Cass. civ., sez. III, sentenza 19/10/2022, n. 30723
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In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale, agli effetti del comma 1 dell'art. 122 c.ass., fra i "terzi" a beneficio dei quali opera l'assicurazione di un veicolo, in caso di scontro con altro veicolo, rientrano tutti i soggetti "lato sensu" trasportati su quest'ultimo, compreso il conducente (ferma restando la necessità, per quest'ultimo, di fornire la prova liberatoria della sua responsabilità); alla stregua, invece, del comma 2 della disposizione citata (ovvero allorquando si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo sul quale abbia luogo il trasporto), il riferimento ai "trasportati" allude esclusivamente a chi si trovi sul veicolo senza esserne il conducente, mirando l'assicurazione a coprire proprio la condotta di quest'ultimo.
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nel caso in cui sia impossibile identificare chi, tra gli occupanti di un veicolo, ne fosse il conducente (nella specie, ai fini dell'accertamento, in capo all'attore, della legittimazione ad agire ex art. 141 c.ass. quale terzo trasportato), la presenza, a bordo dello stesso, di colui che ne aveva la disponibilità giuridica o a cui il veicolo era stato affidato è circostanza suscettibile di fondare la prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tali soggetti si trovassero alla guida del mezzo (sempre che fossero provvisti della relativa idoneità legale e di fatto).
Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 2054 c.c. il sinistro mortale occorso agli occupanti di una vettura la quale si era accidentalmente mossa dalla posizione di sosta in cui si trovava in prossimità del margine di una banchina portuale, precipitando in mare).
Sul provvedimento
Testo completo
30723.2022 ORIGINALE f REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente Est. Ass. r.c.a. Veic. con a LE ET IO bordo chi ne ha la dispon. o FR l'abbia ricev. - Terzo trasp. DANILO SESTINI Consigliere Incert. sulla conduzione Consigliere ANTONIETTA SCRIMA Ud. 29/04/2022 PU EMILIO IANNELLO Consigliere 30423 Cron. Consigliere Rel. GIUSEPPE CRICENTI R.G.N. 21609/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21609/2019 proposto da: ES IA ES Vito, FF IU tutti in proprio e nella qualità di eredi di ES SA (deceduto), elettivamente domiciliati in Roma Via Appia Nuova 96 presso lo studio dell'avvocato Rolfo Paolo, rappresentati e difesi dagli avvocati Pollina Massimo e Angelo Giovanni;
-ricorrente -
contro
Vittoria Assicurazioni Spa in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Roma Via L. Bissolati 76 presso lo studio dell'avvocato Spinelli Giordano Tommaso, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorentino Sergio;
-controricorrente 2022 886 avverso la sentenza n. 924/2019 della Corte di Appello di Palermo, depositata il 30 aprile 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica cameralizzata del 29 aprile 2022 dal Consigliere Giuseppe Cricenti;
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del Marzo 2014, il Tribunale di Trapani rigettava la domanda, formulata ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada (di seguito C.d.S.) dagli odierni ricorrenti nei confronti della Vittoria Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti iure proprio e iure hereditatis a causa del decesso del loro congiunto SA ES. Secondo la prospettazione svolta dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio: a) il de cuius, il 1° aprile 2011, si trovava in qualità di trasportato sull'autovettura condotta da AN RR e di sua proprietà, assicurata presso l'indicata società;
b) la RR aveva effettuato una incauta manovra sul molo Ronciglio di Trapani, in prossimità del margine della banchina, provocando la caduta in acqua dell'autovettura ed il conseguente decesso per annegamento dei due occupanti.
1.1. Il primo giudice motivava il rigetto ritenendo che gli attori non avessero fornito la prova, come sarebbe stato loro onere, degli elementi costitutivi della domanda, cioè del trasporto nel loro congiunto e dell'essere il sinistro riconducibile alla circolazione stradale.
2. Gli eredi del de cuius appellavano la sentenza sulla base di tre motivi, inerenti alla disconosciuta qualità di terzo trasportato di SA ES, all'essere stato il veicolo in movimento al momento del sinistro e all'essere stata l'area del sinistro aperta alla circolazione stradale.
2.1. La Corte di Appello Di Palermo, nella resistenza della società assicuratrice, dopo avere disatteso per novità un'istanza di prova testimoniale formulata dagli appellanti ed averla comunque reputata superflua, in quanto aveva ad oggetto circostanze già acquisite al processo a mezzo delle relazioni di servizio delle forze dell'ordine 2 intervenute sul luogo del sinistro, esaminava congiuntamente i primi due motivi e ripercorreva in primo luogo la motivazione del tribunale in questi termini: Il primo giudice escludeva sussistesse la relativa prova sulla base dei suddetti elementi: i corpi dei due occupanti del veicolo al momento del rinvenimento si trovavano sollevati dai sedili quasi a toccare il tetto in quanto privi di cinture di sicurezza;
il sedile lato guida si trovava spostato in avanti e quello accanto aveva lo schienale reclinato;
la leva del cambio era in folle e le chiavi si trovavano inserite nel quadro di accensione;
i finestrini e le portiere erano chiusi. Posta l'impossibilità di evincere dalla originaria postazione degli occupanti e dalla posizione dei due corpi lo stato dei due sedili e la leva del cambio porterebbe a ritenere, secondo il primo giudice che nessuno dei due ragazzi si trovasse a lato guida al momento del sinistro, ostandovi sia lo spostamento in avanti del sedile lato guida, che lo schienale reclinato dell'altro sedile anteriore, normalmente in posizione verticale durante la marcia. I medesimi elementi portano ad escludere che l'autovettura fosse in movimento subito prima di precipitare dal molo in acqua, e, d'altra parte, l'area del molo dove si trovava, del demanio portuale, era interdetta alla circolazione stradale ed adibita esclusivamente alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti. In conclusione, secondo la ricostruzione del primo giudice, quando era precipitata in acqua l'autovettura si trovava ferma ed i due occupanti si erano recati sul posto notoriamente meta di coppie in cerca di intimità, per appartarsi. Quindi, il sinistro si era verificato per un utilizzo improprio incauto e negligente del veicolo>>.
