Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2020, n. 36065
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sull'istanza proposta da EL GA EL, nato a [...], il [...], EL GA LE, nato a [...], il [...], EL GA MI, nata a [...], il [...], ex art. 130 cod. proc. pen., in riferimento alla sentenza emessa da questa Corte in data 04/07/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha concluso rimettendosi alla Corte in ordine alla verificazione della istanza stessa e chiedendo, in subordine, l'assegnazione del ricorso alla sezione competente per la trattazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.;
udito l'avv. Francesco Franceschi, sostituto processuale dell'avv. Davide Sangiorgio, per la parte civile Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione s.p.a., che ha concluso riportandosi alla memoria già depositata in cancelleria, depositando, inoltre, conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
udito per gli istanti il difensore di fiducia, avv. LE Giro Sepe, che ha concluso per l'accoglimento della istanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza depositata in data 30/01/2020, EL GA EL, EL GA LE e EL GA MI rappresentavano che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 42749/2019, emessa in data 04/07/2019, aveva omesso di dichiarare la prescrizione del reato di cui all'art. 130 T.U.B., ascritto ai predetti con sentenza della Corte di Appello di Roma del 08/11/2017, relativamente alla quale era stato ritualmente proposto ricorso per cassazione definito con la sentenza oggetto dell'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO L'istanza di correzione di errore materiale va dichiarata inammissibile. Con la sentenza oggetto dell'istanza di correzione di errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., questa Corte ha rigettato i ricorsi proposti dagli odierni istanti avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in data 08/11/2017, aveva parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11/07/2014, con cui i predetti erano stati condannati a pena di giustizia per i reati a loro rispettivamente ascritti, tra i quali il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, cod. pen., 11 e 130 d. Igs. n. 385/1993, in Torre del Greco dalla costituzione della società sino al gennaio 2012. Gli istanti deducono che, in relazione a detto reato, il termine massimo di prescrizione, pur tenuto conto delle sospensioni intervenute nel corso dei giudizio di merito, era decorso al momento in cui era stata emessa la sentenza di questa Corte, che aveva, quindi, omesso di rilevare la relativa causa di proscioglimento, a fronte di ricorsi non dichiarati inammissibili. In relazione alla fattispecie contravvenzionale, ascritta agli odierni istanti al capo A) del'imputazione, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza emessa da questa Corte in data 04/07/2019, con particolare riferimento alla sintesi dei motivi di ricorso, emerge che né EL EL GA né LE EL GA avessero formulato alcuna doglianza, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza emessa dalla Corte territoriale era divenuta irrevocabile. Come affermato dalle Sezioni Unite, infatti, "In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello." (Sez. U, sentenza n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello ed altro, Rv. 268966). Tale approdo ermeneutico, peraltro, trova autorevoli precedenti in Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci;
Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266;
Sez. U, sentenza n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531, per cui può senz'altro ritenersi indirizzo più che consolidato. Ne consegue, quindi, che l'istanza presentata nell'interesse di EL EL GA e LE EL GA appaia prima facie radicalmente inammissibile. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in riferimento a MI EL GA, la quale aveva formulato uno specifico motivo di ricorso, in riferimento al capo A), peraltro senza dedurre affatto la prescrizione del reato. Come si evince dalla motivazione della sentenza emessa da questa Corte in data 04/07/2019 nei confronti della predetta imputata, in riferimento al motivo di ricorso concernente il capo A) dell'imputazione, si è affermato che le deduzioni difensive avessero omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, il che implica una chiara valutazione di inammissibilità in riferimento a detto specifico motivo di ricorso, come tale insuscettibile di fondare una declaratoria di prescrizione. Pacificamente, infatti, la genericità dei motivi, che è causa di inammissibilità del ricorso, si ravvisa sia nei casi in cui il motivo è aspecifico, sia allorquando esso manca di correlazione con le ragioni argomentative della sentenza impugnata, in quanto il motivo di ricorso non può ignorare le affermazioni che costituiscono il tessuto argomentativo del provvedimento censurato, senza cadere, anche in tal caso, nel vizio di aspecificità (Sez. 4, sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 4, sentenza n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236954;
Sez. 1, ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751). La valutazione di rigetto del ricorso di MI EL GA che - al netto dell'accoglimento del motivo concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio - si evince dal dispositivo della sentenza, deve, infatti, collegarsi alla circostanza che la ricorrente - al pari di EL e LE EL GA - aveva formulato uno specifico motivo di ricorso fondato su questioni di carattere processuale. La valutazione delle questioni processuali prospettate nella specie, per la loro complessità - come si evince dalla motivazione della sentenza emessa da questa Corte nei confronti degli odierni istanti -, si era conclusa con un rigetto, non potendo fondare una declaratoria di inammissibilità, nella misura in cui ha implicato un'analisi di vicende processuali estremamente articolata. Ne discende, pertanto, che le ragioni di rigetto delle doglianze sulle specifiche questioni processuali prospettate, sono risultate assorbenti rispetto alle singole ragioni di inammissibilità degli altri motivi di ricorso, nel senso che, anche per ragioni di sinteticità nella formulazione del dispositivo, si è data prevalenza - come di consueto avviene - alla pronuncia di rigetto del ricorso, senza individuare le ulteriori, singole cause di inammissibilità degli altri motivi. Ciò non significa affatto che tali ulteriori motivi non possano essere considerati inammissibili, come palesato dalla più analitica motivazione in riferimento a ciascun motivo di ricorso. Non vi è dubbio, quindi, che il percorso logico-argomentativo estrinsecato dalla sentenza debba essere considerato essenziale, non potendo certamente argomentare alla luce della sola lettura del dispositivo che, evidentemente, non può che dare contezza della formula ritenuta prevalente, ma non esaustiva. In tal senso devono, infatti, considerarsi anche le conseguenze che l'adozione di una piuttosto che di altra formula - rigetto o inammissibilità - determina a livello di conseguenze ex art. 616 cod. proc. pen.: la declaratoria di inammissibilità, infatti, comporta, di regola, anche