Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/10/2019, n. 25771
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Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli; è applicabile, invece, l'art. 47 della l. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito perché, con riferimento alla passeggera di un gommone che aveva patito delle lesioni in seguito ad una caduta provocata dallo sbandamento del mezzo ove viaggiava in conseguenza di un'onda anomala originata da un motoscafo non identificato, non aveva affrontato in modo specifico il profilo delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente del citato gommone al fine di valutare la sua condotta nella situazione nella quale era venuto a trovarsi).
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE 25771-2019 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE RESPONSABILITA CIRCOLAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: STRADALE Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente R.G. N. 13248/ 2018 Cron.25771 Dott. ANTONELLA DI FLORIO Rel. Consigliere © Consigliere Rep. ٥٠٠١٠ Dott. AUGUSTO TATANGELO - Ud. 09/07/2019 Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA CC ConsigliereDott. GIUSEPPE CRICENTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13248-2018 proposto da: C N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 3, presso lo studio dell'avvocato m A G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A L;
ricorrente -
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, SPOLITTU GIOVANNI MARIA, ALLEANZA TORO SPA;
2019 - intimati 1569 Nonché da: GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore speciale Dr. M C, elettivamente 1 lo studio domiciliata in ROMA, VIA LATINA 276, presso che la dell'avvocato G L C, all'avvocato rappresenta e difende unitamente ALESSANDRA CIGNITTI;
- ricorrente incidentale -
contro
NZARENA, ALLEANZA TORO SPA, SPOLITTU CASALI m GIOVANNI MARIA;
- intimati avversO la sentenza n. 2269/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
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Ritenuto che
1. Nazzarena Casali ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la pronuncia di accoglimento del Tribunale e dichiarando inammissibile l'appello incidentale proposto, aveva respinto la domanda da lei avanzata nei confronti di Giovanni Maria Spolittu, della Groupama Ass.ni Spa e della Alleanza Toro Ass.ni Spa, in qualità di impresa designata dal F.G.V.S., per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta all'interno di un gommone condotto da un terzo, sul quale ella viaggiava: per ciò che interessa in questa sede la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità del proprietario del natante evocato in giudizio, assumendo che la caduta ed i conseguenti danni dedotti erano stati causati da un'onda anomala provocata dalla forte velocità di un motoscafo che stava navigando nelle vicinanze e che era rimasto non individuato, in relazione al quale l'azione proposta era stata dichiarata improponibile con la sentenza di primo grado.
2. Ha resistito la compagnia Groupama Spa intimata. M Considerato che 1. Sul ricorso principale I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione logica.
1.1. Con il primo motivo, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 132 co. 2 n° 4 cpc: prospetta, in particolare la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ed in parte, assente. Lamenta che la Corte territoriale aveva apoditticamente affermato che la prospettazione dei fatti, di per se, era sufficiente ad escludere la presunzione di cui all'art. 2054 c.c: ma non aveva affatto argomentato in ordine alle concrete