Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/04/2023, n. 10347

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 18/04/2023, n. 10347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10347
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20988-2020 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, E D R, L M, CARLA D'ALOISIO, A S;
-ricorrente -

contro

M R, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE

Oggetto PROFESSIONISTI GESTIONE SEPARATA INPSR.G.N.20988/2020 Cron. Rep. Ud.26/01/2023 CC SUPREMA DI CIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato S G;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1569/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 917/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere Dott. R M.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda dell’attuale intimato, avvocato iscritto all'Albo degli avvocati ma non alla Cassa di previdenza, annullando l'avviso di addebito con cui l'INPS aveva chiesto al professionista i contributi da versare alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2011 e relative sanzioni, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta. La Corte territoriale ha ritenuto che il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, prevede un principio di carattere generale introducendo una fascia di esenzione per la quale non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata il professionista qualora abbia prodotto un reddito inferiore o pari ad Euro 5000 . La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo;
Morfino Rodolfo ha depositato controricorso.
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