2.2. La Corte territoriale, di seguito, riferiva la doglianza proposta dagli appellanti sull'assunto che gli elementi di fatto sopramenzionati sarebbero stati rivelatori di una diversa ricostruzione dei fatti, precisamente nel senso che: aa) il sedile del guidatore spostato in avanti consentiva di escludere che l'ES lo occupasse al momento del sinistro, in quanto ciò era incompatibile con la sua altezza di mt. 1,78, 3 mentre era compatibile, per contro, con la bassa statura della RR;
bb) l'essere stato reclinato lo schienale del sedile passeggero avrebbe provato che esso era occupato dall'ES, per consentirgli di sedersi, tenuto conto della sua altezza e delle dimensioni ridotte dell'abitacolo;
cc) la posizione di trasportato del medesimo sarebbe, del resto emersa anche dalle lesioni (escoriazioni) che erano state riscontrate sul corpo del loro congiunto alla regione dorsale e alle nocche della mano destra, terzo e quarto dito mano sinistra, spalla destra, in quanto esse sarebbero derivate dal tentativo di uscire dall'abitacolo compiuto dall'ES in quanto occupava il sedile destro dell'autovettura, mentre se fosse stato seduto dal lato guida le stesse escoriazioni si sarebbero presentate alla mano ed alla spalla sinistra;
dd) l'autovettura sarebbe stata in fase di circolazione, in quanto le chiavi erano inserite nel quadro "in accensione" e l'autovettura mancava di freno di stazionamento, mentre la posizione del cambio in folle sarebbe spiegabile ipotizzando che nelle fasi concitate della caduta si fosse disinnescato l'innesto della marcia.
2.3. ancora di seguito, la corte palermitana ha disatteso la censura così motivando: Osserva il Collegio che le conclusioni a cui pervengono gli appellanti in base alla posizione dei due sedili anteriori e alle lesioni riscontrate sul corpo di ES potrebbero essere condivisibili, a tutto concedere, ove fosse sufficientemente certo che l'autovettura era in movimento al momento della sua caduta in acqua. In tale ipotesi, dovendo presumere che uno dei due occupanti fosse alla guida, sarebbe plausibile ritenere che si trattasse della RR. Tuttavia, gli elementi acquisiti al processo non consentono di affermare che uno dei due occupanti stesse conducendo il veicolo. Al contrario, come ben evidenziato dal Tribunale, la posizione dei sedili consente di presumere, con un grado di probabilità superiore o quanto meno uguale, che nessuno dei due ragazzi fosse alla guida. Infatti, la ridottissima distanza fra sedile del guidatore e pedaliera, di soli 30 centimetri (come risulta dal verbale e dai rilievi fotografici in atti) sembrerebbe escludere che la RR stesse guidando. Infine, nella relazione di servizio prodotta viene dato atto che le chiavi vennero trovate inserite nel quadro "di accensione" e non "in accensione", circostanza del tutto neutrale rispetto alle diverse ricostruzioni, così come la mancanza di freno di stazionamento, che non può offrire alcun valido elemento di convincimento, essendo compatibili con le più disparate ipotesi (dimenticanza, eliminazione nelle concitate fasi immediatamente successive alla caduta etc. . .). A ciò si aggiungano le caratteristiche del luogo del sinistro (senza via di uscita, isolato, privo di illuminazione ed a circolazione parzialmente interdetta) e la relazione sentimentale tra i due occupanti (in procinto di sposarsi), che avvalorano ulteriormente l'ipotesi formulata dal primo giudice. Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che correttamente il primo giudice ha ritenuto non offerta la prova della qualità di trasportato e della circolazione stradale al momento del sinistro.>>. Sulla base di tale iter motivazionale, la corte di appello, ritenuto assorbito il terzo motivo, ha rigettato l'appello con sentenza del 30 aprile 2019. 3. Avverso tale sentenza gli eredi di SA ES hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Vittoria Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza, ma ha avuto luogo in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto né il Pubblico Ministero presso la Corte né le parti hanno chiesto la discussione orale. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4. Il Presidente, all'esito di riconvocazione del Collegio e di nuova deliberazione, ha sostituito se stesso al relatore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Il Collegio rileva preliminarmente che nel giudizio avrebbero dovuto essere convenuti anche gli eredi della ragazza proprietaria dell'autovettura. Nell'azione ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 il proprietario assicurato dell'autovettura su cui il trasportato ha subito danno è litisconsorte necessario: vedi Cass. n. 17963 del 2021 (in motivazione non massimata sul punto ma diffusa) e Cass. n. 23706 del 2016. Tale questione in realtà era stata posta dall'assicurazione nelle sue difese in primo grado, e tuttavia emerge che il Tribunale, a pag. 10 della sua sentenza, ha affermato l'integrità del