Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/12/2022, n. 36648
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3685/2019 R.G. proposto da: GIERRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA PIAZZA C presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati ALESSANDRA INGANGIe CARLO DI BUONO;-ricorrente - contro P F, domiciliato in ROMA PIAZZA C presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato C M;-controricorrente – nonchécontro TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA IN ARCIONE, n. 71, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D'ERCOLE, che larappresenta e difende;-controricorrente – avverso la SENTENZA n. 578/2018 d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA,pubblicata i l 13/11/2018 , R . G.N. 95/2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere Dott. A P PTTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 13 (notificata il 16) novembre 2018, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da G s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in una con Trenitalia s.p.a. quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore di F P (suo dipendente dall’1 agosto 2011, transitato da precedente datore di lavoro in forza di cessione del contratto di appalto con la predetta società, avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma di € 1.083,57, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012, solo parzialmente corrisposto dalla datrice, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento “verbale di accordo” del 29 gennaio 2014;2. preliminarmente, essa ha ravvisato, per avere il lavoratore prestato servizio presso la platea di lavaggio di via Calamizzi in Reggio Calabria, la competenza territoriale dell’adito Tribunale di tale città, contestata genericamente (per l’ubicazione delle propriesedi in Napoli e Paola) dalla datrice, senza tuttavia una puntualenegazione di ubicazione in essa della struttura o di sua configurazione, per consistenza ovvero destinazione, alla stregua di “dipendenza”;3. nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l’importo una tantum rivendicato, interam ente a carico, in quanto da erogare con la retribuzione, del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, in esito alla sua argomentata interpretazione, in combinazione con il “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp, pur non applicabile a G s.r.l., in quanto (non già innovativo, ma) attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012;e di conseguenza, essa ha pure ribadito l’obbligazione solidale della committente Trenitalia s.p.a., accertata dal Tribunale e non impugnata dalla società in via autonoma, né incidentale;4. con atto notificato il 14 gennaio 2019, G s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui con distinti controricorsi hanno resistito il lavoratore e aderito Trenitalia s.p.a. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 414, primo comma, n. 4), 416, terzo comma c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la propria mancata contestazione della natura e consistenza del sito nel quale il proprio dipendente aveva prestato l’attività lavorativa: contestazione invece adeguata, per il difetto di allegazione da parte del lavoratore, nel ricorso introduttivo, della sede di servizio, indicata in un capitolo di prova attraverso il suo mero indirizzo (senza specificazione ulteriore di consistenza o destinazione). Sicché egli era stato pertanto inadempiente all’onere di prova, a suo carico (dalla Corte reggina sostanzialmente invertito), del criterio di competenza prescelto tra quelli alternativamente indicati dall’art. 413 c.p.c. (primo motivo);
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