Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2021, n. 07086

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2021, n. 07086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07086
Data del deposito : 24 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente 5 &r,/ r sul ricorso proposto da: MA IZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che 1-ra-certztelese-~clo Il-P-r-oc,-Gen. conclude per l'inammissibilita' uelrff-dtfeAser-e 41,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 maggio 2018, il Tribunale di Pistoia, concesse delle circo- stanze attenuanti generiche, ha condannato MA FA alla pena di mesi sette di arresto e di euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 2,44 g/I - in Pistoia il 16 ottobre 2015). Con sentenza del 10 ottobre 2019, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza suindicata, ha rideterminato la pena in mesi cinque di arresto ed euro duemilacinquecento di multa. La Corte di merito ha ritenuto fondato l'appello proposto dal MA nella parte in cui contestava sia la mancanza di motivazione e l'assenza di indicazione della pena base sia l'entità delle riduzioni di pena per le circostanze attenuanti generiche e per la scelta del rito (erroneamente non commisurata nella misura della metà ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 44, I. n. 103 del 2017, trattandosi dì reato contravvenzionale). La Corte territoriale ha previsto la pena base di un anno di arresto e di euro seimila di ammenda, stante l'elevatissimo tasso alcoolico misurato all'imputato e, pertanto, l'estrema pericolosità della condotta, tra l'altro tenuta in ora ormai tarda, in cui la scarsa visibilità avrebbe reso necessario l'impiego della massima attenzione nella guida;
peraltro, le condanne già riportate dal MA, anche per violazione dell'art. 186 C.d.S., dimostravano una sua non modesta inclinazione a commettere tale reato. L'organo giudicante ha escluso la possibilità di effettuare la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche, avendo ritenuto preminente la valutazione della gravità della sua colpa, per essersi l'imputato posto alla guida in condizioni alterate. Alla luce di tali valutazioni, la Corte fiorentina ha calcolato la pena come segue: - pena base di anni uno di arresto ed euro seimila di ammenda;
- ridotta per le attenuanti generiche a mesi dieci di arresto ed euro cinquemila di ammenda;
- ulteriore riduzione della metà per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di mesi cinque di arresto ed euro duemilacinquecento di multa.

2. Il MA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce che la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche era stata disposta nella misura di un sesto, nettamente inferiore all'estensione massima di un terzo.La Corte territoriale ha giustificato tale statuizione con l'elevato tasso alcolemico, medesima argomentazione già considerata per fissare la pena base nel massimo edit- tale. Ebbene, la reiterata valutazione di un'unica e specifica circostanza di fatto per legittimare due distinte determinazioni sfavorevoli all'imputato risultava irrazionale e contra legem.

2.2. Violazione dell'art. 597, comma 3 e 4, cod. pen.. Si osserva che la Corte di appello ha irrogato la pena di euro duemilacinquecento di ammenda, in misura superiore a quella di euro duemila inflitta dal Tribunale di Pistoia, per cui risultava essere stato violato il divieto di reformatio in peius.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente alla misura della pena pecuniaria ed infondato

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