Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2022, n. 10860

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A seguito di statuizione sulla giurisdizione da parte della S.C. adita in sede di regolamento, il giudice nazionale non di ultima istanza avanti al quale il processo prosegua è ammesso a sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE avanti alla Corte di Giustizia qualora dubiti della conformità di questa statuizione al diritto dell'Unione; in tal caso, tuttavia, la vincolatività della statuizione interna sulla giurisdizione viene meno soltanto all'esito della decisione della Corte di Giustizia dalla quale si evinca l'effettiva contrarietà di questa statuizione al diritto UE, e nei limiti della contrarietà così emergente.

In tema di istanza di fallimento nei confronti di una società che abbia trasferito all'estero la propria sede, l'art. 3, par. 1, del Reg. (CE) n. 1346 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, applicabile "ratione temporis", conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE - ordinanza 24 maggio 2016, causa C-353/15 - dev'essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro ad un altro Stato membro, il giudice, investito successivamente a detto trasferimento di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine, può superare la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali (cd. COMI) con la nuova sede statutaria posta in altro Stato, benché in quello di origine la stessa non abbia mantenuto alcuna dipendenza, solo se da una valutazione globale di altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi, si evinca che il centro effettivo di direzione e di controllo della società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2022, n. 10860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10860
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 8755/2017 Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 10860/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto PIETRO CURZIO - Primo Presidente - FALLIMENTO CAMILLA DI IASI - Presidente di Sezione - Ud. 08/03/2022 – C DE C - Presidente di Sezione - U.P.cam. D SINI - Consigliere - R.G.N. 8755/2017 GIACOMO MARIA STALLA - Rel. Consigliere - Rep. FABRIZIA GARRI - Consigliere - A G - Consigliere - A C - Consigliere - M M - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.8755-2017 proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO LONMOBILI S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 12, presso lo studio dell'avvocato F L B, rappresentata e difesa dall'avvocato M C D P;

- ricorrente -

FIDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUEL GIANTURCO 1, Numero registro generale 8755/2017 Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 10860/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 presso lo studio dell'avvocato PASQUAL LA PESA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato H S;
- controricorrente e ricorrente incidentale - LONE GENNARO (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Leonmobili s.r.l.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO CODOGNOTTO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANC RUCCIA;
LONMOBILI OOD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 289, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CICCOPIEDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CICCOPIEDI;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

FIDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUEL GIANTURCO 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUAL LA PESA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato H S;
CURATELA DEL FALLIMENTO LONMOBILI S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 12, presso lo studio dell'avvocato F L B, rappresentata e difesa dall'avvocato M C D P;
- controricorrenti all'incidentale -

contro

ARTURO SALICE S.P.A., DEUTSCHE BANK S.P.A., ELICA S.P.A., I.C.O. S.R.L., GRAFICHE RICCIARELLI DI RICCIARELLI BERNARDINO, HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME GMBH;

