Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2012, n. 14723

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Nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'effetto vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione, nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda, non preclude alle parti di formulare domande o eccezioni nuove rispetto a quelle del giudizio estinto, non operando la preclusione, stabilita invece dall'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ. con riguardo al procedimento in sede di rinvio, di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel processo in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2012, n. 14723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14723
Data del deposito : 30 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S GIORGIO SROGRG39S01B354G, VACCA BIANCA MARIA
VCCBCM41D45D323K, nella qualità di eredi di S R e S A, domiciliati in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato S F;

- ricorrenti -

contro
B VALERIA BDSVLR46D41B354B, B ROBERTO
BDSRRT38H18B354D, B MASSIMO BDSMSM41P26B354Z, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. MALLADRA 31, presso lo studio dell'avvocato P G, rappresentati e difesi dall'avvocato V S;

B UBALDO BDSBDL37L06B354A, domiciliato in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato T M;

B VALENTINA BDSVNT40D59B354I, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato PONTECORVO EDOARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RACHELE MARIA LAURA, CAREDDA VINCENZO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 416/2007 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

uditi gli Avvocati Gaudenzio PROIETTI con delega dell'Avvocato VACCA, Avvocato DORÈ M. Irene con delega dell'Avvocato PONTECORVO difensori dei rispettivi resistenti che si riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25, 26 gennaio e 5 febbraio 1994, S R e Vacca Assunta, in qualità di eredi di Usai Cabras Gaetano, convenivano dinanzi al Tribunale di Cagliari B Ubaldo, Valentina, M, V e Roberto, quali eredi di B Ubaldo, chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio dell'area fabbricabile sita in Cagliari, via Toscana, in catasto f. 11, mappale 45 sub e). A sostegno della domanda, gli attori deducevano:
-che gli istanti, nella qualità, avevano citato dinanzi allo stesso Tribunale B Ubaldo, chiedendo la sua condanna al rilascio del predetto immobile;

-che il convenuto, nel costituirsi, aveva sostenuto di essere proprietario del terreno, trasferitogli dall'Usai con una lettera del 10-7-1954, quale corrispettivo per prestazioni professionali da lui svolte;

-che, per l'ipotesi in cui il contenuto della lettera venisse inteso come promessa di vendita, il convenuto aveva chiesto una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.;

-che il Tribunale aveva accolto la domanda attrice, ritenendo che la lettera in questione avesse natura di atto ricognitivo di precedenti intese verbali, non idoneo a perfezionare il trasferimento immobiliare;

-che tale decisione era stata riformata dalla Corte di Appello di Cagliari, la quale aveva attribuito al negozio contenuto nello scritto la natura di datio in solutum, ed aveva dichiarato il B proprietario dell'area, per effetto del mancato rifiuto dell'offerta contenuta nella citata lettera;

-che con sentenza del 30-6-1987 la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza di appello, affermando il principio di diritto secondo cui, per poter effettuare il trasferimento del bene mediante datio in solutum, è necessaria un'accettazione espressa della proposta, non potendosi ritenere l'applicabilità dell'art. 1333 c.c.;

-che la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, con sentenza dei 3-11-1992 aveva dichiarato l'estinzione del processo, in quanto non riassunto tempestivamente nei confronti degli eredi di S V, deceduto nelle more del giudizio.
Tanto premesso, gli attori, affermando di voler far valere il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, deducevano che non era mai stato concluso il contratto dedotto dal B, in difetto di accettazione scritta della proposta contenuta nella lettera del 1954;
sostenevano altresì l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1330 c.c., in quanto, non essendo l'impresa Usai sopravvissuta al titolare, il contratto non poteva ritenersi concluso dopo la morte del proponente.
Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, rilevando, in particolare, che dal 1971 essi erano rimasti, animo domini, nel possesso del bene, del quale, pertanto, avevano acquistato la proprietà a titolo originario, per l'ipotesi in cui si escludesse un loro acquisto a titolo derivativo.
Il Tribunale adito, dopo aver disposto l'integrazione del contraddicono nei confronti degli eredi di S C e S V, con sentenza depositata il 14-10-2004 rigettava la domanda attrice;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene da parte dei convenuti, dando atto, in particolare, che il possesso del dante causa dei convenuti doveva essere sommato a quello esercitato da questi ultimi, e che l'unico atto interruttivo dell'usucapione era costituito dalla citazione introduttiva del giudizio instaurato nel 1971.
Con sentenza depositata il 15-12-2007 la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione da S G e V B M, quali eredi di S R e di S A.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso S G e V B M, sulla base di un unico motivo. Hanno resistito con un comune controricorso B Roberto, M e V, e con distinti controricorsi B Valentina e Ubaldo.
B Valentina ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112 e 393 c.p.c., dell'art. 2943 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi. Sostengono che la Corte di

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