenzia delle entrate di Urbino notificò alla società Capponi s.r.l. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, col quale contestò alla contribuente l'indebita applicazione, ai fini del calcolo dell'IVA, del regine "del margine" di cui all'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41 (ovvero la facoltà, per il venditore di beni usati, di calcolare l'imposta da riscuotere dall'acquirente non sul prezzo di vendita, ma sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello a suo tempo pagato dal cedente al momento del suo acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie). L'amministrazione finanziaria, in particolare, contestò alla contribuente di avere applicato il regime "del margine" alla vendita di tit,/ autoveicoli da essa acquistati usati, ma i cui venditori - come risultava dalla carta di circolazione - erano imprenditori, e quindi presumibilmente avevano già portato in detrazione VIVA assolta al momento del loro previo acquisto: circostanza, quest'ultima, ostativa all'applicazione del regime "del margine".

2. La Capponi s.r.l. impugnò il suddetto avviso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Urbino, che accolse il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Ancona, adìta dall'Amministrazione, con sentenza 20.9.2010 n. 243/1/10 rigettò il gravame. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Commissione Tributaria Regionale ritenne che: (-) la Capponi avesse prodotto documenti idonei a comprovare la corretta applicazione del regime del margine;R.G.N. 784/11 Udienza del 12 dicembre 2011 (-) l'Amministrazione finanziaria non aveva provato che i danti causa della Capponi avessero portato in detrazione VIVA assolta al momento dell'acquisto dei veicoli poi rivenduti usati alla Capponi;
(-) la Capponi aveva puntualmente dimostrato da quali soggetti avesse acquistato i veicoli.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dall'Agenzia delle Entrate con ricorso fondato su tre motivi;
ha resistito la Capponi con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. In via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria depositata dalla società controricorrente. Nel giudizio di legittimità, infatti, dopo il deposito del r ricorso o del controricorso non è consentita la produzione di altri documenti che quelli indicati nell'art. 320 c.p.c., e con le modalità ivi stabilite.
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