Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/12/2013, n. 26936

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Appartiene alla giurisdizione contabile l'azione esercitata dalla Procura regionale della Corte dei conti diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società "in house" - per tale dovendosi intendere quella dal cui quadro statutario, vigente all'epoca della condotta ritenuta dannosa, emerga che sia stata costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e rispetto alla quale solamente i medesimi enti siano soci - ove essa esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e sia assoggettate a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ravvisabili le suddette caratteristiche nella AMA s.p.a., società istituita dal Comune di Roma e da quest'ultimo interamente partecipata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/12/2013, n. 26936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26936
Data del deposito : 2 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIONE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2955-2013 proposto da:
FI NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 24, presso lo studio dell'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEDUGNO LUIGI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

contro
NI IC, TT ALVARO, AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., DI STEFANO DEMETRIO, D'IGNAZIO GIANCARLO;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 72172/2012 presso la Corte dei Conti - prima sezione giurisdizionale centrale d'appello - Roma;

udito l'avvocato Maria Stefania MASINI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale, il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice contabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel rapporto della Guardia di Finanza del 30.09.2011 sottoposto al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, venne ricostruita la vicenda relativa alla decisione della s.p.a. AMA - società istituita dal Comune di Roma con Delib. n. 141 dell'anno 2000 (in essa essendosi trasformata l'Azienda Speciale AMA) e da tal Ente interamente partecipata - di acquisire, in sostituzione dell'appaltatrice preesistente, ed attraverso la controllata AMA International e, per il suo tramite, attraverso la s.a. AMA GA (di cui alla Delib. n. 26 del 2001 del CdA di s.p.a. AMA) - l'appalto relativo alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento dei rifiuti in Dakar.
Emerse altresì che s.p.a. AMA dovette rifinanziare la partecipata senegalese a seguito della rescissione in danno dell'appalto disposta dal Governo di quello stato, con decisione convalidata dalla camera arbitrale internazionale.
Sull'assunto che il patrimonio di AMA s.p.a. avesse, per effetto della iniziativa in discorso, patito un rilevante danno patrimoniale (indicato nella complessiva somma di Euro 15.719.710, ripartito in distinte voci ed addebitato a vari dirigenti della società), con citazione 6.11.2012 il Procuratore Generale convenne innanzi alla Sezione per la Regione Lazio della Corte dei FI Conti Giovanni, uno degli amministratori di s.p.a. AMA e pro tempore di AMA GA, chiedendone la condanna per responsabilità amministrativa. Con ricorso ex art. 41 c.p.c. del 29.1.2013 il Fiscon, che in giudizio aveva eccepito la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti, ha quindi sollecitato il regolamento da queste Sezioni Unite, affermando che la natura interamente privata della s.p.a. AMA comportasse, alla stregua del costante indirizzo della Corte regolatrice (da SU 26806 del 2009 a SU 1420 del 2012) la conseguenza della carenza di potestas judicandi del giudice contabile a conoscere dei danni arrecati dagli amministratori al patrimonio della società pur interamente controllata dall'Ente pubblico.
Di diverso avviso il Procuratore Generale contabile che, nel controricorso 1.3.2013, ha sostenuto la esattezza della scelta di giurisdizione e la necessità per le Sezioni Unite di rivisitare la propria statuizione per il caso, nella specie affatto ricorrente, della società in house dell'Ente Pubblico.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato il 3.7.2013 articolata requisitoria nella quale si chiede l'affermazione della giurisdizione del giudice contabile, sull'assunto, ampiamente motivato, per il quale, definitivamente acquisito il riconoscimento normativo della specificità delle società affidatane in house, anche il caso di responsabilità sottoposto, ove l'AMA avrebbe assunto i requisiti propri di dette società, sarebbe attratto nella giurisdizione della Corte dei Conti quantomeno alla luce della normativa sopravvenuta e vigente alla data della introduzione della azione di responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il

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