Cass. pen., sez. III, sentenza 31/08/2021, n. 32395

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 31/08/2021, n. 32395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32395
Data del deposito : 31 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG dott. LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza'

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 21 ottobre 2020, rigettava l'istanza di ricusazione di un perito, proposta dalla difesa di CO Rossano, ritenendo l'insussistenza di presupposti di cui alla lettera a), c) e d) cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 223 cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia Avv. Marco Petternella, del foro di Rovigo, articolato in un unico motivo, con cui lamenta Inosservanza o erronea applicazione degli artt.223 e 36 cod. proc. pen. ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. , considerato il verbale in forma riassuntiva, dove non risultano verbalizzate le operazioni di inizio e fine della deregistrazione.

2.1. La difesa premetteva che il ricorrente si trova indagato in un processo ustralcio per reati in materia ambientale ed evidenzia che alcune intercettazioni pertinenti un diverso procedimento risultavano già trascritte con perizia effettuata dalla dott. Ira TO , perizia che però non veniva ammessa nel procedimento di cui trattasi. Il Giudice nominava perito nel procedimento la medesima dott.ssa TO affinchè provvedesse alla trascrizione delle intercettazioni, e gli imputati, tra i quali CO, nominavano quale CT di parte la dott.ssa Laura Figueroa. L'istanza di ricusazione era motivata dal fatto che in relazione ad altro incombente peritale disposto in altro procedimento ed a seguito di "contraddittori tecnici" sulle perizie la / dott.ssa TO aveva sporto denuncia-querela nei confronti della dott.ssa Figueroa. Ritiene la difesa che non sarebbe esatta la valutazione del giudice dell'inesistenza di un interesse nel procedimento, posto che l'art. 36, lett. a) cod. proc. pen. consente che ai fini della ricusabilità del perito possa rilevare anche un interesse morale, esistente nel caso di specie, con sospetto di parzialità, in quanto la dott.ssa TO non potrebbe sconfessare il proprio operato e sarebbe portata ad assumere una posizione confermativa anche nella perizia da svolgere nel procedimento penale in oggetto. Peraltro sussisterebbe anche la situazione compresa nell'art. 36, lett.

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