Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/05/2021, n. 13514
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J c_ ORDINANZA sul ricorso 12373/2017 proposto da: Quantas S.r.l., A Partner's S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Valadier n. 44, presso lo studio dell'avvocato L C, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati P M, V M S, giusta procura in calce al ricorso;-ricorrenti- contro Fallimento Nord Elettra Impianti S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott. M L, elettivamente domiciliato in Roma, Via Colli della Farnesina n. 144, presso lo studio dell'avvocato C G, rappresentato e difeso dall'avvocato T M, giusta procura a margine del controricorso;-controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 10/03/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal cons. F A;lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S A M che chiede la fissazione della pubblica udienza. FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 545/2017, depositata il 10.03.2017 - sull'impugnazione proposta dalla Quantas s.r.l. e A Partner's s.r.l. avverso la sentenza n. 321/2012 con la quale il Tribunale di Venezia ha dichiarato inefficace nei confronti del Fallimento Nord Elettra Impianti s.r.l. in liquidazione la vendita del 4 ottobre 2007, notaio C d M, con il Consiglio di Amministrazione di Quantas, avvalendosi dell'art. 2466 cod. civ., aveva proceduto alla cessione al socio A Partner's in danno di NEI della quota (30% del capitale sociale pari a C 10.000,00) di cui quest'ultima era titolare nella Quantas s.r.I., ancorchè non interamente liberata - ha parzialmente accolto l'appello, dichiarando la titolarità in capo al Fallimento Nord Elettra Impianti s.r.l. in liquidazione del 15% del capitale sociale di Quantas, nel frattempo aumentato ad C 20.000. Il Giudice di secondo grado, condividendo l'impostazione del giudice di primo grado in ordine alla natura esecutiva della vendita in danno del socio moroso, a norma dell'art. 2466 cod. civ., ha ritenuto che tale operazione fosse stata conclusa in contrasto con il divieto di cui all'art. 168 legge fall, e quindi posta in essere in violazione della par condicio creditorum, essendo, a quell'epoca, la Nord Elettra Impianti s.r.l. stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che il principio della par condicio creditorum, involgendo la massa dei creditori del debitore in concordato, debba prevalere sull'interesse all'effettività ed intangibilità del capitale, che è sì un valore inderogabile, ma riguarda solo la società dotata del capitale e i suoi creditori. Infine, il parziale accoglimento dell'appello è stato dovuto alla sola quantificazione della quota ritenuta nella titolarità del fallimento Nord Est Impianti in liquidazione, in quanto tenuto conto che il capitale sociale di Quantas s.r.I., inizialmente di C 10.000,00, era stato aumentato ad C 20.000,00 la quota di partecipazione al capitale sociale è stata rideterminata nella misura del 15%, fermo il resto. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Quantas s.r.l. e A Partner's s.r.l. affidandolo a tre motivi. Il fallimento Nord Elettra Impianti s.r.l. in liquidazione si è costituita in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.2466 cod. civ.. Lamentano i ricorrenti che l'attribuzione alla vendita coattiva della quota del socio moroso della natura di procedimento esecutivo comporta la completa disapplicazione dell'art. 2466 cod. civ., la quale ha natura di norma imperativa ed inderogabile, in funzione della prevalenza dell'esigenza di effettività del capitale sociale sull'interesse alla par condicio creditorum. Espongono i ricorrenti che l'art. 2466 cod. civ. è una norma ispirata a tutelare l'integrità del capitale sociale, a garanzia del corretto funzionamento delle società di capitali costituite in forma di s.r.I., essendo stata prevista una sequenza procedimentalizzata di rimedi che gli amministratori devono seguire per giungere, sempre e comunque, alla liberazione del capitale sociale, di cui deve essere garantita l'effettività a tutela dei soci, della società e dei creditori sociali. Evidenziano, inoltre, i ricorrenti, che ove si ritenesse di far prevalere l'interesse alla par condicio creditorum rispetto a quello dell'integrità del capitale, la società sarebbe costretta a tollerare l'inadempimento del socio (esonerandolo dall'obbligo di conferimento) ed a procastinare "sine die" la liberazione del capitale sociale, con i conseguenti effetti pregiudizievoli per il medesimo capitale. L'esigenza di realizzare la liberazione del capitale sociale, ai fini di tutela della sua effettività, impone che il credito della società per i conferimenti debba trovare soddisfazione in prededuzione e che l'art. 2466 cod. civ., in quanto norma imperativa ed inderogabile, debba trovare applicazione anche nel caso di sottoposizione del socio moroso a concordato preventivo, dovendo il principio della par condicio creditorum soccombere rispetto ad una norma imperativa diretta a tutelare interessi di più alto rilievo. I ricorrenti deducono, altresì, che la vendita coattiva disciplinata dell'art. 2466 cod. civ. , come il procedimento di esclusione del socio, non ha natura esecutiva, ma costituisce un rimedio risolutorio - che, come tale, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 legge fall. - essendo finalizzato a realizzare, in via di autotutela contrattuale, una sostanziale risoluzione / scioglimento del rapporto sociale con il socio inadempiente, ottenendo, al contempo, da parte di altri soggetti (soci o terzi) la prestazione pecuniaria rimasta inadempiuta.
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