Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/04/2019, n. 10978

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/04/2019, n. 10978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10978
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3843/2018 R.G. proposto da: R A, nella sua qualità di legale rappresentante e liquidatore della TARASCO s.r.1., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. C D, presso il cui studio legale, sito in Parma, al vicolo dei Mulini, n. 6, è elettivamente domiciliata;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 2004/05/2017 della Commissione tributaria regionale dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 23/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere L L. Rilevato che: — la ricorrente ricorre per cassazione, con tre motivi, cui non replica l'intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR dell'Emilia Romagna, in controversia relativa ad impugnazione di due cartelle di pagamento per IN/i.‘ ed IRES, rigettava l'appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, effettuate a mezzo posta in data 26/10/2012 e 23/08/2013 e non tempestivamente impugnate, con assorbimento di tutte le questioni di merito poste dall'appellante;
— sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

— il primo motivo, con cui è dedotta la nullità assoluta della motivazione della sentenza impugnata, sub .specie di motivazione apparente, in violazione di diverse disposizioni di legge processuale e di norme costituzionali, è manifestamente infondato;
— la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che «ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017);
ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso in esame, in quanto la CTR ha esposto in motivazione una chiara ratio decidendi là dove ha ritenuto correttamente notificate a mezzo posta, alle date indicate dalla stessa contribuente, le cartelle di pagamento impugnate e, quindi, la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sessanta g,iorni dalla notifica di quegli atti, con la conseguente preclusione dell'esame dei profili di merito dell'impugnazione, in relazione al quale profilo deve ritenersi infondata anche la contestazione, che si rinviene nella parte argomentativa del mezzo in esame (ricorso, pag. 4), di omessa pronuncia «su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia che ci riguarda»;
— manifestamente infondato è anche il secondo mezzo di cassazione, con cui la ricorrente lamenta «l'illeg,ittimità della cartella di pagamento notificate a mezzo posta»;
— invcro, la tesi sostenuta nel mezzo in esame contrasta con il chiaro dettato legislativo, ovvero con l'art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che «La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccotnandata con avvi.s-o di ticevimento,. in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevúzzento sottoscritto da una delle persone previste dal .s-econdo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitaione, lyficio o l'a.zienda», nonché con la costante giurisprudenza di questa Corte interpretativa di tale disposizione (cfr. (;ass., Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 — 01;
conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016, Rv. 642933 - 01);
— infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la CTR non si era pronunciata sulle questioni di merito e, precisamente sull'illegittimità della cartelle impugnate per anatocismo, per omessa indicazione specifica del calcolo degli interessi e per errori nel computo degli stessi;
invero, la CTR ha ritenuto che tali motivi di impugnazione delle cartelle rimanevano assorbiti (in tale senso dovendosi intendere l'affermazione secondo cui e tale pronuncia (in relazione alla quale va ricordato che «l'assorbinzento 11011 comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di iigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motiva.zione è proprio quella dell'assorbimento» — Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018, Rv. 651580 — 01;
in termini già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629570 - 01), deve ritenersi corretta, essendo evidente che l'inammissibilità del ricorso della contribuente «preclude[va] ogni valutaione di merito» (sentenza pag. 4);
in estrema sintesi, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l'intimata svolto difese.
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