Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17549

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17549
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: DELLA LUNA ROCCO nato a POTENZA il 22/04/1961 avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, M F L, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. G R, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Potenza, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza del 23 dicembre 2021, avvenuto con sentenza della Corte di Cassazione n. 34810 del 2022, ha annullato l'ordinanza cautelare emessa il 26 novembre 2021 dal g.i.p. del Tribunale di Potenza nei confronti di R D L in relazione al reato degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. commesso in Potenza fino al settembre 2017. In particolare, il Tribunale del riesame ha rilevato che erano nel frattempo decorsi cinque anni dalla commissione del reato, e che la consorteria criminale di cui era concorrente esterno l'imputato era ormai non più operativa, talchè dovevano ritenersi non più sussistenti le esigenze cautelari.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, essendo stato pronunciato l'annullamento in cassazione per vizio di motivazione, il giudizio di rinvio avrebbe dovuto avere ad oggetto sia i gravi indizi che le esigenze cautelari, e nel caso in esame la ordinanza impugnata ha motivato, invece, soltanto sulle esigenze cautelari. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto il decorso del tempo è irrilevante in un reato in cui vige la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e comunque non si è tenuto conto di altre risultanze investigative da cui risultava che ancora nel 2021 l'imputato aveva tentato di far assumere una persona presso una società affidataria di servizi pubblici in posizione analoga alla propria per creare un centro di potere simile a quello già ricoperto. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è superabile solo alla luce di sopravvenienze relativa all'esaurimento dell'attività associativa, e non con riferimento alla posizione in cui vengano a trovarsi i correi.
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