Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2021, n. 20761
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10842-2018 proposto da: F F, elettivamente domiciliato In ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell'avvocato D M, che Io rappresenta e difende unitamente all'avvocato G T;- ricorrente -contro AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 20, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 6034/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere E S;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione. Fatti di causa 1. A seguito di notifica in data 12 dicembre 2009 di decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 e 15 legge reg. Lazio n. 12 del 1999, F F convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R. di Roma) chiedendo l'accertamento del diritto al legittimo possesso dell'immobile sito in via Lussimpiccolo n. 29 sc. V int. 6 per effetto del subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito di separazione personale, la madre dell'attore, G A, aveva fatto rientro nell'alloggio già assegnato al suo nucleo familiare e del quale risultava assegnataria la sorella Iolanda Angeloni, unitamente al proprio figlio F F, con comunicazione di data 23 aprile 2003 all'ente proprietario. Successivamente in data 18 aprile 2008 G A, prima Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -2- del decesso, aveva comunicato, in seguito al decesso della sorella, il subentro nell'assegnazione dell'alloggio. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. 2. Il Tribunale adito rigettò la domanda. 3. Avverso detta sentenza propose appello il Franza. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello. 4. Con sentenza di data 11 ottobre 2017 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che né l'appellante, né la di lui madre (G A) avevano mai fatto parte del nucleo familiare originario dell'assegnataria Iolanda Angeloni, come dimostrato dal fatto che in occasione della stipulazione della locazione l' A.T.E.R. aveva dichiarato che il nucleo familiare era composto solo dall'assegnataria e che risultava documentato sulla base del certificato anagrafico che il Franza si era trasferito presso l'immobile di via Lussimpiccolo soltanto a decorrere dal 14 aprile 2008 e non dal 2003. Aggiunse che G A, nonostante la comunicazione della sorella in data 23 aprile 2003, non era mai entrata a far parte del nucleo familiare assegnatario per carenza dei requisiti di cui all'art. 12 legge reg. n. 12 del 1999 e che pertanto né la madre né l'appellante erano in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 12. Osservò infine che, contrariamente al motivo di appello, non era configurabile in relazione alle istanze di data 23 aprile 2008 dell'assegnataria Iolanda Angeloni, di data 17 aprile 2008 di G A e di data 16 maggio 2008 dello stesso appellante, il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 I. n. 241 del 1990 perché, considerato che l'eccezionale ampliamento del nucleo assegnatario poteva determinarsi solo a seguito dell'accertamento degli specifici presupposti di legge, era indispensabile un'effettiva verifica al riguardo, alla luce sia della corretta gestione del patrimonio dell'ente che della coesistenza dei concorrenti interessi di coloro che, Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -3- già regolarmente iscritti nelle relative liste, erano in attesa di assegnazione di un immobile. 5. Ha proposto ricorso per cassazione F F sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E' stata depositata memoria di parte. 6. Con ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020 la Terza sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alla questione di massima di particolare importanza se si possa formare il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 legge n. 241 del 1990 nel diritto di godimento dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d. I. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso alla luce della configurabilità del detto silenzio assenso. E' stata depositata memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 20 legge n. 241 del 1990, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, operando il termine decadenziale di tre mesi per l'ente gestore anche ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge reg. n. 12 del 1999, sulle tre istanze si era formato il silenzio assenso per l'applicabilità dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, come riconosciuto da TAR Lazio n. 3542 del 2011. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 11 e 12 legge reg. Lazio n. 12 del 1999, nonché 53 legge reg. Lazio n. 27 del 2006. Osserva la parte ricorrente di avere legalmente abitato nell'immobile con la propria madre e la zia, sulla base delle richiesta di ampliamento inoltrate all'ente proprietario e dell'originaria posizione di G A di componente del nucleo originariamente assegnatario, e che inoltre aveva convissuto Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -4- nell'appartamento prima del limite temporale previsto dall'art. 53 legge reg. Lazio n. 27 del 2006, contemplante la regolarizzazione dell'alloggio per gli occupanti senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione, come confermato dall'art. 11, comma 5 legge reg. n. 12 del 1999, in base al quale fanno parte del nucleo familiare anche i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni. 3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che sia in primo grado che in secondo grado era stato chiesto l'ordine di esibizione dell'originario contratto di locazione, anteriore a quello in atti del 1995, e prova testimoniale in ordine alla presenza della madre del ricorrente nel nucleo familiare originario nonché sul trasferimento del Franza nell'immobile già a decorrere dal 2003 e che i giudici di merito avevano taciuto sull'istanza di esibizione e parzialmente anche su quella di prova testimoniale, rigettando l'istanza di testimonianze per la presenza del certificato anagrafico, il quale in realtà non impediva di provare la circostanza a mezzo di testimoni. 4. 1. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass. Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -5- Sez. 9 ottobre 2013, n. 22957;21 luglio 2011, n. 15977;28 gennaio 2005, n. 1731;26 febbraio 2004, n. 3946;11 marzo 2003, n. 5051;7 marzo 2002, n. 3389;10 agosto 2000, n. 563;23 febbraio 2001, n. 67;18 dicembre 1998, n. 12703). In linea con tale consolidato orientamento è stato ritenuto che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dall'art. 12 della legge reg. Lazio n. 12 del 1999 non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo (Cass. Sez. U. 12 luglio 2019, n. 18828;Cass. 19 agosto 2016, n. 17201;26 ottobre 2017, n. 25411;16 gennaio 2007, n. 757;10 gennaio 2003, n. 178). Quale efficace sintesi della materia è utile qui trascrivere la motivazione della recente Cass. Sez. U. 15 gennaio 2021, n. 621: "nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623;Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918;Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252;Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -6- controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956;Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148;Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683;Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo. L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria nel godimento dell'alloggio, secondo quanto previsto della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, artt. 11 e 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica). La controversia si svolge in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.). Infatti, il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della Ric. 2018 n. 10842 sez. SU - ud. 22-06-2021 -7- P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12546;Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 757;Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.;Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio".
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