Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/01/2005, n. 732
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Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia, promossa dal privato nei confronti del Comune, avente ad oggetto l'adempimento o, in subordine, la risoluzione di una convenzione di lottizzazione, detta giurisdizione trovando fondamento normativo - a prescindere dalla portata dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a seguito e per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 281 del 2004, in relazione ad ipotesi di preesistente giurisdizione amministrativa nella materia urbanistica - nell'art. 11, Comma quinto, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, con norma immediatamente applicabile anche in relazione ad accordi conclusi prima della sua entrata in vigore, nel devolvere al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla P.A. con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, configura un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo correlata, non ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisce oggetto. Nè osta all'attribuzione di una siffatta controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo la congiunta proposizione di una richiesta di condanna della P.A. al risarcimento dei danni, trattandosi di questione attinente, non all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P R - rel. Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINDACATO IMMOBILIARE TURISTICO S.I.T. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G G, F S, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CUNE DI LERICI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, c/o avv. A L rappresentato e difeso dall'avvocato R G, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2806/99 del Tribunale di LA SPEZIA;
uditi gli avvocati F S, A LOSI, per delega dell'avvocato Rino GRACILI;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 18/11/04 dal consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso proposto dalla s.r.l. Sindacato Immobiliare Turistico S.I.T., dichiarando il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e la giurisdizione del giudice amministrativo, sentito in udienza l'Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, il quale chiede per la giurisdizione dell'a.g.o..
LA CORTE Ritenuto che con atto notificato il 29.7.1999 la S.r.l. S.I.T. conveniva davanti al Tribunale di La Spezia il Comune di Lerici e, premesso che, a seguito di convenzione di lottizzazione intervenuta tra le parti il 22.7.1966 a fronte della prevista ed approvata edificabilità di terreni di sua proprietà, la società si era fatta carico di una serie di obblighi (oneri di urbanizzazione, cessione di aree e di immobili a prezzo inferiore all'indennità di esproprio, concessione di finanziamenti) che adempiva, mentre il Comune non aveva onorato le proprie obbligazioni, chiedeva la condanna del Comune all'adempimento o, in subordine, la risoluzione per inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni;
che il Comune di Lerici eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998;
che la S.I.T. - ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per sentir affermare la giurisdizione del giudice ordinario;
che il Comune di Lerici ha resistito con controricorso;
che il P.G., al quale gli atti sono stati trasmesso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che la domanda proposta dalla S.I.T..
davanti al Tribunale di La Spezia contro il Comune di Lerici ha ad oggetto l'adempimento o, in subordine, la risoluzione di una convenzione di lottizzazione e la condanna al risarcimento del danno;
che il Comune di Lerici ha invocato, a sostegno dell'affermata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 (applicabile, ai sensi dell'art. 45, comma 18,
del citato d.lgs., ai giudizi iniziati, come quello in esame, successivamente al 30.6.1998), secondo cui "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia";
che la Corte costituzionale con la sentenza n. 281/2004 (pubblicata sulla G.U. n. 30 del 4.8.2004), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998, per eccesso di delega, "nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno";
che l'invocata disposizione, nella parte in cui istituiva una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, è quindi divenuta inapplicabile nel presente giudizio (art. 136 Cost. e art. 30 legge n. 87 del 1953);
che i fini del presente regolamento di giurisdizione non può tenersi conto della legge n. 205 del 2000, che, con l'art. 7, lettera b), sostitutivo dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, ha nuovamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, poiché, per costante giurisprudenza di queste Sezioni unite, la legge n. 205 del 2000 trova applicazione soltanto per le controversie instaurate a
partire dal 10.8.2000, data della sua entrata in vigore, non potendole essere riconosciuta efficacia retroattiva con conseguente applicabilità anche ai giudizi iniziati dopo il 30.6.1998 ed ancora pendenti (S.U. n. 149/2001;n. 12198/2002). che ai fini della pronuncia sulla giurisdizione occorre far riferimento alla normativa vigente in tema di riparto alla data di proposizione della domanda;
che, essendo dedotta in giudizio una convenzione di lottizzazione, rientrante, per costante giurisprudenza di queste S.U., tra gli accordi sostitutivi del procedimento disciplinati dall'art. 11 della legge 7.8.1990 n. 241 (v., tra le tante, sent. n. 1262/2000), non
giova indagare sulla persistente ridotta efficacia del citato art. 34/ in relazione ad ipotesi di preesistente giurisdizione amministrativa nella materia urbanistica, fatta salva dalla sentenza della Corte costituzionale n. 281/2004, poiché deve aversi riguardo al comma 5 del citato articolo, che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla pubblica amministrazione con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, così configurando una ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa non correlata ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisce oggetto;
che il citato art. 11, comma 5, quale norma sulla giurisdizione, è applicabile anche agli accordi (come quello in esame) stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (sent. n. 7452/97);
che non osta all'attribuzione della controversia in esame alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del citato art. 11, comma 5, la congiunta proposizione, oltre alle domande di adempimento o, in subordine, di risoluzione dell'accordo, per le quali detta giurisdizione pacificamente sussiste, anche di una richiesta di condanna al risarcimento dei danni, trattandosi di questione non attinente all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo (v., in tal senso, Corte cost. sent. n. 204/2004);
che va pertanto dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.