Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2019, n. 13249
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23068-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza emessa il 9/07/2018 (R.G. n. 47280/2017) nella causa tra: DI NINO NUNZIO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta D N N;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -
contro
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA;
- resistente non costituitosi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere L G L;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha chiesto che il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma sia dichiarato inammissibile.
FATTI DI CAUSA
1. - Con domanda depositata presso la Prefettura di Pescara il 22/9/2009, D N N, quale vittima di usura, chiese - ai sensi dell'art. 14 della I. 7 marzo 1996 n. 108 - l'erogazione, da parte del "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", di un mutuo senza interessi dell'importo di euro 738 mila, commisurato all'entità dei danni patiti dal medesimo e dalla sua ditta individuale. Il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con provvedimento del 5/2/2013, accolse la domanda nei limiti dell'importo di euro 31.500.00. Avverso tale provvedimento, il D N propose ricorso al T.A.R. del Lazio,
- ricorrente non costituitosi in questa fase -
contro
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA;
- resistente non costituitosi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere L G L;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha chiesto che il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma sia dichiarato inammissibile.
FATTI DI CAUSA
1. - Con domanda depositata presso la Prefettura di Pescara il 22/9/2009, D N N, quale vittima di usura, chiese - ai sensi dell'art. 14 della I. 7 marzo 1996 n. 108 - l'erogazione, da parte del "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", di un mutuo senza interessi dell'importo di euro 738 mila, commisurato all'entità dei danni patiti dal medesimo e dalla sua ditta individuale. Il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con provvedimento del 5/2/2013, accolse la domanda nei limiti dell'importo di euro 31.500.00. Avverso tale provvedimento, il D N propose ricorso al T.A.R. del Lazio,
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