Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2022, n. 20948
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CE IO, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IO CE, attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dell'8 febbraio scorso, che ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri gli applicato in via provvisoria la misura di sicurezza del ricovero in una r.e.m.s., all'esito della condanna in primo grado per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
2. Il ricorso propone cinque doglianze: I) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del delitto di resistenza, in quanto la condotta reattiva si sarebbe manifestata avverso la somministrazione di farmaci di sedazione al di fuori di un trattamento sanitario obbligatorio, tale, pertanto, da non potersi considerare atto d'ufficio;
II) violazione degli artt. 299 e 312, cod. proc. pen., per avere erroneamente il Tribunale escluso la possibilità d'impugnare con il riesame anche l'ordinanza con la quale lo stesso giudice, dopo aver disposto l'applicazione della misura di sicurezza, l'ha sostituita con la custodia in carcere fino al momento dell'individuazione di una r.e.m.s. idonea all'esecuzione;
III) violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché, avendo il Tribunale ritenuto che tale provvedimento di sostituzione dovesse essere autonomamente impugnato con appello ex art. 310, cod. proc. pen., e non con il riesame, non ha disposto la conversione dell'impugnazione e la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente;
IV) violazione dell'art. 203, cod. pen., e vizi di motivazione in punto di ritenuta pericolosità sociale, essendo stato a tal fine valorizzato il comportamento tenuto dall'imputato in occasione dei fatti di causa, tuttavia determinato - secondo i risultati della perizia disposta nel corso del processo - dall'effetto paradosso dei farmaci a lui somministrati nel frangente, peraltro contro la sua volontà: sicché - conclude la difesa - «non è stato raggiunto alcun accertamento di pericolosità sociale in senso