Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2009, n. 5456
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Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3704/2005 proposto da:
SIDERURGICA VALDADIGE DI RUFFO &BALLARI ORA SIDERGAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato S A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C M, DE M A, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 18 6, presso lo studio dell'avvocato S PMELA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D S, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
AMERICAN NATIONAL BANK OF ARLINGTON HEIGHTS, ORA AMERICAN NATIONAL BANK OF CHICAGO;
- intimata -
sul ricorso 7163/2005 proposto da:
AMERICAN NATIONAL BANK OF CHICAGO (GIÀ AMERICAN NATIONALE BANK OF ARLINGTON HEIGHTS) ORA DENOMINATA JP MORGAN CHASE BANCK N.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LIUZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGGIORA MARIA GABRIELLA, giusta procura speciale del Notaio Dott. Shernice M. Boiyd, depositata in data 1 aprile 2005, in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
SIDERGAS S.P.A., BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVAREA SOOC. COOP. A R.L.;
- intimate -
avverso la sentenza n. 909/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l'avvocato Alberto BUZZI, per delega dell'avvocato Pamela SCHIMPERNA, Antonio LIUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Srgas s.p.a. conveniva, con atto notificato il 31.10.1986, davanti al tribunale di Verona la Banca Popolare di Verona per sentirla condannare al pagamento di Dollari 218.165,67 per alcune fatture relative a forniture di filo, che essa aveva eseguito nei confronti della società americana K Industries. Assumeva l'attrice che, per tale forniture, aveva emesso tratte consegnandole alla convenuta perché ne curasse l'incasso;che non aveva ottenuto il corrispettivo ne' la restituzione dei titoli;che aveva consegnato anche i documenti relativi ad una fattura per Dollari 15589,56 sempre nei confronti della K Industries, senza ottenerne il corrispettivo. La Banca Popolare chiamava in garanzia la American National Bank. Entrambi gli istituti declinavano ogni responsabilità: quello italiano a norma dell'art. 1717 c.c., e quello americano, perché la Srgas aveva definito ogni rapporto con la K Industries con la transazione del 20.12.1984.
Il tribunale con sentenza n. 2854/2001 rigettava la domanda. La corte di appello di Venezia, adita dall'attore, affermava la giurisdizione del giudice italiano e rigettava l'appello. Riteneva la corte territoriale che era passata in giudicato la statuizione del tribunale, secondo cui la Banca Popolare di Verona non rispondeva neppure a titolo di colpa, a norma dell'art. 1717 c.c., comma 2, dell'operato della Banca americana, essendo stata
indicata questa dalla stessa Srgas;che la convenuta non rispondeva neppure a norma degli artt. 1710 - 1713 c.c., poiché non competeva alla Banca italiana provocare l'accettazione delle tratte negli USA ne' riscuotere le somme ne' rendere gli insoluti, ne' provvedere all'incasso della somma di Dollari 15589,56, relativa ad una fattura, incombendo tali attività sulla Banca americana. In ogni caso, secondo la corte territoriale, per il rigetto della domanda era decisiva la transazione avvenuta il 20.12.1984, tra la K Industries americana e l'attrice, poiché essa (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante) investiva tutti i rapporti tra le parti, ivi compresi quelli per cui è causa, e poiché per effetto di tale transazione la Srgas accettava Dollari 75.000,00. Riteneva la corte territoriale che la mancata riconsegna delle tratte insolute e dei documenti non aveva conseguentemente provocato alcun danno all'attrice, poiché non utilizzabili nei confronti della società americana, essendo stati tutti i rapporti definiti transattivamente;
che la Srgas, dopo aver estinto il credito nei confronti della K Industries con la transazione, non poteva pretendere che un terzo (la banca), si attivasse nei confronti del debitore originario per il pagamento di un'obbligazione, ormai estinta.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Srgas.
Resistono con rispettivi controricorsi la Banca Popolare di Verona e Novara e la American National Bank of Chicago.
Quest'ultima ha proposto ricorso incidentale.
Tutte le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 e 1856 c.c.. Assume la ricorrente che la Banca Popolare di Verona avrebbe dovuto incassare dalla società americana le tratte accettate, che essa banca aveva provveduto a scontare all'attrice;che tale Banca italiana, invece, non aveva provveduto ad adempiere al proprio mandato;che essa rispondeva, in ogni caso dell'opera della sua sostituta americana (pag. 16 del ricorso);che essa convenuta, quale mandataria, aveva l'obbligo di fornire tempestive informazioni alla mandante, per evitare che fossero compromessi gli interessi di quest'ultima.
2.1. Il motivo è inammissibile sotto vari profili.
Esso è inammissibile nella parte in cui introduce in questa sede di legittimità la questione relativa allo sconto bancario e alla presunta violazione delle norme che regolano tale rapporto. Trattasi, infatti, di questione nuova, non risultando dalla sentenza impugnata che essa fosse stata prospettata al giudice di merito. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 6989/2004;Cass. n. 5561/2004;Cass. n. 1915/2004). 2.2. Ove la questione attinente al rapporto di sconto fosse stata, invece, effettivamente prospettata nella fase di merito, non risultando ciò dalla sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quali termini ed in quale fase ed atto processuale la questione stessa era stata avanzata, al fine di soddisfare il requisito della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell'autosufficienza.
Poiché tanto non risulta, in ogni caso il motivo di censura sotto questo profilo è inammissibile.
2.3. Egualmente è inammissibile la censura avverso la ritenuta responsabilità della Banca popolare di Verona per l'attività della sua sostituta americana.
La corte di appello ha infatti rilevato che il tribunale aveva escluso detta responsabilità, in quanto la sub mandataria Banca americana era stata scelta direttamente dalla società mandante;
che il tribunale aveva ritenuto che non sussistesse violazione dell'art. 1717 c.c., e che non sussistesse alcuna ipotesi di responsabilità della Banca italiana per l'operato della Banca americana.
Riteneva la corte di appello che tale punto non fosse stato oggetto di censura e che, per l'effetto, si era su di esso formato il giudicato.
La ricorrente non censura la sentenza impugnata per aver ritenuto formato il giudicato nei termini predetti.
Ne consegue che questa parte del motivo è inammissibile, perché inconferente con il decisum. Infatti la censura priva di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490 ;Cass. 24/02/2004, n. 3612;Cass. 23/05/2001, n. 7046). 2.4. Inammissibile è anche il motivo nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 1710 c.c., limitandosi ad assumere che il mandatario deve adempiere al mandato con diligenza e tenere informato il mandante delle circostanze sopravvenute. La ricorrente si limita ad enunciazioni di principio ed a riportare massime di questa Corte, ma non indica quale sia l'errata regula iuris applicata dalla corte di merito, in contrasto con quella proposta.
Infatti è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte, pur denunciando "in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3", "violazione e falsa applicazione" di norme di legge, puntualmente
indicate, ometta sia di indicare quale sia stata la interpretazione data dal giudice a quo alle dette disposizioni e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale è la "corretta" interpretazione di tali norme, limitandosi a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme dalla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze, atteso che una siffatta denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, (Cass. 25/02/2004, n. 3803). 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 c.c. e segg., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.