Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/02/2020, n. 04923

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/02/2020, n. 04923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04923
Data del deposito : 25 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14223-2018 proposto da: L SRE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato i I i NA L \CANNA;

- ricorrente -

contro

LIDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (;

OLAMETTO

2, presso lo studio dell'avvocato M) R, che la rappresenta e difende;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 7083/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. AN1ONE1,1„-1 PELLECCHIA. Ric. 2018 n. 14223 sez. M3 - ud. 12-09-2019 -2- Rilevato che:

1. Nel 2004, S L conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, la Soc. HD1 Assicurazioni S.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, in seguito al furto della propria autovettura, avvenuto in data 23/07/2003, assicurata contro il furto presso la suddetta Società. Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, opponendosi alla domanda, contestando finanche l'esistenza del furto. Con sentenza n. 11400/2012, il Tribunale adito, in accoglimento parziale della domanda attrice, faceva rientrare la fattispecie de qua nell'ambito di operatività del secondo comma dell'art. 1909 c.c. e condannava la HDI Ass.ni S.p.a. al pagamento a favore dell'attore della somma di 17.714,44, oltre interessi e spese di lite.

2. La

FIDI

Ass.ni S.p.a. proponeva appello avverso la predetta sentenza. Con sentenza n. 7083 del 8/11/2017, la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello e condannava Salvatore 1,aguardia alla restituzione dell'importo di C 21.414 ,44, versato in esecuzione della sentenza impugnata. La Corte riteneva che Laguardia non avesse dimostrato il valore del veicolo, ai sensi dell'art. 1909, comma2, c.c., limitandosi a richiedere una prova per testi sull'entità dei danni, diversi da quelli riprodotti fotograficamente.

3. S L propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

FIDI

Assicurazioni S.p.a. resiste con controricorso. 4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

5. .-n seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di 4,4,014 consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di (condividere la proposta del relatore.mik (.1\3- 6.1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in più censure, parte ricorrente lamenta la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.". Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità per violazione dell'art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. per motivazione apparente, non essendo chiaro il percorso logico seguito dalla Corte nell'applicare il primo comma dell'art. 1909 c.c. Invero, la Corte non avrebbe spiegato se vi fosse o meno la sussistenza del dolo, elemento discriminate per l'applicazione del primo o del secondo comma del suindicato articolo. Il motivo è infondato. La motivazione sussiste è non è affatto apparente. La sentenza, con la parte finale della motivazione là dove dice <> (cfr. pag. 4) ha voluto applicare il secondo comma dell'art. 1909 c.c. escludendo per difetto di prova la conseguenza prevista da esso. La seconda censura, invece, viola l'art. 366 n. 6 oltre a sollecitare una rivalutazione di risultanze probatorie estraneo al nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c. così come interpretato da Cass. S.U. 8053-8054/2014. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Inoltre deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
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