Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2019, n. 13249

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2019, n. 13249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13249
Data del deposito : 16 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23068-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza emessa il 9/07/2018 (R.G. n. 47280/2017) nella causa tra: DI NINO NUNZIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta D N N;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA;
- resistente non costituitosi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere L G L;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha chiesto che il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma sia dichiarato inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. - Con domanda depositata presso la Prefettura di Pescara il 22/9/2009, D N N, quale vittima di usura, chiese - ai sensi dell'art. 14 della I. 7 marzo 1996 n. 108 - l'erogazione, da parte del "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", di un mutuo senza interessi dell'importo di euro 738 mila, commisurato all'entità dei danni patiti dal medesimo e dalla sua ditta individuale. Il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con provvedimento del 5/2/2013, accolse la domanda nei limiti dell'importo di euro 31.500.00. Avverso tale provvedimento, il D N propose ricorso al T.A.R. del Lazio, lamentando l'esiguità dell'importo concesso;
l'adito T.A.R. dichiarò, con sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sul presupposto che i criteri per la determinazione del quantum del mutuo fossero stabiliti dalla legge e che la pubblica amministrazione non fosse chiamata ad esercitare al riguardo alcun potere discrezionale. 2. - Riassunta la causa dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, quest'ultimo, con ordinanza del 9.7.2018, sollevò conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d'ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 3, della I. n. 69/2009 e rimettendone la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte. Le parti, che hanno ricevuto rituale comunicazione dell'ordinanza del non hanno svolto attività difensiva. (o )1- Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il conflitto sia dichiarato inammissibile.
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