Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2023, n. 08965
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA IA MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 04/01/2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha autorizzato la consegna, richiesta con mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità Giudiziaria della Romania, di TA IA MA (cittadino rumeno) per l'esecuzione della condanna alla pena privativa della libertà personale di un anno, due mesi e venti giorni, inflitta al predetto con sentenza di condanna irrevocabile per due episodi di guida in stato di ebbrezza (commessi il 17/12/2015 e il 27/11/2021).
2. Avverso la sentenza, a mezzo del proprio difensore, il consegnando ricorre deducendo tre motivi:
2.1. in primo luogo eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 24 della I.n. 69 del 2005, in quanto il TA è in Italia sottoposto a procedimento penale per violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (è stato trovato in possesso di un machete) e la consegna alla Romania gli impedirebbe di potere partecipare al relativo processo con la piena esplicazione delle facoltà difensive;
2.2. con il secondo motivo censura la sentenza della Corte barese in quanto la consegna violerebbe le regole del giusto processo, atteso che in Romania è stato giudicato in assenza e la sentenza impugnata dà atto che la pronuncia di condanna rumena gli verrà notificata solo al momento della consegna;
nell'ordinamento rumeno la impugnazione proposta dal TA avverso tale condanna non ha effetto sospensivo dell'esecuzione e ciò violerebbe i principi costituzionali;
2.3. infine, con il terzo motivo, deduce violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, in quanto il TA risulta risiedere in Italia - sebbene non da cinque anni - e la Corte di appello ha omesso di considerare l'effettivo radicamento nel nostro Paese del