- intimati -

2 di 30 Numero registro generale 8755/2017 Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 10860/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 avverso la sentenza n. 154/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/02/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso principale nei suoi primi due motivi, assorbiti i restanti, nonchè il ricorso incidentale di F s.r.l. nel suo primo motivo, assorbiti i restanti e dichiarare inammissibile l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato di Leonmobili ODD e i due motivi del ricorso incidentale condizionato di G L. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. I principali fatti di causa ed i fondamentali elementi della questione devoluta a queste Sezioni Unite possono così riassumersi: ▪ il 10 giugno 2013 il Tribunale di Bari dichiarava, su istanze presentate da vari creditori a partire dal 19 novembre 2012, il fallimento della Leonmobili srl (avente ad oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di mobili ed arredi) in persona del legale rappresentante G L;
▪ l'11 febbraio 2014 la Corte di Appello di Bari, adita in sede di reclamo ex art.18 l.fall., sospendeva il giudizio fin visto l'esito del regolamento preventivo di giurisdizione già proposto ex art.41 cod.proc.civ. dalla Leonmobili srl, la quale assumeva la carenza di giurisdizione del giudice italiano, avendo l'assemblea dei soci trasferito la sede sociale in Sofia (Bulgaria) con delibera del 18 luglio 2012, seguita dalla cancellazione della società dal registro delle imprese italiano in data 12 settembre 2012 (nulla di operativo residuando in Italia);
▪ il 16 maggio 2014 veniva depositata l'ordinanza n. 10823 con la quale queste Sezioni Unite decidevano il suddetto regolamento preventivo nel senso della sussistenza, ex art.3 § 1 Reg. Consiglio CE 3 di 30 Numero registro generale 8755/2017 Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 10860/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 sulle procedure di insolvenza n. 1346/2000, della giurisdizione del giudice italiano, dal momento che la presunzione regolamentare di corrispondenza tra la sede statutaria dell'impresa e l'ubicazione del centro degli interessi principali della società debitrice doveva qui “dirsi superata, non essendosi mai effettivamente radicato in Bulgaria il centro degli interessi principali della Leomobili”;
▪ il 24 giugno 2015, riassunto e nuovamente sospeso il procedimento, interveniva l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Bari, dubitando della correttezza di quanto così statuito dalle Sezioni Unite nella ordinanza regolatrice, rimetteva alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale sull'esatta interpretazione dell'art.3 § 1 Reg.CE n. 1346/2000: “a) se in assenza di dipendenze in altro Stato membro, la presunzione di cui al paragrafo 1 ultima parte e paragrafo 2 dell'articolo 3 del Regolamento può essere superata da chi contesti la giurisdizione, con prova che il centro degli interessi principali si trova in Stato diverso da quello in cui ha sede l'impresa societaria;
b) in caso di risposta positiva al quesito che precede, se la prova può essere tratta da altra presunzione, e cioè dalla valutazione di elementi indiziari dai quali possa ritenersi arguibile sul piano logico- deduttivo che il centro degli interessi principali si trova in altro Stato membro”;
▪ il 24 maggio 2016 (causa C-353/15) veniva depositata l'ordinanza della CGUE, con il seguente dispositivo: “L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro a un altro Stato membro, il giudice investito, successivamente a detto trasferimento, di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine può escludere la presunzione secondo la quale il 'centro degli 4 di 30 Numero registro generale 8755/2017 Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 10860/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 interessi principali' di tale società è situato nel luogo della nuova sede statutaria e ritenere che il centro di tali interessi rimanga, alla data in cui esso è stato adito, in tale Stato membro di origine, benché tale società non abbia più in quest'ultimo Stato alcuna dipendenza, solo se da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi si evince che, tuttavia, il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data”;
▪ il 27 febbraio 2017, riassunto il giudizio, veniva pubblicata la sentenza n. 154 (oggetto del presente ricorso per cassazione) con la quale la Corte di Appello di Bari definiva il reclamo dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano e quindi revocando il fallimento della Leonmobili srl;
si osserva, in particolare, nella sentenza in questione, che: - il giudice del reclamo può riesaminare il merito della giurisdizione previa rimessione alla CGUE di questione pregiudiziale concernente l'esatta interpretazione del diritto comunitario, allorquando abbia ragione di dubitare della conformità a quest'ultimo della statuizione sulla giurisdizione già resa dalla Corte di Cassazione ex art.382 cod.proc.civ.;
- quanto stabilito dalla CGUE richiede di verificare se, al momento dell'instaurazione del procedimento fallimentare, il centro effettivo di direzione e di controllo della Leonmobili srl, nonché il luogo di gestione dei suoi interessi, continuasse a trovarsi in Italia, così da superare la presunzione di cui all'art.3 § 1 Reg.CE n. 1346/2000;
- questa verifica deponeva nel senso che la Leonmobili srl avesse appunto in Bulgaria, e non in Italia, il centro effettivo di direzione e controllo, nonché il luogo di gestione dei suoi interessi, come desumibile da vari e convergenti elementi istruttori. § 2.1 Il curatore del Fallimento Leonmobili srl ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in questione: 5 di 30 Numero registro generale 8755/2017 Numero sezionale 106/2022 Numero di raccolta generale 10860/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 ▪ con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta (ex art. 360, co. 1^, n.1) ovvero n.4) cod.proc.civ.) il fatto che la Corte di Appello - che pure, quale giudice non di ultima istanza ancora investito di compito decisionale, aveva il potere di rivolgersi alla CGUE in presenza di dubbi sulla conformità al diritto UE del giudicato sulla giurisdizione rinveniente dalla pronuncia delle Sezioni Unite ex articolo 382 cod.proc.civ. - era poi entrata nel merito delle valutazioni espresse dal giudice superiore ben oltre il perimetro della questione pregiudiziale devoluta alla CGUE, così da pronunciarsi nuovamente su questioni già risolte dal giudice superiore e non sottoposte al vaglio della CGUE medesima. Segnatamente, la Corte di Appello aveva sollevato questione pregiudiziale ex articolo 267 TFUE non già sulla nozione di 'centro degli interessi principali' e neppure sulla idoneità degli elementi rilevati dalle Sezioni Unite a superare la presunzione più volte menzionata, bensì sul diverso problema per cui, ai sensi dell'articolo 3 Reg., solo la presenza di

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